Cassazione Penale, Sentenza n. 21300/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza con cui il Gip, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di rimessione in termini per proporre opposizione al decreto penale n. 3353/12 (reato ex art. 186, comma 2, lett. b) c.d.s.). La ricorrente ha sostenuto di essere venuta a conoscenza del decreto solo il 21/01/2020 (in occasione della notifica di un provvedimento di libertà controllata), che la copia conforme del decreto non era stata consegnata nelle sue mani né notificata secondo le forme di cui all'art. 157 c.p.p., che non v'è traccia delle attività di ricerca previste per l'imputato irreperibile e che i vari difensori d'ufficio nominati non avevano portato l'atto a conoscenza dell'imputata. Contestata anche la valutazione del Gip sulla correttezza delle notifiche e sull'asserita elezione di domicilio non aggiornata dall'imputata.
La decisione
Il Collegio (Consigliere estensore Bruno Giordano) ha accolto il primo motivo del ricorso rilevando la lesione del principio della "conoscenza effettiva" degli atti penali. La Corte ha affermato che la notifica del decreto al difensore d'ufficio, benché formalmente regolare, non garantisce per sé la conoscenza effettiva quando l'imputato aveva eletto domicilio presso la propria residenza e non risultano attività di ricerca idonee per l'imputato irreperibile né prova della consegna della copia all'imputata. Avendo l'assenza di conoscenza effettiva determinato la mancata opposizione e la definitività della condanna con conseguente misura sulla libertà personale, il Collegio ha annullato il provvedimento impugnato e ha rinviato al Gip del Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo esame dell'istanza di rimessione in termini. Gli altri motivi sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b) codice della strada
Indica il reato per cui era imputata la ricorrente (contesto fattuale: procedura per decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza o simile)
Regole sulla notificazione degli atti e sulla consegna della copia conforme all'imputato; la corte ha rilevato la mancata consegna della copia all'imputata secondo le forme previste
Prevede le attività di ricerca e le modalità particolari per la notifica agli imputati irreperibili; la sentenza evidenzia l'assenza di traccia di tali attività nel caso concreto
art. 175, comma 2, cod. proc. pen.
Norme relative alla notifica a domiciliatari o a difensori; rilevata la discussione sulla efficacia della notifica presso il difensore d'ufficio rispetto alla conoscenza effettiva dell'imputato
art. 111 Costituzione
Principio del giusto processo; usato per sostenere che la conoscenza effettiva degli atti è parte integrante delle garanzie del contraddittorio
art. 6 CEDU (riferimento al comma 3 in materia di diritti dell'imputato)
Richiama le garanzie del processo penale previste dalla Convenzione europea (diritto alla difesa, a essere informati delle accuse e a condizioni per un equo processo)
Corte costituzionale, sent. n. 504/2000
Affermato principio della "conoscenza effettiva" degli atti processuali penali come condizione per l'effettività della difesa
Cassazione penale, Sez. 5, 7/02/2019, n. 10443 (Nguia)
Giurisprudenza che segnala come la notifica al difensore d'ufficio domiciliatario non sia automaticamente idonea a garantire la conoscenza effettiva dell'atto
Cassazione penale, Sez. 4, 4/10/2017, n. 3882 (Murgia)
Precisa che il giudice deve restituire il termine per proporre opposizione se residuano incertezze sulla conoscenza effettiva dell'imputato
Cassazione penale, Sez. 4, 18/07/2018, n. 33458 (Biagi) e Sez. 4, 19/09/2019, n. 43140
Consolidano l'orientamento secondo cui occorre verificare l'effettiva conoscenza dell'atto e non limitarsi alla mera formale regolarità della notifica
Massime di principio
- La notifica formale (anche al difensore d'ufficio) non basta a presumerne automaticamente la conoscenza da parte dell'imputato: il giudice deve verificare l'effettiva conoscenza, soprattutto se l'imputato aveva eletto domicilio altrove.
- Se non esiste prova della consegna della copia conforme all'imputato e non risultano adeguate attività di ricerca per l'imputato irreperibile (art.159 c.p.p.), sussiste incertezza che giustifica la restituzione del termine per proporre opposizione.
- Il principio costituzionale del giusto processo e le garanzie CEDU impongono maggiore rigore nel procedimento monitorio penale, perché la mancanza di contraddittorio fa dipendere le garanzie del processo dalla effettiva conoscenza dell'atto.
- Quando una vicenda processuale ha avuto esiti che incidono sulla libertà personale dell'imputato, il giudice deve adottare un controllo più stringente sulla regolarità sostanziale delle notifiche e sulla effettiva portata delle stesse.
- In presenza di successione di difensori d'ufficio, il giudice deve accertare che il provvedimento sia effettivamente pervenuto all'imputato; in caso di dubbio la rimessione in termini/restitutio in integrum va concessa.
- Per evitare l'annullamento e il rinvio, l'amministrazione della giustizia deve documentare le attività di ricerca e le modalità di notifica previste dalla legge quando l'imputato risulta irreperibile.
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