Sentenza del 08/06/2020 n. 391 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Competenza dei componenti negativi di reddito - Dimostrazione della determinabilità della quota interessi per rate a cavallo di due esercizi - Interessi passivi su finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento IRES e accessori per il 2013, impugnato dalla società e annullato dalla CTP di Asti. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione complessivamente 14.426 euro: 6.443,53 euro per interessi passivi ritenuti di competenza del 2012, benché pagati nel marzo 2013 su rate semestrali a cavallo dei due esercizi; e 7.982,80 euro per interessi ritenuti deducibili soltanto entro il limite del 30% del ROL, con conseguente riduzione dell’eccedenza di ROL riportabile. Nell’appello l’Agenzia ha sostenuto, da un lato, che la quota di interessi maturata nel 2012 fosse obiettivamente determinabile ripartendo a metà la rata semestrale e, dall’altro, che l’esclusione dal limite dell’art. 96 TUIR valesse solo per finanziamenti ipotecari destinati all’acquisto o alla costruzione degli immobili locati. La società ha contestato entrambe le riprese e la restrittiva interpretazione della disciplina agevolativa.
La decisione
La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con decisione del 27 gennaio 2020, ha rigettato l’appello dell’Agenzia e confermato l’annullamento dell’accertamento disposto dalla CTP di Asti. Quanto al rilievo di 6.443,53 euro, ha confermato che l’Ufficio non aveva dimostrato l’obiettiva determinabilità della quota riferibile al 2012, essendosi limitato a dividere per due l’importo semestrale; ha inoltre rilevato che la diversa imputazione comportava, nel caso concreto, effetti tributari sostanzialmente equipollenti e che la ripresa avrebbe determinato una doppia imposizione sul medesimo presupposto. Quanto al rilievo di 7.982,80 euro e alla riduzione dell’eccedenza di ROL riportabile, ha stabilito che la norma applicabile non richiede che il finanziamento sia stato contratto specificamente per acquistare o costruire l’immobile: per una società immobiliare di gestione è sufficiente che il finanziamento sia garantito da ipoteca su immobili destinati alla locazione. La destinazione può essere anche futura e gli immobili possono essere temporaneamente sfitti. Spese compensate.
Norme richiamate
Per i primi giudici "anche il 2° comma dell'art. 109 del TUIR pare andare nella stessa direzione, laddove alfa lettera b) stabilisce che le spese dipendenti da contratto di mutuo si considerano sostenute alfa data di maturazione dei corrispettivi".
Per gli interessi derivanti da un mutuo rileva la data di maturazione dei corrispettivi. Se l’Ufficio sostiene che una quota di interessi maturata in un esercizio sia quantificabile e debba esservi imputata, deve dimostrare in modo obiettivo tale determinabilità: nel caso concreto la mera divisione per metà della rata semestrale non è stata ritenuta sufficiente.
in linea generale l'art. 96 TUIR prevede che per le società di capitali soggette ad IRES, gli interessi passivi, al netto degli interessi attivi, sono deducibili nel limite del 30% del risultato operativo lordo (ROL), risultando indeducibili dalla eventuale parte eccedente.
La disciplina generale limita la deducibilità degli interessi passivi eccedenti gli interessi attivi al 30% del ROL. La decisione applica però la deroga specifica prevista per le società immobiliari di gestione: gli interessi che ne soddisfano i presupposti sono esclusi dal calcolo soggetto al limite.
Art. 1, comma 36, legge 24 dicembre 2007, n. 244
il c. 36 dell'art. 1, L. 244/2007, che stabilisce "la non rilevanza ai fini dell'art. 96 del TU delle imposte sui redditi degli interessi passivi relative a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione".
La deroga riguarda gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione; non richiede che il finanziamento sia stato impiegato per l’acquisto o la costruzione dell’immobile. Per le società immobiliari di gestione che possiedono i requisiti soggettivi e oggettivi, tali interessi non sono assoggettati al limite del 30% del ROL e sono integralmente deducibili. La destinazione alla locazione può essere futura e non presuppone che l’immobile sia già locato.
Massime di principio
- Quando interessi passivi sono imputati a un periodo diverso da quello in cui sono pagati, la data di pagamento non risolve da sola la questione: occorre applicare il criterio della maturazione e verificare se la quota riferibile a ciascun esercizio sia obiettivamente determinabile. Una ripartizione puramente aritmetica va valutata alla luce dei dati concreti e non sostituisce automaticamente la prova richiesta.
- Per applicare la deroga dell’art. 1, comma 36, legge n. 244/2007, la decisione richiede che il contribuente sia una società immobiliare di gestione e che il finanziamento sia garantito da ipoteca su immobili destinati alla locazione. Non si può aggiungere, in via interpretativa, il requisito che il mutuo sia stato contratto per acquistare o costruire gli immobili.
- La destinazione alla locazione è rilevante anche se futura: un immobile non deve essere già affittato per rientrare nella previsione, e può essere temporaneamente sfitto, purché la destinazione alla locazione risulti dagli elementi concreti dell’attività e della situazione immobiliare.
- L’interpretazione amministrativa non può introdurre condizioni ulteriori rispetto al testo della norma agevolativa o derogatoria. In una controversia analoga è quindi essenziale verificare separatamente i requisiti effettivamente previsti dalla legge e la documentazione che dimostra la natura dell’attività, la garanzia ipotecaria e la destinazione degli immobili.
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