Cassazione Penale, Sentenza n. 36288/2024 del 27/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Bonito ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna del Tribunale di Modena per i reati di tentata truffa. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 56 e 640 c.p. in ordine alla sussistenza degli elementi del reato di tentata truffa; 2) violazione degli artt. 164 c.p. e 546 c.p.p. e omessa motivazione in ordine al diniego della concessione della sospensione condizionale della pena; 3) violazione degli artt. 61 n.5, 133 e 640 c.p. e vizio di motivazione sulla mancata esclusione dell'aggravante della minorata difesa (art. 61, n.5 c.p.) rispetto al capo A) dell'imputazione.
La decisione
Primo motivo: dichiarato aspecifico e inammissibile perché reiterativo di doglianze già affrontate e motivatamente respinte dalla Corte territoriale; la ricostruzione di fatto dei giudici di merito è ritenuta corretta e insindacabile in sede di legittimità. Secondo motivo: fondato; la Corte di Cassazione aderisce al consolidato orientamento secondo cui, se in appello l'imputato ha chiesto la sospensione condizionale e i giudici di appello non hanno valutato la richiesta, la sentenza deve essere annullata in parte qua e rimessa al giudice di merito per la prognosi sulla concessione del beneficio, perché richiede valutazione discrezionale e di merito. Terzo motivo: fondato; la motivazione è contraddittoria e manifestamente illogica: la Corte territoriale ha escluso l'aggravante della minorata difesa per alcuni capi dopo aver valutato positivamente le capacità cognitive delle persone offese, ma ha poi ritenuto sussistente l'aggravante per il capo A) senza alcuna valutazione sulla vulnerabilità concreta della vittima. Sulla base della fondatezza dei motivi secondo e terzo, la Corte ha constatato l'intervenuta prescrizione dei reati. Tenuto conto dell'ultima condotta (09/10/2015) e dei giorni di sospensione (182), il termine massimo di prescrizione è spirato il 09/10/2023, cioè dopo la sentenza di secondo grado ma prima della presente decisione. P.Q.M. la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
Disciplina del tentativo; richiamato nel primo motivo per contestare la configurazione del reato tentato. La Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e ha ritenuto corretta la valutazione di merito sui presupposti del tentativo.
Delitto di truffa (e contestuale riferimento al tentativo). Richiamato nel primo e terzo motivo; la Corte territoriale aveva ritenuto provata la tentata truffa e la Cassazione non ha sindacato questa valutazione di fatto.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla sospensione condizionale della pena; la Corte di Cassazione ha rilevato che la Corte d'appello non ha valutato la richiesta, motivo che giustifica annullamento parziale per la necessità di un giudizio prognostico di merito.
Norme procedurali riferite alla motivazione e alle richieste in appello; utilizzato per censurare l'omessa considerazione della richiesta di sospensione condizionale da parte della Corte d'appello.
Circostanza aggravante della minorata difesa. La Corte precisa che l'età avanzata non crea una presunzione assoluta: l'aggravante richiede valutazione concreta della vulnerabilità. La Corte d'appello è stata criticata per motivazione contraddittoria sull'applicazione di questa aggravante.
Criteri per l'individuazione della pena. Richiamato nel terzo motivo in relazione alla correttezza della determinazione della pena e all'applicazione delle circostanze aggravanti/attenuanti; la Corte ha censurato la motivazione territoriale.
Regole di estinzione del reato per prescrizione e calcolo dei termini. La Corte ha applicato tali norme per stabilire che il termine massimo di prescrizione è spirato il 09/10/2023, con conseguente estinzione dei reati e annullamento della sentenza senza rinvio.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile rinnovare in modo aspecifico doglianze di fatto già esaminate: i motivi che riproducono la stessa critica alla valutazione di merito sono inammissibili.
- Se in appello l'imputato chiede la sospensione condizionale della pena e la Corte d'appello non valuta espresso tale richiesta, la Cassazione può annullare la decisione in parte qua perché la valutazione della concessione è di merito e richiede una prognosi che il giudice di appello deve compiere.
- L'aggravante della minorata difesa (art. 61, n.5) non si applica per mera presunzione dovuta all'età: occorre una valutazione concreta della vulnerabilità della vittima; motivazioni contraddittorie o mancanti su questo punto sono censurabili.
- La prescrizione può intervenire durante il procedimento di impugnazione; se il termine di prescrizione si compie prima della decisione di Cassazione, i reati possono essere dichiarati estinti e la sentenza di merito annullata senza rinvio.
- La Corte di Cassazione limita il proprio sindacato su questioni di fatto e prova: errori di motivazione formale o contraddittorietà nei criteri applicativi delle norme possono però giustificare l'annullamento.
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