Cassazione Penale, Ordinanza n. 11925/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un soggetto ritenuto responsabile di aver chiamato il numero unico per le emergenze riferendo falsamente di essere colto da malore, così provocando l'intervento presso la propria abitazione di personale sanitario e, a seguito del mancato accesso all'immobile, anche dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato. In appello il giudice aveva definito il fatto come non punibile per particolare tenuità. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la difesa ha censurato tale esito sostenendo che la Corte territoriale non avesse rinnovato l'istruttoria dibattimentale, nonostante la richiesta di escutere la compagna dell'imputato, presente in casa al momento dei fatti. La testimonianza era stata sollecitata prima ex art. 507 c.p.p. e poi, in appello, ex art. 603 c.p.p., ed era ritenuta necessaria per chiarire la dinamica del fatto e contrastare l'affermazione della responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello di non disporre la rinnovazione dell'istruttoria, richiamando il principio secondo cui tale rinnovazione è istituto eccezionale e presuppone una effettiva non decidibilità allo stato degli atti. Nel caso concreto, la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta logicamente coerente perché già dagli atti emergevano elementi concludenti in ordine alla simulazione del malore, desunti dai comportamenti tenuti dall'imputato e dalla compagna all'arrivo degli operatori, nonché dalle dichiarazioni immediate dell'imputato, che inizialmente aveva negato di avere effettuato la chiamata, cambiando versione solo dopo gli accertamenti di polizia. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disposizione incriminatrice richiamata come titolo del fatto contestato, relativo all'abusiva chiamata ai soccorsi/emergenze
richiamato quale base della richiesta difensiva di integrazione probatoria in primo grado
richiamato quale base della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello
implicita base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
richiamato indirettamente per il proscioglimento/dichiarazione di particolare tenuità del fatto in appello
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ha carattere eccezionale e può essere disposta solo se il giudice non sia in grado di decidere sulla base degli elementi già acquisiti, secondo la regola della non decidibilità allo stato degli atti.
- La richiesta di acquisizione di una prova preesistente ma non ancora assunta non impone automaticamente la rinnovazione: il giudice di appello conserva un potere discrezionale, che deve essere esercitato con motivazione non manifestamente illogica.
- Non è viziata la decisione di rigetto della rinnovazione istruttoria quando il materiale probatorio già disponibile consenta di ricostruire in modo congruente il fatto contestato.
- In sede di legittimità, la censura sulla mancata rinnovazione probatoria è inammissibile se si risolve in una critica meramente sollecitatoria della valutazione di merito e non evidenzia una reale frattura logica della motivazione.
- La simulazione di un malore o di un'emergenza può essere valorizzata attraverso il complesso dei comportamenti tenuti dall'agente e delle dichiarazioni rese nell'immediatezza, anche senza ricorrere alla prova testimoniale ulteriore richiesta dalla difesa.
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