Sentenza del 08/06/2020 n. 378 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta di registro - Contratti finanziari - Mutuo - Esenzione dall'imposta - Compete - Espromissione del mutuatario originario - Indifferenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’imposta di registro applicata alla modifica soggettiva di un contratto di mutuo. Per accordo delle parti, il contribuente era subentrato nell’intera posizione debitoria, liberando l’altro mutuatario. Si contestava se tale espromissione facesse venir meno l’esenzione fiscale prevista per le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine.
La decisione
La decisione riconosce che l’esenzione dall’imposta di registro permane anche dopo l’espromissione: la modifica dei soggetti del rapporto non altera la natura dell’obbligazione principale, che resta quella derivante dal finanziamento agevolato. Il contribuente ha quindi ragione sulla questione dell’esenzione. Il testo fornito non indica gli estremi della sentenza, il giudice e il grado, l’atto impugnato, gli importi eventualmente richiesti né le statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
Art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti e contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime alla loro esecuzione modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate effettuate da aziende e istituti di credito sono esenti dall'imposta di registro dall'imposta di bollo dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.
L’esenzione si estende agli atti e alle modifiche inerenti al finanziamento, non soltanto alla stipulazione originaria del mutuo. La sostituzione o liberazione di uno dei mutuatari non fa perdere il beneficio se resta invariata la natura dell’obbligazione principale.
Massime di principio
- Quando un atto modifica i soggetti di un rapporto di mutuo, occorre verificare se cambia la natura dell’obbligazione principale o se si limita a disciplinare diversamente chi ne risponde.
- Se il finanziamento conserva la propria natura e la modifica soggettiva è inerente alla sua esecuzione o modificazione, l’esenzione fiscale prevista per le operazioni di finanziamento può permanere anche in caso di espromissione.
- L’esito riguarda il caso descritto: non consente di concludere che qualsiasi modifica soggettiva sia esente, indipendentemente dal collegamento con il finanziamento e dalle sue caratteristiche.
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