Cassazione Civile, Ordinanza n. 03654/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
Tre giocatrici, dopo aver ottenuto un primo decreto ingiuntivo nei confronti della società concessionaria del servizio di gioco a distanza per il recupero di somme giacenti sul conto di gioco, ottennero un ulteriore decreto ingiuntivo contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, deducendo il mancato pagamento da parte della concessionaria e la mancata adozione di provvedimenti sanzionatori da parte dell'autorità vigilante. L'Agenzia propose opposizione e poi appello, entrambi respinti. In cassazione l'Amministrazione dedusse violazione e falsa applicazione dell'art. 2049 c.c., sostenendo che non sarebbe configurabile un rapporto di vigilanza/preposizione tra P.A. concedente e concessionario, perché la convenzione imporrebbe al concessionario di gestire autonomamente vincite e reclami, nonché di tenere indenne l'Agenzia da spese e oneri derivanti da giudizi o provvedimenti. Il ricorso mirava quindi a escludere la responsabilità indiretta della P.A. per il fatto illecito del concessionario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché in una fattispecie sostanzialmente analoga la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato la sussistenza di un rapporto di preposizione tra l'Agenzia concedente e il concessionario del gioco online, tale da rendere applicabile l'art. 2049 c.c. alla P.A. La Corte ha richiamato il principio per cui l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici costituiscono un servizio pubblico che può essere affidato in concessione, e l'inserimento del concessionario nell'apparato organizzativo pubblico, unitamente al potere di vigilanza e controllo dell'autorità concedente, fonda la responsabilità del preponente per i danni arrecati dal fatto illecito del preposto. Ha inoltre osservato che la ricorrente non aveva criticamente attaccato la ratio decidendi, limitandosi a riproporre argomenti già disattesi in merito alla distinzione tra rapporto concedente-concessionario e rapporto concessionario-giocatore. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione delle intimate. È stato anche precisato che non si applica l'ulteriore contributo unificato nei confronti di amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato, essendo esonerate con meccanismo di prenotazione a debito.
Norme richiamate
"responsabilità dei padroni e committenti"; "rapporto di preposizione"; "potere di vigilanza e controllo"
La responsabilità indiretta del preponente si applica anche alla pubblica amministrazione concedente quando il concessionario sia inserito nel suo apparato organizzativo e l'autorità concedente eserciti poteri di vigilanza e controllo idonei a influenzarne la condotta.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La censura in cassazione è stata proposta come violazione e falsa applicazione di legge sostanziale.
Il precedente conforme e univoco è richiamato come idoneo a sorreggere l'inammissibilità/infondabilità della doglianza che non si confronti criticamente con l'orientamento di legittimità.
d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496
La disciplina del gioco di abilità e dei concorsi pronostici è richiamata per affermare che tali attività sono riservate allo Stato e possono essere gestite direttamente o tramite soggetti terzi idonei.
È menzionato solo per il riconoscimento degli interessi legali dalla domanda al saldo nel decreto monitorio originario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può essere posto a carico delle amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato, per le quali opera la prenotazione a debito.
Massime di principio
- Quando il concessionario di un servizio pubblico è inserito nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione e opera sotto un potere di vigilanza e controllo della concedente, può configurarsi un rapporto di preposizione rilevante ai fini dell'art. 2049 c.c.
- La responsabilità indiretta del preponente presuppone l'accertamento del fatto illecito del preposto e del nesso tra le incombenze affidate e l'illecito; spetta al preponente dimostrare l'assenza del nesso causale o la mera occasionalità necessaria quando intenda sottrarsi alla responsabilità.
- In cassazione la critica deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con l'orientamento di legittimità consolidato; la mera riproposizione di argomenti già disattesi in merito non è idonea a fondare l'accoglimento del ricorso.
- La distinzione tra rapporto concedente-concessionario e rapporto concessionario-utente non esclude, di per sé, la responsabilità del concedente per il fatto illecito del concessionario quando ricorrano poteri di direzione, vigilanza o controllo tipici della preposizione.
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