Cassazione Penale, Sentenza n. 41720/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità per mancata presentazione, da parte del Procuratore generale, delle conclusioni previste dall'art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n.137 (normativa emergenziale) e mancata fissazione dell'udienza orale; 2) censura sulla valutazione della prova e sull'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale (violazione artt. 216, 223 e mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare), deducendo che la documentazione sociale non poteva esserci per la recente costituzione della società e che i creditori non avrebbero subito pregiudizio; 3) violazione degli artt. 20-bis c.p. e 545-bis c.p.p. in relazione all'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, con l'affermazione che la Corte di appello avrebbe dovuto fissare nuova udienza per valutare la sostituzione della pena con misure alternative e che ciò avrebbe determinato nullità processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: primo motivo rigettato perché, pur risultando che il Procuratore generale non aveva formulato le conclusioni, la giurisprudenza consolidata ritiene che, in regime emergenziale e in procedimento camerale cartolare, la mancata presentazione delle conclusioni del pubblico ministero non configuri nullità; secondo motivo ritenuto inammissibile perché si tratta di mera rivalutazione dei fatti e delle prove (ricostruzione alternativa) senza dedurre un travisamento della prova; terzo motivo definito generico e inidoneo poiché il ricorrente non ha dimostrato che ricorressero le condizioni per la sostituzione della pena né che l'imputato avesse manifestato consenso, come previsto dall'art. 545-bis c.p.p. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 176
La Corte ha ritenuto che, nell'ambito della disciplina emergenziale e in un procedimento camerale cartolare, la mancata presentazione delle conclusioni del pubblico ministero non integra nullità quando la partecipazione del Procuratore generale è eventuale e la difesa è stata regolarmente avvisata.
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
Richiamata dal ricorrente in relazione agli elementi costitutivi della bancarotta; la Corte di legittimità non ha però ritenuto fondata la censura, trattandosi di diversa valutazione della prova rimessa ai giudici di merito.
art. 223, comma 1, legge fallimentare
Richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina delle scritture contabili e agli obblighi documentali; la Corte di cassazione ha considerato la contestazione come mera rivalutazione fattuale non idonea a fondare il ricorso per cassazione.
Invocata dal ricorrente per ipotetica riqualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto che il ricorso non abbia fornito elementi di diritto tali da impugnare la qualificazione operata dai giudici di merito.
Richiamato in relazione alla disciplina sanzionatoria e alle possibili misure alternative; la Corte ha osservato che il ricorrente non ha dimostrato che ricorressero le condizioni per la sostituzione della pena.
Norma che disciplina l'avviso e l'eventuale fissazione di udienza per la sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive quando la pena è non superiore a quattro anni; la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha provato né l'esistenza delle condizioni previste né il consenso dell'imputato, rendendo la censura generica e inammissibile.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Riferita dal ricorrente quale presunta causa di nullità; la Corte l'ha comunque ritenuta inapplicabile nella fattispecie per carenza dei presupposti fattuali richiesti.
Riferito dal ricorrente come norma entrata in vigore prima dell'udienza di appello e rilevante per la sostituzione della pena; la Corte ha osservato che l'entrata in vigore non produce automaticamente diritto alla fissazione di nuova udienza se non sono provate le condizioni per la sostituzione.
Norma utilizzata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'ammenda alla Cassa delle ammende, a motivo dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione e dell'attribuzione di profili di colpa.
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamata in combinato con l'art. 545-bis c.p.p. in relazione alle pene sostitutive; la Corte ha evidenziato che la possibilità di sostituzione richiede il ricorrere di precise condizioni e il consenso dell'imputato quando previsto.
Massime di principio
- La mancata presentazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero in giudizio d'appello, nell'ambito della disciplina emergenziale e in procedimenti camerali cartolari, non determina automaticamente una nullità: occorre valutare il carattere eventuale della partecipazione e l'effettivo pregiudizio alla difesa.
- In Cassazione non è possibile ottenere la riforma della decisione con una semplice riconsiderazione del merito fattuale: il ricorrente deve allegare vizi di diritto o il travisamento della prova, non una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Le doglianze generiche, prive di specificazione delle condizioni di legge (ad es. per la sostituzione della pena), sono inammissibili: bisogna dimostrare i presupposti normativi e il consenso quando richiesto.
- L'entrata in vigore di una norma favorevole non obbliga automaticamente i giudici a fissare nuove udienze o adottare provvedimenti sostitutivi della pena se non sono soddisfatte le condizioni previste dalla norma stessa.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per responsabilità processuale.
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