Sentenza del 08/06/2020 n. 394 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
D.C. ha impugnato gli avvisi di accertamento per gli anni 2009, 2010 e 2011, notificati rispettivamente il 16 agosto 2017 e il 2 settembre 2017, relativi a imposte sui redditi, IRAP e IVA. Contestava che i redditi derivanti dal commercio di rottami potessero esserle imputati: sosteneva di non aver svolto l’attività prima del 2012, anno di avvio formale della ditta F.lli M., e che le operazioni fossero invece riconducibili alla ditta del fratello D.F. Deduceva inoltre la decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento per gli anni 2009 e 2010, contestando la tempestività della trasmissione della notizia di reato. L’Agenzia eccepiva preliminarmente l’inammissibilità dell’appello per difetto di motivi specifici e sosteneva che l’impugnazione non riguardasse l’annualità 2012; chiedeva anche la conferma degli accertamenti e la condanna per lite temeraria.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l’eccezione di inammissibilità: la specificità delle censure va valutata considerando l’atto nel suo complesso e l’appello, pur non menzionando espressamente l’accertamento 2012 nelle conclusioni, investiva la decisione anche per quell’anno. Nel merito ha rigettato l’appello: ha ritenuto che l’imputazione dei redditi a D.C. fosse sorretta da presunzioni gravi, precise e concordanti, basate non solo sulle dichiarazioni del fratello, ma anche sui contatti con i clienti, sui movimenti bancari e sull’uso di fatture recanti una partita IVA cessata nel 2007. La mancanza di una sede o di locali propri prima del 2012 non è stata considerata decisiva. Ha respinto anche la censura di decadenza: la notizia di reato era stata trasmessa il 2 dicembre 2015, tempestivamente rispetto ai termini ordinari, e operava quindi il raddoppio dei termini per tutte le annualità accertate. La sentenza di primo grado è rimasta confermata; l’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 7.000 euro oltre accessori di legge. Non risulta accolta la richiesta dell’Ufficio di condanna per lite temeraria.
Norme richiamate
Art. 53, comma 1, del D.Lgs. 546/1992
L'eccezione preliminare dell'Ufficio è da respingere, l'appello della contribuente con il motivo 1) esprime delle censure alla sentenza di rimo grado, riproponendo poi nei successivi motivi 2) e 3) le argomentazioni svolte con il ricorso di primo grado, la specificità dei motivi va apprezzata dal contesto generale dell'atto
L’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancanza di motivi specifici è stata respinta: la specificità delle censure si valuta nel contesto complessivo dell’atto, e non è necessario che ogni questione sia riproposta con una formula autonoma quando l’appello consente di individuare le contestazioni alla decisione.
Art. 37, comma 3, del D.P.R. 600/1973
Nel merito del primo motivo, la carenza di legittimazione passiva della contribuente D.C., come ampiamente risulta dal PVC e dalle controdeduzioni dell'Ufficio prima riportate, le presunzioni gravi, precise e concordanti non sono desunte unicamente dalle dichiarazioni del fratello D.F, risulta negli anni oggetto di accertamento una attività materiale di contatti con i clienti, confermate da plurime dichiarazioni raccolte dalla GdF, una gestione di amministrazione come risulta dai movimenti bancari, l'utilizzo di fatture indicanti la partita IVA cessata nel 2007, attività connessa a quella contestata dall'Ufficio.
I redditi formalmente riferibili a un altro soggetto possono essere imputati al contribuente che ne risulti l’effettivo possessore per interposta persona quando l’Ufficio fornisca presunzioni gravi, precise e concordanti. Nel caso concreto la prova presuntiva è stata ritenuta fondata su una pluralità di elementi, non soltanto sulle dichiarazioni del fratello.
Il maggior reddito d'impresa è stato accertato in applicazione del combinato disposto degli artt. 41 e 37 del DPR 600/73 in virtù dei quali l'Ufficio delle imposte procede all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione (art. 41) e i redditi sono imputati al contribuente anche se appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, sulla base di presunzioni gravi precise e concordanti che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona (art. 37).
In caso di omessa dichiarazione l’Ufficio può procedere all’accertamento d’ufficio; nel caso deciso l’accertamento è stato applicato congiuntamente alla regola sull’imputazione dei redditi per interposta persona prevista dall’art. 37, comma 3.
Art. 43 del D.P.R. 600/1973 e comma 132 dell’art. 1 della legge 208/2015
Quanto al motivo sulla decadenza dal potere di accertamento per, violazione del termine previsto dall'art. 43 d.p.r. 600/1973, si rileva che è operante per tutti gli anni accertati il raddoppio dei termini previsto dalla norma citata, operando la norma transitoria del comma 132 legge 208/2015 "le nuove disposizioni si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi" - "il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell' 'Amministrazione finanziaria ... sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini". La notizia di reato risulta tempestivamente trasmessa il 2.12.2015.
Per i periodi d’imposta anteriori al 2016, il raddoppio dei termini di accertamento opera in presenza di una violazione che comporta l’obbligo di denuncia penale, purché la denuncia sia presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria. La Commissione ha ritenuto rispettata tale condizione perché la notizia di reato fu trasmessa il 2 dicembre 2015.
Massime di principio
- La mancanza di partita IVA, iscrizione camerale o una struttura imprenditoriale formalmente organizzata non esclude, da sola, l’imputazione fiscale dei redditi: conta chi abbia concretamente svolto l’attività e ne abbia percepito o amministrato i proventi.
- L’interposizione e l’effettiva titolarità dell’attività possono essere provate con presunzioni, ma queste devono essere gravi, precise e concordanti. Possono concorrervi dichiarazioni di clienti o fornitori, documenti extracontabili, fatture, contatti commerciali e movimenti bancari; non è necessario che la prova dipenda da un’unica dichiarazione.
- L’assenza di locali o mezzi intestati al contribuente non è necessariamente decisiva se gli altri elementi dimostrano l’esercizio effettivo dell’attività; può essere rilevante verificare anche l’uso di locali di terzi o modalità operative non formalizzate.
- Nel valutare l’ammissibilità dell’appello tributario, la specificità dei motivi va apprezzata leggendo l’atto nel suo insieme e verificando se siano identificabili i punti della sentenza contestati e le ragioni del dissenso.
- Per gli accertamenti soggetti alla disciplina transitoria della legge 208/2015, il raddoppio dei termini richiede che la notizia di reato sia trasmessa entro la scadenza ordinaria; è quindi essenziale verificare la data documentata della trasmissione e il termine applicabile alla singola annualità.
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