Cassazione Penale, Ordinanza n. 31091/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo che i motivi di ricorso evidenziassero colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile per genericità il suo appello avverso la condanna di primo grado pronunciata dal Tribunale. Il ricorso articolava tre motivi: con il primo contestava il giudizio di genericità dell'appello, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere mancante la specificità dei motivi; con il secondo lamentava la mancata adeguata valutazione delle prove acquisite; con il terzo deduceva la violazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché l'appello era effettivamente privo di specificità critica rispetto alla sentenza di primo grado e il motivo di ricorso era a sua volta generico. I secondi due motivi sono stati giudicati aspecifici, poiché la Corte di appello non aveva affrontato il merito della responsabilità, arrestando il proprio esame alla preliminare inammissibilità dell'appello; pertanto il thema decidendum in cassazione era soltanto la correttezza di tale declaratoria.
Norme richiamate
Richiamati come norme incriminatrici poste a base della condanna di primo grado, relativa a falsità materiale e uso di atto falso.
Censurato dal ricorrente, ma ritenuto inconferente perché il giudizio di appello non era entrato nel merito della responsabilità.
Norma applicata per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamata quale fonte della disciplina vigente dell'art. 616 c.p.p.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per la determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità imputabile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- L'appello deve contenere una specifica critica alla sentenza di primo grado; in mancanza, la declaratoria di inammissibilità per genericità è corretta.
- In cassazione, quando la Corte di appello si è limitata a dichiarare l'inammissibilità dell'appello, i motivi di ricorso devono investire solo tale preliminare statuizione e non possono riguardare il merito della responsabilità.
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre passaggi della decisione impugnata, norme o massime giurisprudenziali senza formulare un autonomo e concreto confronto critico con la motivazione censurata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove la causa di inammissibilità sia ascrivibile a colpa della parte.
- Le censure relative alla valutazione delle prove e all'art. 530, comma 2, c.p.p. sono inconferenti se il giudice di merito non ha deciso sulla responsabilità ma ha arrestato il giudizio alla preliminare verifica di ammissibilità dell'impugnazione.
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