Cassazione Penale, Sentenza n. 9517/2022 del 21/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto (artt. 624, 625 n.2 e 7 c.p.) sostenendo: 1) insufficienza e carenza degli indizi (art. 192 comma 2 c.p.p.), osservando che gli strumenti sequestrati erano incompatibili con la dinamica e con i rumori descritti da un testimone; 2) vizio di motivazione della sentenza di appello, poiché non avrebbe risposto specificamente all'argomento sull'incompatibilità degli oggetti sequestrati (forchetta, tagliaunghie e pezzo metallico) rispetto ai rumori denunciati come generati da un martello; 3) violazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), deducendo che il reato era di modesto valore e che tale causa di non punibilità non era stata adeguatamente considerata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: il primo motivo in realtà chiedeva una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità se la motivazione di merito non è manifestamente illogica; il secondo motivo non coglieva un vizio di motivazione macroscopico in grado di giustificare il sindacato di cassazione, essendo la motivazione di appello completa e plausibile; il terzo motivo era infondato sia perché la causa di non punibilità per tenuità non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione (art. 606 comma 3 c.p.p.) quando l'istituto era già vigente al momento della sentenza di appello, sia perché, comunque, i limiti edittali di art. 131-bis c.p. avrebbero ostato all'applicazione nel caso concreto. Conseguentemente è stata confermata la condanna (4 mesi di reclusione, 140 euro di multa, confisca e distruzione degli oggetti) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che definisce il reato di furto; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato così come valutati dai giudici di merito
Codice penale, art. 625 nn.2 e 7
Aggravanti richiamate nella sentenza di merito; la Corte ha riconosciuto che la circostanza attenuante ex art. 62 n.4 prevaleva sulle aggravanti già valutate in grado
Circostanza attenuante riconosciuta dal giudice di merito e ritenuta prevalente rispetto alle aggravanti
Codice di procedura penale, art. 192 comma 2
Richiama il criterio degli indizi gravi, precisi e concordanti; la Corte ha osservato che la censura verteva in realtà su una diversa valutazione del compendio probatorio, non sindacabile in Cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica
Disciplina la particolare tenuità del fatto come causa di non punibilità; la Corte ha ritenuto che la sua eccezione non poteva essere sollevata per la prima volta in Cassazione e, in ogni caso, che i limiti edittali avrebbero impedito l'applicazione nel caso di specie
Codice di procedura penale, art. 606 comma 3
Prevede limiti al ricorso per cassazione, impedendo di introdurre per la prima volta in Cassazione la questione della tenuità del fatto quando poteva essere proposta in appello
Codice di procedura penale, art. 129
Richiama l'obbligo di immediata declaratoria per alcune cause di proscioglimento; la Corte ha richiamato la dottrina secondo cui l'appello può rilevare d'ufficio la tenuità in particolari ipotesi, ma ha anche sottolineato i limiti normativi specifici di art. 131-bis
Riguarda il bilanciamento delle circostanze; la Corte ha ricordato che per art. 131-bis non è possibile superare i limiti edittali mediante il bilanciamento ex art. 69
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
sent. Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in riferimento alle condizioni per l'esenzione dal pagamento di talune somme processuali; la Corte di Cassazione ha valutato che le condizioni previste da quella decisione non ricorrevano
Massime di principio
- Il giudizio di Cassazione non serve a riconsiderare il valore delle prove se la motivazione dei giudici di merito è logica e non manifestamente illogica: le critiche che chiedono una diversa valutazione del compendio probatorio sono, di regola, inammissibili
- Per far valere l'inesistenza o l'insufficienza degli indizi è necessario evidenziare un vizio di diritto o una manifesta illogicità della motivazione di merito; mere alternative ricostruzioni non bastano
- Le censure di carenza motivazionale devono riguardare incongruenze macroscopiche e percepibili "ictu oculi"; omissioni o risposte non esplicite a singoli argomenti possono essere superate se la motivazione complessiva appare esauriente e coerente
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) non può essere proposta per la prima volta in Cassazione quando l'istituto era già vigente alla data della sentenza di appello (salvo limiti e condizioni particolari); va sollevata in primo o secondo grado o, se possibile, fatta rilevare d'ufficio dal giudice dell'appello quando i presupposti lo permettono
- Quando si intende ottenere l'applicazione di istituti estintivi o attenuanti che comportano limiti edittali, è essenziale proporre tempestivamente l'istanza e documentare il rispetto dei requisiti formali e sostanziali per evitare preclusioni processuali
- In fase difensiva, per incidere sul giudizio di legittimità, conviene focalizzarsi su vizi di diritto, errori di applicazione normativa o macroscopiche illogicità motivazionali, più che su diversa valutazione delle prove
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