Cassazione Penale, Sentenza n. 33688/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, riformando l'assoluzione di primo grado e una dichiarazione di non doversi procedere per remissione di querela relativamente a uno dei capi, lo aveva condannato per il reato previsto dall'art. 57 c.p., in relazione all'omesso controllo sul contenuto di un'intervista trasmessa sul canale YouTube di una testata giornalistica online da lui diretta, e per diffamazione aggravata in concorso con l'autore di altra intervista, anch'essa diffusa dalla testata e accompagnata da un commento dell'imputato. Le interviste erano ritenute lesive della reputazione di una persona e dell'associazione da questa rappresentata. I motivi di ricorso riguardavano: l'indebita integrazione del capo d'imputazione e l'illogica attribuzione di un significato denigratorio a una specifica espressione; l'effetto estensivo della remissione di querela resa in favore del concorrente; l'inapplicabilità dell'art. 57 c.p. al direttore di una testata online; la sussistenza del diritto di cronaca in ragione della qualificazione dell'intervistato; l'assenza di contenuto diffamatorio nelle interviste e nel commento; la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa; l'assenza di dolo denigratorio; la sussistenza del diritto di critica; la mancata rinnovazione dell'istruttoria e l'insufficienza della motivazione rafforzata richiesta per la riforma in peius di un'assoluzione; il diniego della sospensione condizionale della pena; la liquidazione del risarcimento del danno. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e ha assorbito le ulteriori censure.
La decisione
La Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Catania. Ha rilevato che la Corte territoriale aveva riformato in peius l'assoluzione sulla base di una diversa valutazione di prove dichiarative assunte in primo grado, comprese le dichiarazioni della persona offesa, dell'imputato e dei testi della difesa, attribuendo loro un diverso significato nella ricostruzione dei fatti relativi alle asserite vicinanze, ai favori e al silenzio dell'associazione. In applicazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., tale rivalutazione imponeva la rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative decisive, non essendo sufficiente l'esame della sola persona offesa. La Corte di cassazione non ha quindi deciso nel merito la configurabilità dei reati, la diffamatorietà delle espressioni, la sussistenza delle scriminanti o gli altri motivi.
Norme richiamate
reato contestato al direttore della testata per omesso controllo sul contenuto pubblicato
La norma è richiamata quale base della contestazione, ma la Corte di cassazione non decide la questione relativa alla sua applicabilità al direttore di una testata giornalistica online.
nel testo modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022
Quando una sentenza assolutoria è riformata in peius sulla base anche di un diverso apprezzamento di prove dichiarative decisive già assunte in primo grado, il giudice d'appello deve procedere alla loro diretta riassunzione, nel rispetto dei principi di immediatezza e oralità.
modifica dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p.
Il riferimento normativo è utilizzato per individuare il testo vigente della disciplina sulla rinnovazione dell'istruttoria in caso di riforma dell'assoluzione.
Massime di principio
- Quando il giudice d'appello riforma in peius una sentenza assolutoria sulla base anche di una diversa valutazione o interpretazione di prove dichiarative già assunte in primo grado, deve procedere alla loro diretta riassunzione ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., purché tali prove siano decisive.
- L'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria non è generale e incondizionato: richiede che la prova sia stata assunta in primo grado, che sia stata oggetto di un diverso apprezzamento nel giudizio d'appello e che abbia determinato o contribuito a determinare l'assoluzione, risultando potenzialmente decisiva se espunta dal quadro probatorio.
- La diversa valutazione rilevante ai fini dell'obbligo di rinnovazione non riguarda soltanto l'attendibilità del dichiarante, ma anche l'interpretazione delle sue dichiarazioni e dei fatti da esse mediati, quando tale rivalutazione fondi la riforma della decisione assolutoria.
- In caso di riforma in peius fondata su una rivalutazione di più prove dichiarative decisive, non è sufficiente rinnovare l'esame della sola persona offesa: devono essere riassunte tutte le prove dichiarative rilevanti secondo i presupposti indicati dall'art. 603, comma 3-bis, c.p.p.
Come è indicizzato
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