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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21437/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un condominio, di un avviso di accertamento esecutivo relativo a omessa denuncia e omesso versamento della TOSAP per l'anno 2020, dovuta per l'apertura e il mantenimento di un passo carrabile a servizio del fabbricato. In primo grado il ricorso del condominio è stato accolto. La società incaricata della riscossione ha appellato deducendo, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso introduttivo perché notificato e iscritto a ruolo prima della scadenza del termine di 90 giorni previsto per la procedura di reclamo/mediazione ex art. 17-bis d.lgs. 546/1992, e perché il giudice di primo grado aveva fissato l'udienza quando non era ancora decorso il termine di costituzione del resistente. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato nullità del procedimento e della sentenza per violazione delle norme del rito tributario, sostenendo che la trattazione anticipata della causa avesse compresso il diritto di difesa del resistente e che la Corte tributaria di secondo grado avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 546/1992, anziché limitarsi a negare l'improcedibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la notifica del ricorso introduttivo determina la pendenza della lite anche nel rito tributario con reclamo, e che l'eventuale anticipata trattazione della causa rispetto alla scadenza del termine per la costituzione del resistente non integra improcedibilità del ricorso né una violazione della regolare costituzione del contraddittorio. Si tratta piuttosto di una nullità che, se del caso, si converte in motivo di impugnazione e deve essere fatta valere nel giudizio di appello, senza dar luogo alla rimessione al primo giudice. Poiché in appello era stata dedotta solo l'improcedibilità e non erano state svolte difese sul merito, il motivo è stato considerato privo di interesse. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata attività difensiva dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è il vizio dedotto in cassazione per nullità del procedimento e della sentenza impugnata.

  • art. 17-bis d.lgs. 546/1992

    la notificazione del ricorso avvia anche la fase di reclamo/mediazione e il ricorso non è procedibile prima del decorso di 90 giorni dalla notifica.

  • art. 17-bis d.lgs. 546/1992

    se la costituzione avviene prima della scadenza dei 90 giorni, il giudice deve rinviare la trattazione; tale evenienza integra irregolarità processuale, non improcedibilità.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    indica gli atti impugnabili nel processo tributario cui si applica il reclamo/mediazione.

  • art. 22 d.lgs. 546/1992

    regola il termine di costituzione del ricorrente, decorrente dopo la scadenza del termine di reclamo.

  • art. 23 d.lgs. 546/1992

    regola il termine di costituzione del resistente; il suo rispetto è collegato alla scadenza del termine di reclamo.

  • art. 27 d.lgs. 546/1992

    impone al presidente di fissare l'udienza dopo la scadenza dei termini di costituzione delle parti.

  • art. 30, comma 1, d.lgs. 546/1992

    concorre a regolare la fissazione dell'udienza nel rito tributario una volta scaduti i termini di costituzione.

  • art. 31 d.lgs. 546/1992

    richiama il termine dei trenta giorni liberi che va rispettato nella fissazione dell'udienza.

  • art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. 546/1992

    si applica solo se nel primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato; non si estende alla mera violazione del termine a comparire.

  • art. 161 c.p.c.

    la nullità derivante dalla violazione del termine a comparire si converte in motivo di impugnazione, non determinando rimessione automatica al primo giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la notificazione del ricorso determina la pendenza della lite anche quando il ricorso valga come reclamo ai sensi dell'art. 17-bis d.lgs. 546/1992; il termine di 90 giorni opera come termine di improcedibilità temporanea, non come condizione di esistenza del rapporto processuale.
  • La fissazione dell'udienza prima della scadenza dei termini di costituzione delle parti non rende improcedibile il ricorso, ma impone al giudice il rinvio della trattazione per assicurare il corretto svolgimento del contraddittorio.
  • La violazione del termine per comparire nel rito tributario non integra di per sé una ipotesi di mancata regolare costituzione del contraddittorio idonea a imporre la rimessione al primo giudice; la nullità si converte in motivo di impugnazione e va fatta valere nel grado successivo.
  • L'art. 59 d.lgs. 546/1992 contiene ipotesi tassative di rimessione al primo giudice, non estensibili in via analogica alle mere irregolarità del calendario processuale o alla sola compressione del termine a difesa.
  • Quando l'appello o il ricorso per cassazione siano limitati alla sola deduzione dell'improcedibilità o della nullità processuale, senza censure sul merito, occorre verificare l'interesse concreto alla decisione della questione processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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