Cassazione Penale, Sentenza n. 08278/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato il rigetto della richiesta di revoca della confisca di prevenzione del box sito in Palermo, via Marcellini n.8. Il ricorrente deduceva: violazione degli artt. 125 c.p.p. e 7, comma 4-bis, e 23 d.lgs. 159/2011 e motivazione inesistente o apparente; sosteneva di aver acquisito per usucapione il box con possesso uti dominus ultraventennale (dal 1991), pagamento integrale del prezzo anteriore alla confisca, riconoscimento da parte dei condomini, estraneità a consorterie mafiose e assenza di iscrizioni pregiudizievoli. Denunciava inoltre la violazione del diritto alla prova e al contraddittorio per il rigetto della richiesta di escussione di Gaspare Finocchio, che avrebbe potuto chiarire il versamento di una somma in vista della compravendita del box.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la Corte d'Appello che, pur correggendo l'errore del Tribunale sulla necessità di adire preliminarmente il giudice penale per la revoca quando si allega usucapione, ha valutato sul merito che il ricorrente non ha dimostrato l'acquisizione a titolo originario del box. Mancavano atti idonei a provare l'esercizio di poteri tipici del proprietario (pagamento oneri condominiali e tributi, opere a proprio carico, titoli riferibili al box). Inoltre l'amministratore giudiziario risultava avere pagato tributi per il box nel ventennio indicato, circostanza incompatibile con il possesso ininterrotto. Le dichiarazioni testimoniali rilevavano solo la disponibilita materiale del box, compatibile con mera detenzione. La richiesta di escussione di Finocchio è stata ritenuta superflua e non idonea a mutare l'esito, posto che non incideva sul punto decisivo (l'interruzione del termine per usucapione). In sede di legittimità non era consentito riesaminare valutazioni di fatto non deducibili come vizio di legge o motivazione totalmente assente o apparente.
Norme richiamate
La Corte applica il principio che la motivazione è censurabile in Cassazione solo se assente o meramente apparente; il dissenso sulle valutazioni di fatto non integra automaticamente violazione di legge.
art. 7, comma 4-bis, d.lgs. 159/2011
Norma sul procedimento di prevenzione che regola le garanzie difensive e l'assunzione di prove; la Corte ha ritenuto che l'ammissione di prova possa essere esclusa se risultasse irrilevante rispetto al punto dirimente.
Norme sulle misure di prevenzione e confisca; con riferimento al caso, la giurisprudenza applicata stabilisce la procedura per la revoca della confisca quando un terzo invoca l'usucapione.
Regola la rinnovazione istruttoria in sede di gravame; la Corte ha applicato per analogia i criteri secondo cui il giudice non è obbligato ad ammettere prove che risultano incongruenti o irrilevanti rispetto alla decisione impugnata.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Limita i motivi di cassazione; la Corte ricorda che non è sindacabile in sede di legittimità la mera rivalutazione del merito e delle prove, salvo violazione di legge o motivazione assente/apparente.
Giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. 6, n. 26346 del 09/05/2019, Gambino)
Principio che il terzo che dichiari di aver acquisito per usucapione un bene sottoposto a confisca deve preliminarmente chiedere la revoca in sede di prevenzione prima di ottenere l'accertamento definitivo in sede civile.
Giurisprudenza sulla motivazione (es. Sez. U. n. 5876/2004, Ferazzi; Sez. U. n. 33451/2014, Repaci)
Chiarimenti sui limiti della motivazione inesistente o apparente: sussiste solo quando manca totalmente l'apparato argomentativo o quando il giudice omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo.
Massime di principio
- Il terzo che dichiari di essere divenuto proprietario di un bene oggetto di confisca per usucapione deve, prima di adire il giudice civile per la declaratoria, chiedere la revoca della misura nell'ambito del procedimento di prevenzione; solo dopo l'eventuale revoca potrà ottenere l'accertamento civile definitivo.
- In sede di Cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione del merito e delle valutazioni probatorie: sono sindacabili solo violazioni di legge o la completa assenza o apparenza della motivazione.
- Il soggetto che invoca l'usucapione ha l'onere probatorio di dimostrare in modo documentale e probatorio l'esercizio di poteri tipici del proprietario (pagamento tributi e oneri condominiali, esecuzione di lavori, atti pubblici o trascrizioni ecc.).
- Il pagamento di tributi o oneri relativi al bene da parte di un amministratore giudiziario o di terzi, documentato nel periodo rilevante, può interrompere il decorso del termine per l'usucapione e ostare all'accertamento dell'acquisto per usucapione.
- Le dichiarazioni testimoniali che attestano la mera disponibilità materiale del bene non sono, di per sé, idonee a provare un possesso 'uti dominus' ininterrotto e pacifico; occorrono elementi integrativi che dimostrino il carattere esclusivo e qualificatore del possesso.
- Il giudice può respingere richieste istruttorie ritenute superflue o incompatibili con la ratio decidendi; non è tenuto a motivare analiticamente il rigetto di ogni singola prova quando la decisione appare univoca alla luce del complesso probatorio.
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