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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6323/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di appello che ha riformato in parte la sentenza di primo grado riconoscendo la responsabilità per il reato di ricettazione (assorbendo il delitto previsto dall'art. 489 c.p.) e confermando le assoluzioni residue. Il ricorrente propone sei motivi: 1) censura sulla valutazione della prova circa la provenienza furtiva della Range Rover; 2) contestazione della qualificazione giuridica del fatto come ricettazione anziché come illecito contravvenzionale (art. 712 c.p.) e del dolo richiesto; 3) vizio di motivazione per avere ribaltato un'assoluzione senza motivazione rafforzata; 4) deduzione errata della recidiva nonostante estinzione del precedente per patteggiamento (art. 445 c.p.p.); 5) eccessività del trattamento sanzionatorio e diniego della sospensione condizionale della pena per mancato risarcimento; 6) diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In particolare: il primo motivo è inammissibile perché attacca la valutazione di merito (riservata ai giudici del merito) e non evidenzia vizi di motivazione manifesti; il secondo è manifestamente infondato poiché la giurisprudenza consente di ritenere il dolo della ricettazione anche sulla base della mancata o non attendibile indicazione dell'origine del bene (e della volontà di occultamento), con possibile configurazione del dolo eventuale; il terzo motivo è generico e inammissibile per carenza dei requisiti di specificazione; il quarto motivo è inammissibile però non dedotto in appello come previsto dall'art. 606, comma 3 c.p.p.; il diniego delle attenuanti generiche è ritenuto motivato e non viziato, così come la determinazione della pena (entro la discrezionalità del giudice di merito) e il rifiuto della sospensione condizionale della pena, avuto riguardo anche a una precedente sospensione condizionale e alla giurisprudenza che impone di tenerne conto se fu applicata una sanzione detentiva. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Fissa i parametri dell'impugnazione in Cassazione; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per il mancato rispetto dei limiti di censura di legittimità (es.: censure di merito non ammesse)

  • art. 489 cod. pen.

    Delitto richiamato nella sentenza di merito e ritenuto assorbito dalla ricettazione; citato come riferimento alla qualificazione del fatto rispetto al veicolo

  • art. 712 cod. pen.

    Norma contravvenzionale richiamata dal ricorrente quale possibile diversa qualificazione (acquisto di cose di sospetta provenienza); la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di ricettazione

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Regola gli effetti del patteggiamento; la Corte ha osservato che l'estinzione conseguente al patteggiamento non evita comunque che una sanzione detentiva precedente sia presa in considerazione ai fini della valutazione per la sospensione condizionale di una successiva pena

  • art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiesto come requisito della specificità della censura in Cassazione; il terzo motivo è stato ritenuto generico e dunque inammissibile per carenza dei requisiti di cui a tale norma

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi relativi alla determinazione della pena e alla discrezionalità del giudice di merito nel graduare la pena; utilizzati per respingere censure sulla congruità della pena

  • artt. 163 e 164 cod. pen.

    Richiamati in relazione alla concedibilità della sospensione condizionale della pena e al conteggio delle sanzioni precedenti rilevanti ai fini della reiterabilità del beneficio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende

  • Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402

    Giurisprudenza richiamata per il principio che in Cassazione non è consentita la rivalutazione del compendio probatorio e che le dispute sulla persuasività della motivazione attengono al merito

  • Sez. II, 25/05/2010, n. 29198 (Fontanella)

    Orientamento citato per affermare che il dolo della ricettazione può essere desunto dall'omessa o non attendibile indicazione dell'origine della cosa ricevuta

  • Sez. II, 22/11/2007, n. 45256 (Lapertosa)

    Richiamata per la distinzione fra semplice mancanza di diligenza (acquisto di cose di sospetta provenienza) e dolo della ricettazione, anche in forma eventuale

  • Sez. Un., 12/07/2007, n. 35535

    Principio secondo cui l'imputato non deve provare la provenienza del bene ma può assolvere a un onere di allegazione fornendo una spiegazione attendibile sull'origine del possesso

  • Sez. U, 22/11/2000, n. 31

    Giurisprudenza che chiarisce gli effetti dell'accordo di patteggiamento sull'estinzione e sui limiti della valutazione ai fini della sospensione condizionale (se la pena precedente è detentiva va comunque considerata)

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammessa la rinnovata valutazione del compendio probatorio: le critiche che si limitano a prospettare una diversa lettura dei fatti sono inammissibili.
  • Per la ricettazione il dolo può essere accertato anche dalla mancata o non convincente indicazione della provenienza del bene; l'imputato ha l'onere di allegare spiegazioni credibili sull'origine.
  • La distinzione tra acquisto di cose di sospetta provenienza (contravvenzione) e ricettazione dipende dall'elemento soggettivo: semplice negligenza contraddistingue il primo, mentre l'accettazione del rischio o la volontà di occultamento connota la ricettazione.
  • Motivi generici o privi di specificazione circa quale argomentazione di merito si contesta sono inammissibili; il ricorso deve indicare con precisione i vizi rilevati nella motivazione.
  • Questioni non dedotte in appello (ad es. contestazione della recidiva) sono inammissibili in Cassazione per difetto di deduzione preventiva, ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • La determinazione della pena e la valutazione delle attenuanti/aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizio di motivazione manifesto o illogico.
  • Gli effetti del patteggiamento non escludono automaticamente la considerazione di una precedente sanzione detentiva ai fini della concessione della sospensione condizionale di una successiva pena; occorre verificare la natura della sanzione applicata con il patteggiamento.

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