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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9517/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto (artt. 624, 625 n.2 e 7 c.p.) sostenendo: 1) insufficienza e carenza degli indizi (art. 192 comma 2 c.p.p.), osservando che gli strumenti sequestrati erano incompatibili con la dinamica e con i rumori descritti da un testimone; 2) vizio di motivazione della sentenza di appello, poiché non avrebbe risposto specificamente all'argomento sull'incompatibilità degli oggetti sequestrati (forchetta, tagliaunghie e pezzo metallico) rispetto ai rumori denunciati come generati da un martello; 3) violazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), deducendo che il reato era di modesto valore e che tale causa di non punibilità non era stata adeguatamente considerata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: il primo motivo in realtà chiedeva una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità se la motivazione di merito non è manifestamente illogica; il secondo motivo non coglieva un vizio di motivazione macroscopico in grado di giustificare il sindacato di cassazione, essendo la motivazione di appello completa e plausibile; il terzo motivo era infondato sia perché la causa di non punibilità per tenuità non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione (art. 606 comma 3 c.p.p.) quando l'istituto era già vigente al momento della sentenza di appello, sia perché, comunque, i limiti edittali di art. 131-bis c.p. avrebbero ostato all'applicazione nel caso concreto. Conseguentemente è stata confermata la condanna (4 mesi di reclusione, 140 euro di multa, confisca e distruzione degli oggetti) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 624

    Norma che definisce il reato di furto; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato così come valutati dai giudici di merito

  • Codice penale, art. 625 nn.2 e 7

    Aggravanti richiamate nella sentenza di merito; la Corte ha riconosciuto che la circostanza attenuante ex art. 62 n.4 prevaleva sulle aggravanti già valutate in grado

  • Codice penale, art. 62 n.4

    Circostanza attenuante riconosciuta dal giudice di merito e ritenuta prevalente rispetto alle aggravanti

  • Codice di procedura penale, art. 192 comma 2

    Richiama il criterio degli indizi gravi, precisi e concordanti; la Corte ha osservato che la censura verteva in realtà su una diversa valutazione del compendio probatorio, non sindacabile in Cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica

  • Codice penale, art. 131-bis

    Disciplina la particolare tenuità del fatto come causa di non punibilità; la Corte ha ritenuto che la sua eccezione non poteva essere sollevata per la prima volta in Cassazione e, in ogni caso, che i limiti edittali avrebbero impedito l'applicazione nel caso di specie

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 3

    Prevede limiti al ricorso per cassazione, impedendo di introdurre per la prima volta in Cassazione la questione della tenuità del fatto quando poteva essere proposta in appello

  • Codice di procedura penale, art. 129

    Richiama l'obbligo di immediata declaratoria per alcune cause di proscioglimento; la Corte ha richiamato la dottrina secondo cui l'appello può rilevare d'ufficio la tenuità in particolari ipotesi, ma ha anche sottolineato i limiti normativi specifici di art. 131-bis

  • Codice penale, art. 69

    Riguarda il bilanciamento delle circostanze; la Corte ha ricordato che per art. 131-bis non è possibile superare i limiti edittali mediante il bilanciamento ex art. 69

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    sent. Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in riferimento alle condizioni per l'esenzione dal pagamento di talune somme processuali; la Corte di Cassazione ha valutato che le condizioni previste da quella decisione non ricorrevano

Massime di principio

  • Il giudizio di Cassazione non serve a riconsiderare il valore delle prove se la motivazione dei giudici di merito è logica e non manifestamente illogica: le critiche che chiedono una diversa valutazione del compendio probatorio sono, di regola, inammissibili
  • Per far valere l'inesistenza o l'insufficienza degli indizi è necessario evidenziare un vizio di diritto o una manifesta illogicità della motivazione di merito; mere alternative ricostruzioni non bastano
  • Le censure di carenza motivazionale devono riguardare incongruenze macroscopiche e percepibili "ictu oculi"; omissioni o risposte non esplicite a singoli argomenti possono essere superate se la motivazione complessiva appare esauriente e coerente
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) non può essere proposta per la prima volta in Cassazione quando l'istituto era già vigente alla data della sentenza di appello (salvo limiti e condizioni particolari); va sollevata in primo o secondo grado o, se possibile, fatta rilevare d'ufficio dal giudice dell'appello quando i presupposti lo permettono
  • Quando si intende ottenere l'applicazione di istituti estintivi o attenuanti che comportano limiti edittali, è essenziale proporre tempestivamente l'istanza e documentare il rispetto dei requisiti formali e sostanziali per evitare preclusioni processuali
  • In fase difensiva, per incidere sul giudizio di legittimità, conviene focalizzarsi su vizi di diritto, errori di applicazione normativa o macroscopiche illogicità motivazionali, più che su diversa valutazione delle prove

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