Cassazione Civile, Ordinanza n. 23347/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita senza incanto, in ambito fallimentare, di un ampio compendio immobiliare e mobiliare suddiviso in lotti, in parte composto da immobili non appartenenti alla massa fallimentare ma a società terze operanti nel settore del leasing. L'aggiudicataria ha presentato offerta per l'acquisto unitario del compendio e, dopo l'aggiudicazione, non ha versato il saldo prezzo nel termine fissato. Ha giustificato il mancato pagamento sostenendo che i curatori non fossero legittimati a trasferire anche gli immobili di proprietà di terzi e a incassarne il prezzo, per difetto originario di procura e per incertezza sulla possibilità di eseguire integralmente la prestazione; ha inoltre richiamato l'asserita mancanza di documentazione sulla legittimazione a vendere e, solo in via marginale, un preteso deprezzamento dei beni per atti vandalici. Il tribunale ha respinto il reclamo avverso la declaratoria di decadenza dall'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione, ritenendo che la mancata corresponsione del saldo integrasse inadempimento e che la legittimazione dei curatori risultasse comunque dalla documentazione e dalle difese delle banche. Con il ricorso per cassazione la società aggiudicataria ha dedotto, in sintesi: violazione delle norme sulla rappresentanza e sul mandato, e dell'art. 1256 c.c., per l'asserita impossibilità della prestazione da parte dei curatori; violazione delle norme della legge fallimentare e del codice di rito sulla vendita e sulla decadenza dall'aggiudicazione; violazione dell'art. 96 c.p.c. in relazione alla condanna per responsabilità aggravata. La Corte ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che le comunicazioni delle società proprietarie avevano ratificato l'operato dei curatori con effetto retroattivo e che, comunque, l'aggiudicataria non poteva opporre l'inadempimento altrui rispetto al proprio obbligo di pagamento; ha inoltre escluso l'irrilevanza della clausola sul termine di pagamento e ha ritenuto legittima, in chiave negoziale, la previsione di incameramento della cauzione come penale in caso di inadempimento imputabile. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, il terzo è rimasto assorbito e il quarto è stato dichiarato inammissibile perché diretto a censurare una valutazione di temerarietà processuale. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società aggiudicataria. Ha ritenuto che il mancato versamento del saldo prezzo integrasse inadempimento imputabile alla ricorrente, non giustificato dall'asserita carenza di poteri dei curatori, poiché le società proprietarie avevano ratificato l'operato dei curatori e reso eseguibile il trasferimento anche dei beni di terzi. Ha inoltre affermato la validità negoziale della clausola di incameramento della cauzione come penale in caso di omesso pagamento per fatto o colpa dell'aggiudicatario. Sono stati dichiarati inammissibili il primo motivo per difetto di interesse e il quarto perché volto a contestare un apprezzamento di merito sulla responsabilità aggravata; il terzo è stato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese e alla sanzione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
norma richiamata come base del reclamo contro il provvedimento del giudice delegato
la condanna per responsabilità aggravata è stata ritenuta non utilmente censurabile in cassazione perché fondata su una valutazione di temerarietà processuale del giudice di merito
la forma della procura è richiesta per gli atti negoziali unilaterali, ma non per il pagamento, che è atto in senso stretto
richiamato tra le norme invocate sulla rappresentanza/mandato, ma la censura è stata disattesa
richiamato tra le norme invocate sulla rappresentanza/mandato, ma la censura è stata disattesa
invocato per sostenere l'impossibilità della prestazione, ma non accolto
la ratifica del dominus produce effetto retroattivo ed elide ab origine il difetto di potere del rappresentante
la legittimazione a ricevere il pagamento può risultare anche da condotta concludente e prova per presunzioni
richiamato nel motivo poi assorbito in relazione alla vendita dei beni nella procedura fallimentare
richiamato nel motivo poi dichiarato inammissibile in relazione al programma di liquidazione e alla vendita
richiamato come parametro della disciplina della vendita forzata, ma la censura è stata respinta
l'incameramento della cauzione è stato ricondotto, per la parte negoziale, a una clausola valida che modella la tutela prevista dalla norma per l'inadempienza dell'aggiudicatario
la clausola di incameramento qualificata come penale rende applicabile la riduzione per eccessività, diversamente dalla disciplina ex art. 587 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo insieme all'art. 2 Cost., senza superare la valutazione di temerarietà processuale
art. 2 Cost.
richiamato nel quarto motivo insieme all'art. 1175 c.c., senza incidere sull'esito
Massime di principio
- Se il contratto o l'assetto negoziale prevede la vendita unitaria di beni della procedura e di beni di terzi, l'aggiudicatario che abbia aderito a tali condizioni non può sottrarsi al pagamento del saldo prezzo invocando in via astratta la pretesa carenza di poteri dei curatori, quando il dominus dei beni di terzi abbia poi ratificato l'operato e reso eseguibile il trasferimento.
- La ratifica del rappresentato, espressa in forma scritta o comunque desumibile dal contegno inequivoco del titolare del potere, ha efficacia retroattiva e sana il difetto originario di rappresentanza, elidendo ab origine l'eccezione di impossibilità o di mancata legittimazione opposta dall'altra parte.
- Il venditore di cosa solo in parte altrui adempie il proprio obbligo quando si adoperi affinché il comproprietario o terzo titolare addivenga alla stipulazione; in tal caso non è configurabile un inadempimento imputabile al venditore se il trasferimento viene poi consentito dal titolare del bene.
- L'obbligo di versare il saldo prezzo alle condizioni fissate nell'avviso di vendita e nell'atto di aggiudicazione vincola l'aggiudicatario che vi abbia aderito, e la contestazione sulla sequenza temporale tra pagamento e trasferimento non è di per sé idonea a paralizzare la decadenza.
- La clausola che prevede l'incameramento della cauzione in caso di mancato pagamento per fatto o colpa dell'aggiudicatario è valida sul piano negoziale e opera come penale, con conseguente applicabilità dell'art. 1384 c.c. sulla riduzione per eccessività; resta distinta dalla disciplina legale dell'art. 587 c.p.c.
- La rappresentanza a ricevere il pagamento non richiede necessariamente una procura in forma scritta, potendo risultare da comportamenti concludenti e da prova presuntiva, trattandosi di atto in senso stretto e non di atto unilaterale negoziale.
- È inammissibile la censura che non aggredisca la ratio decidendi effettiva del provvedimento impugnato, e lo è anche il motivo che pretenda di trasformare in questione di diritto la valutazione di merito sulla temerarietà processuale compiuta ai fini dell'art. 96 c.p.c.
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