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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27161/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un'indagine per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in forma aggravata e in concorso, contestata a un soggetto indicato come promotore, organizzatore e dirigente di un'articolata attività diretta a procurare illegalmente l'ingresso di numerosi stranieri in Italia in occasione del click day relativo ai flussi 2022. Secondo l'imputazione, tramite l'inoltro di circa 506 istanze a varie Prefetture per la costituzione di fittizi rapporti di lavoro dipendente, si sarebbe favorito il rilascio di visti di ingresso dietro pagamento di 5000 euro per ciascun visto. Sul piano cautelare, la custodia in carcere era stata applicata, poi sostituita con gli arresti domiciliari, quindi ripristinata in sede di rinvio dopo annullamento della precedente decisione favorevole all'indagato. Quest'ultimo aveva quindi chiesto la revoca o, in subordine, la sostituzione con misura meno afflittiva, anche valorizzando un memoriale del 18 novembre 2025 e il comportamento tenuto durante il precedente periodo di arresti domiciliari. Nel ricorso per cassazione deduceva: motivazione apparente o meramente reiterativa; mancata rivalutazione autonoma e attuale del quadro cautelare; uso automatico e non concreto della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.; omessa verifica della possibilità di misure meno gravose; travisamento e illogicità nella valutazione del memoriale, che sarebbe stato erroneamente letto come elemento confermativo della pericolosità anziché come fatto attenuante; mancato confronto con la richiesta di arresti domiciliari, anche rafforzati, e con l'asserita correttezza della condotta osservata in precedenza in regime domiciliare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il tribunale del riesame, investito di una richiesta ex art. 299 c.p.p., non fosse tenuto a rinnovare integralmente il giudizio genetico sulla cautela, ma solo a verificare se fossero stati dedotti fatti sopravvenuti o preesistenti non esaminati e concretamente idonei a incidere sul quadro cautelare. Ha giudicato congrua e non apparente la motivazione con cui il giudice cautelare ha escluso che il memoriale dell'indagato integrasse un elemento nuovo realmente idoneo a mutare la prognosi, evidenziandone il contenuto solo parziale e la formazione progressiva quando le risultanze investigative erano già chiare. Ha inoltre escluso che vi sia stato un uso automatico della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, osservando che il tribunale aveva in concreto verificato la mancanza di elementi capaci di superarla. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna al pagamento delle spese processuali e con gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, il giudice dell'impugnazione non deve riesaminare integralmente i presupposti genetici della cautela, ma deve verificare se il provvedimento impugnato sia giuridicamente corretto e adeguatamente motivato rispetto a fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, purché concretamente idonei a incidere sul quadro indiziario o cautelare.
  • La preclusione cautelare opera rebus sic stantibus: una volta definiti i presupposti della misura all'esito delle impugnazioni sull'ordinanza genetica, la misura non è revocabile o sostituibile se non vengano dedotti elementi non valutati o fatti sopravvenuti capaci di modificare in modo apprezzabile la prognosi cautelare.
  • La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. è relativa e non assoluta: il giudice deve comunque verificare in concreto se gli elementi addotti dalla difesa siano idonei a superarla, ma non è tenuto ad applicare misure meno afflittive in mancanza di dati nuovi realmente significativi.
  • Un apporto dichiarativo o memoriale dell'indagato non assume automaticamente valore attenuativo sul piano cautelare: la sua rilevanza va misurata sulla concreta capacità di incidere sulla personalità processuale e sulla prognosi di reiterazione, potendo il giudice ritenerlo irrilevante se parziale, tardivo o non davvero discontinuitivo rispetto al quadro già acquisito.
  • Nel giudizio di legittimità sulla misura cautelare, non è sufficiente denunciare in modo astratto la mancata considerazione di misure meno gravose: occorre indicare un fatto nuovo specifico che renda illogica o carente la motivazione del giudice di merito sulla persistente adeguatezza della custodia intramuraria.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento immigrazioneImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penaleMisure cautelariImmigrazione
IstitutiNesso di causalitàPrescrizione del reato

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