Cassazione Penale, Sentenza n. 1328/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I difensori hanno impugnato la sentenza d'appello deducendo vizio di motivazione per avere la Corte di appello escluso la sussistenza della desistenza volontaria relativamente al delitto di tentato furto in abitazione. Si invocava l'applicazione dell'art. 56, comma 3, c.p. (desistenza volontaria) sostenendo che gli imputati avrebbero volontariamente interrotto l'iter criminis e richiamando la giurisprudenza favorevole all'applicazione dell'istituto quando l'agente desiste liberamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i ricorrenti non hanno effettivamente contestato la motivazione della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva invece indicato elementi che escludono la desistenza volontaria (presenza della persona offesa nell'appartamento, serratura riempita di colla, difficoltà nell'applicare la tecnica di effrazione, presenza delle Forze dell'ordine all'esterno dello stabile e la comunicazione fra i ricorrenti circa tale presenza). La Cassazione ha ritenuto che i ricorrenti prospettassero soltanto una ricostruzione alternativa dei fatti senza denunciare un travisamento della prova, e pertanto ha respinto il gravame come inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). (In precedenza, la Corte d'appello di Roma, parzialmente riformando il Tribunale, aveva rideterminato in mitius la pena e aveva confermato la responsabilità di entrambi per il tentato furto in abitazione e di Karaliov per il possesso di grimaldelli.)
Norme richiamate
La norma riguarda la desistenza volontaria: la riduzione o esclusione della responsabilità può trovare applicazione quando l'agente interrompe volontariamente l'iter criminoso; la Corte ha ritenuto però che nella fattispecie l'interruzione sia dovuta a cause esterne e non a scelta libera degli imputati
Consente alla Corte di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha ritenuto che l'inammissibilità evidenzi profili di colpa e ha fissato la somma in euro 3.000
Norma citata in relazione alla presentazione della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale per chiedere l'inammissibilità dei ricorsi; indica la facoltà di presentare conclusioni scritte in Corte di cassazione secondo il procedimento straordinario previsto
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'oggetto del ricorso per cassazione; la Corte evidenzia che il ricorso ha formulato un unico motivo nei limiti di tale disposizione e tuttavia non ha affrontato le ragioni della decisione impugnata
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della desistenza volontaria in sede di impugnazione è necessario dimostrare che l'interruzione dell'iter criminoso sia avvenuta per una scelta libera dell'agente e non per cause esterne (es. presenza della vittima, intervento delle forze dell'ordine, difficoltà tecniche).
- In Cassazione non è ammesso proporre semplicemente una ricostruzione alternativa dei fatti: bisogna contestare specificamente la motivazione della decisione impugnata o denunciare un travisamento della prova per far valere la doglianza.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare i limiti formali e sostanziali previsti (art. 173 disp. att. e simili): motivi vaghi o puramente fattuali rischiano l'inammissibilità.
- La presentazione di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili può comportare sanzioni economiche (condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
- Quando si invoca la desistenza volontaria, è utile provare elementi oggettivi e cronologici che attestino la volontarietà dell'abbandono dell'azione delittuosa, oltre a spiegare perché le ragioni addotte dal giudice (se presenti) non possono essere considerate cause esterne indipendenti dalla volontà dell'agente.
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