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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03690/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un imputato condannato, in parziale riforma della decisione di primo grado, alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione per più episodi di emissione di fatture per operazioni inesistenti commessi quale titolare di impresa individuale negli anni 2014, 2015 e 2016. La Corte di appello aveva revocato la sola confisca, confermando per il resto la responsabilità. Con il ricorso per cassazione si contestava il giudizio di colpevolezza, ma la doglianza era formulata in modo non specifico e sostanzialmente mirava a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, in particolare degli accertamenti della Guardia di Finanza, da cui era emerso che l'imputato, titolare di una ditta priva di automezzi, non aveva svolto le prestazioni indicate nelle fatture emesse nei confronti di due società. La difesa chiedeva inoltre di dichiarare la prescrizione limitatamente all'annualità 2014, sostenendo che il termine fosse decorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla colpevolezza, perché diretta a una non consentita rivalutazione alternativa delle prove rispetto alla motivazione logica e adeguata dei giudici di merito. Ha inoltre escluso la declaratoria di prescrizione limitatamente al 2014, rilevando che per il reato contestato il termine massimo di prescrizione è di 10 anni ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000 e che, computato dalla data dell'ultima fattura dell'anno di riferimento e tenute presenti le sospensioni, esso sarebbe maturato solo dopo la sentenza impugnata; in ogni caso, la sopravvenuta prescrizione non può essere rilevata quando il ricorso è originariamente inammissibile per manifesta infondatezza. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato per la pluralità di episodi unificati sotto il vincolo della continuazione.

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Norma incriminatrice contestata per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte la richiama come base della condanna confermata.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000

    Indica il termine massimo di prescrizione del reato contestato in dieci anni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Giustifica, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste della censura di colpevolezza, sollecita una nuova e alternativa valutazione del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica, adeguata e non manifestamente illogica.
  • La prescrizione sopravvenuta non può essere dichiarata quando il ricorso per cassazione è originariamente inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze, poiché l'inammissibilità impedisce la valida instaurazione del rapporto impugnatorio.
  • Per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ai fini del computo prescrizionale rileva la data dell'ultima fattura dell'annualità di riferimento; il termine massimo di prescrizione è quello previsto dall'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000.
  • L'accertamento circa l'inesistenza delle prestazioni documentate nelle fatture può fondarsi su riscontri investigativi oggettivi, come quelli della Guardia di Finanza, e la contestazione difensiva che si limiti a prospettare letture diverse del materiale probatorio non è sufficiente in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieFatture falseImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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