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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28642/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Catania che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscimento, ai fini e per gli effetti della recidiva, dell'applicazione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e di ogni altro effetto penale, della sentenza irrevocabile di condanna emessa in Germania (Tribunale di Ingolstadt, 6.7.2001) nei confronti di Roberto Barbera. Il ricorso deduce violazione dell'art. 3 del d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73 e degli artt. 12 cod. pen., 730 e 731 cod. proc. pen., sostenendo che il d.lgs. n. 73/2016 non avrebbe abrogato le norme sul riconoscimento e che, dunque, era necessaria la procedura di riconoscimento per ottenere gli effetti invocati (recidiva e interdizione da pubblici uffici). Si evidenziavano, tra l'altro, la locuzione "anche in assenza di riconoscimento" dell'art. 3, la funzione integrativa del d.lgs. 73/2016 e le differenze di ambito tra art. 3 e art. 12 cod. pen.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse del Pubblico ministero. La Corte ha ritenuto corretta l'ordinanza della Corte d'appello che aveva escluso la necessità di attivare la procedura di riconoscimento ai sensi degli artt. 730 e 731 cpp per far assumere rilevanza, ai fini della recidiva e dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, alla sentenza penale straniera. La Corte ha interpretato l'art. 3 del d.lgs. n. 73/2016 (attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI) nel senso che le condanne pronunciate in altro Stato membro possono essere prese in considerazione "anche in assenza di riconoscimento" per "ogni determinazione sulla pena" e per altri effetti penali della condanna, purché non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento. La Corte ha inoltre precisato che la nozione di "determinazione sulla pena" va estesa, in assenza di diversa disposizione normativa, anche alla fase esecutiva quando si tratta di statuizioni che conseguono di diritto alla pena principale (tra cui le pene accessorie automatiche), per cui il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di tali pene accessorie al giudice dell'esecuzione senza previo riconoscimento della sentenza straniera. La valutazione ai sensi dell'art. 3 non comporta revoca o riesame della condanna né ne determina l'esecutività.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 73

    "le condanne pronunciate per fatti diversi ... sono valutate, anche in assenza di riconoscimento ... per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna" (art. 3, comma 1); "la valutazione delle condanne non comporta in ogni caso la loro revoca o il loro riesame, non ha effetto sulla loro esecutività e non rileva per le determinazioni relative al procedimento di revisione" (comma 3)

    L'art. 3 consente che le condanne pronunciate in altri Stati membri siano prese in considerazione senza previo riconoscimento formale ai fini della determinazione della pena, della recidiva e di altri effetti penali; detta rilevanza può estendersi anche alla fase esecutiva riguardo a pene accessorie che conseguono di diritto alla condanna, purché non contrastino con principi fondamentali.

  • Decisione quadro 2008/675/GAI

    "Ciascuno Stato membro assicura che, nel corso di un procedimento penale ... le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro ... siano prese in considerazione ... e che sono attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali" (art. 3, par. 1 decisione quadro)

    Fornisce il fondamento europeo per l'assimilazione delle condanne straniere a fini di considerazione nel nuovo procedimento penale, mirando alla circolazione delle informazioni (ECRIS) e alla equivalenza degli effetti, senza obbligare all'esecuzione automatica.

  • Decisioni quadro 2009/315/GAI e 2009/316/GAI

    Hanno istituito il meccanismo di comunicazione e scambio informatico delle condanne tra Stati membri (ECRIS), strumento attraverso cui le condanne straniere possono essere rese disponibili per le valutazioni previste dal d.lgs. 73/2016.

  • art. 12 cod. pen.

    Regola gli effetti delle precedenti condanne ai fini della determinazione della pena nel diritto interno; la Corte ha confrontato il campo di applicazione dell'art. 12 con quello dell'art. 3 del d.lgs. 73/2016 per spiegare quali effetti possono essere attribuiti alle sentenze estere.

  • artt. 730 e 731 cod. proc. pen.

    Prevedono la procedura di riconoscimento delle sentenze penali straniere in Italia; secondo la Corte, per gli effetti indicati dall'art. 3 del d.lgs. 73/2016 (recidiva, determinazione della pena, pene accessorie automatiche) non è necessario attivare tale procedura di riconoscimento.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Consente la richiesta al giudice dell'esecuzione dell'applicazione delle pene accessorie anche in esecuzione; la Corte ha richiamato questa possibilità per giustificare l'applicabilità delle pene accessorie conseguenti a una condanna straniera senza riconoscimento formale.

Massime di principio

  • Le condanne pronunciate in altro Stato membro UE possono essere utilizzate in un procedimento penale in Italia "anche in assenza di riconoscimento" ai fini della determinazione della pena, della dichiarazione di recidiva e di altri effetti penali, purché non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
  • Per l'applicazione di pene accessorie automatiche (es. interdizione da pubblici uffici di durata predeterminata) conseguenti a una condanna straniera non è sempre necessario il previo riconoscimento ai sensi degli artt. 730 e 731 cpp: il pubblico ministero può chiederne l'applicazione al giudice dell'esecuzione avvalendosi delle informazioni ECRIS o di altri strumenti di cooperazione.
  • La valutazione delle condanne straniere ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 73/2016 non comporta la revoca o il riesame della sentenza straniera né ne determina l'esecutività automatica; per l'esecuzione piena e per effetti come il cumulo con pene italiane può essere necessario l'accertamento dell'eseguibilità o il riconoscimento secondo le norme specifiche.
  • In presenza di una condanna straniera, il giudice italiano deve verificare la compatibilità dell'effetto richiesto con i principi fondamentali dell'ordinamento; se compatibile, può attribuire alla condanna estera effetti equivalenti a quelli di una condanna nazionale nei limiti previsti dal d.lgs. 73/2016.
  • Il ricorso del pubblico ministero può essere privo di interesse se la normativa comunitaria e nazionale permette già la valutazione della condanna straniera senza riconoscimento formale per gli effetti perseguiti.

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