Cassazione Civile, Ordinanza n. 31913/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (conduttore)
La controversia
Nel corso di un'esecuzione per rilascio fondata su ordinanza di sfratto per morosità, l'ufficiale giudiziario immise il creditore procedente nel possesso dell'immobile. La parte esecutata rappresentò che all'interno dell'immobile erano presenti beni mobili già pignorati da terzi e dei quali era custode, lamentando che l'ufficiale giudiziario avesse illegittimamente annotato nel verbale la sostituzione del custode, indicando il creditore procedente come nuovo custode. Con opposizione ex art. 617 c.p.c. chiese dichiararsi nullo e inefficace l'atto dell'ufficiale giudiziario. Il giudice dell'opposizione accolse solo il profilo relativo alla custodia dei beni mobili, rigettando la doglianza sull'immissione nel possesso dell'immobile. In cassazione la ricorrente dedusse violazione degli artt. 599 e 609 c.p.c., sostenendo che, in presenza di beni mobili non consegnabili al creditore e pignorati da terzi, l'ufficiale giudiziario non avrebbe potuto procedere oltre, ma avrebbe dovuto assegnare un termine per l'asportazione o avvisare il giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode; secondo la ricorrente, la nullità dell'atto avrebbe travolto l'intera esecuzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto superfluo esaminare nel merito la censura, perché la sentenza impugnata andava cassata senza rinvio: l'opposizione ex art. 617 c.p.c. è esperibile solo contro gli atti del giudice dell'esecuzione e non contro quelli dell'ufficiale giudiziario. Se l'ufficiale giudiziario compie un atto illegittimo, il rimedio è rivolgersi al giudice dell'esecuzione; solo la decisione di quest'ultimo può poi essere impugnata con opposizione ex art. 617 c.p.c. Poiché la domanda era stata proposta contro un atto non impugnabile con quel rimedio, la causa non poteva essere proposta e la sentenza è stata cassata senza rinvio. La Corte ha inoltre regolato le spese del grado di merito, ponendole a carico della ricorrente, e ha dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
opposizione ex art. 617 c.p.c.
l'opposizione è ammissibile solo contro gli atti del giudice dell'esecuzione, non contro gli atti dell'ufficiale giudiziario.
richiamato dalla ricorrente come norma che non consentirebbe la sostituzione del custode da parte dell'ufficiale giudiziario in presenza di beni mobili pignorati da terzi.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che, trovandosi nell'immobile beni non consegnabili al creditore, l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto sospendere o rimettere la questione al giudice dell'esecuzione.
la causa non poteva essere proposta
consente la cassazione senza rinvio quando il processo è stato promosso in difetto originario di proponibilità della domanda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di merito.
Massime di principio
- L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è proponibile solo avverso gli atti del giudice dell'esecuzione; gli atti compiuti dall'ufficiale giudiziario non sono immediatamente impugnabili con tale rimedio.
- In caso di illegittimità di un atto dell'ufficiale giudiziario, il rimedio corretto è rivolgersi al giudice dell'esecuzione; solo contro il provvedimento di quest'ultimo è poi consentita l'opposizione ex art. 617 c.p.c.
- Quando l'azione è proposta con un rimedio non esperibile, ricorre una ipotesi di improponibilità originaria della causa, che giustifica la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
- La cassazione senza rinvio travolge le statuizioni sulle spese contenute nella sentenza cassata e impone alla Corte di provvedere nuovamente sulle spese del grado di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31874/2023 del 16/11/2023
- ordinanza_civile · 16 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31879/2023 del 16/11/2023
- ordinanza_civile · 16 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31882/2023 del 16/11/2023
- ordinanza_civile · 16 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31884/2023 del 16/11/2023
- ordinanza_civile · 16 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31885/2023 del 16/11/2023
- ordinanza_civile · 16 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31886/2023 del 16/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →