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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41720/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità per mancata presentazione, da parte del Procuratore generale, delle conclusioni previste dall'art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n.137 (normativa emergenziale) e mancata fissazione dell'udienza orale; 2) censura sulla valutazione della prova e sull'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale (violazione artt. 216, 223 e mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare), deducendo che la documentazione sociale non poteva esserci per la recente costituzione della società e che i creditori non avrebbero subito pregiudizio; 3) violazione degli artt. 20-bis c.p. e 545-bis c.p.p. in relazione all'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, con l'affermazione che la Corte di appello avrebbe dovuto fissare nuova udienza per valutare la sostituzione della pena con misure alternative e che ciò avrebbe determinato nullità processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: primo motivo rigettato perché, pur risultando che il Procuratore generale non aveva formulato le conclusioni, la giurisprudenza consolidata ritiene che, in regime emergenziale e in procedimento camerale cartolare, la mancata presentazione delle conclusioni del pubblico ministero non configuri nullità; secondo motivo ritenuto inammissibile perché si tratta di mera rivalutazione dei fatti e delle prove (ricostruzione alternativa) senza dedurre un travisamento della prova; terzo motivo definito generico e inidoneo poiché il ricorrente non ha dimostrato che ricorressero le condizioni per la sostituzione della pena né che l'imputato avesse manifestato consenso, come previsto dall'art. 545-bis c.p.p. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 176

    La Corte ha ritenuto che, nell'ambito della disciplina emergenziale e in un procedimento camerale cartolare, la mancata presentazione delle conclusioni del pubblico ministero non integra nullità quando la partecipazione del Procuratore generale è eventuale e la difesa è stata regolarmente avvisata.

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare

    Richiamata dal ricorrente in relazione agli elementi costitutivi della bancarotta; la Corte di legittimità non ha però ritenuto fondata la censura, trattandosi di diversa valutazione della prova rimessa ai giudici di merito.

  • art. 223, comma 1, legge fallimentare

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina delle scritture contabili e agli obblighi documentali; la Corte di cassazione ha considerato la contestazione come mera rivalutazione fattuale non idonea a fondare il ricorso per cassazione.

  • art. 217 legge fallimentare

    Invocata dal ricorrente per ipotetica riqualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto che il ricorso non abbia fornito elementi di diritto tali da impugnare la qualificazione operata dai giudici di merito.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione alla disciplina sanzionatoria e alle possibili misure alternative; la Corte ha osservato che il ricorrente non ha dimostrato che ricorressero le condizioni per la sostituzione della pena.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'avviso e l'eventuale fissazione di udienza per la sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive quando la pena è non superiore a quattro anni; la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha provato né l'esistenza delle condizioni previste né il consenso dell'imputato, rendendo la censura generica e inammissibile.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Riferita dal ricorrente quale presunta causa di nullità; la Corte l'ha comunque ritenuta inapplicabile nella fattispecie per carenza dei presupposti fattuali richiesti.

  • d.lgs. 150/2022

    Riferito dal ricorrente come norma entrata in vigore prima dell'udienza di appello e rilevante per la sostituzione della pena; la Corte ha osservato che l'entrata in vigore non produce automaticamente diritto alla fissazione di nuova udienza se non sono provate le condizioni per la sostituzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma utilizzata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'ammenda alla Cassa delle ammende, a motivo dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione e dell'attribuzione di profili di colpa.

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamata in combinato con l'art. 545-bis c.p.p. in relazione alle pene sostitutive; la Corte ha evidenziato che la possibilità di sostituzione richiede il ricorrere di precise condizioni e il consenso dell'imputato quando previsto.

Massime di principio

  • La mancata presentazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero in giudizio d'appello, nell'ambito della disciplina emergenziale e in procedimenti camerali cartolari, non determina automaticamente una nullità: occorre valutare il carattere eventuale della partecipazione e l'effettivo pregiudizio alla difesa.
  • In Cassazione non è possibile ottenere la riforma della decisione con una semplice riconsiderazione del merito fattuale: il ricorrente deve allegare vizi di diritto o il travisamento della prova, non una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Le doglianze generiche, prive di specificazione delle condizioni di legge (ad es. per la sostituzione della pena), sono inammissibili: bisogna dimostrare i presupposti normativi e il consenso quando richiesto.
  • L'entrata in vigore di una norma favorevole non obbliga automaticamente i giudici a fissare nuove udienze o adottare provvedimenti sostitutivi della pena se non sono soddisfatte le condizioni previste dalla norma stessa.
  • Quando il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per responsabilità processuale.

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