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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31187/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte d'appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (corte d'appello)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione l'ordinanza con cui la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza di condanna per un reato contro la pubblica amministrazione. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'atto di appello contenesse una critica adeguata e specifica sia alla statuizione di responsabilità sia al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi d'appello si risolvevano in mere enunciazioni e in richiami normativi privi di un effettivo nesso critico con la motivazione di primo grado, la quale risultava compiutamente argomentata in ordine alla responsabilità e alla determinazione della pena.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    indicato come reato oggetto della sentenza di condanna impugnata

  • art. 581 c.p.p.

    richiamabile in via implicita per il requisito di specificità dei motivi di impugnazione, anche se non espressamente menzionato nel testo

  • art. 591 c.p.p.

    richiamabile in via implicita per l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità, anche se non espressamente menzionato nel testo

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822

    le impugnazioni sono inammissibili per difetto di specificità quando non enunciano e argomentano rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; l'onere di specificità è proporzionato alla specificità della motivazione censurata

Massime di principio

  • L'appello e il ricorso per cassazione sono inammissibili per difetto di specificità quando l'impugnante non sviluppa rilievi critici puntuali e argomentati contro le rationes decidendi della sentenza o dell'ordinanza impugnata.
  • L'onere di specificità dei motivi di impugnazione cresce in proporzione al grado di puntualità e completezza della motivazione del provvedimento impugnato: più la decisione è analitica, più il gravame deve confrontarsi in modo diretto con essa.
  • Non è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, la mera enunciazione di principi o il richiamo astratto di norme se manca un reale collegamento critico con la motivazione della decisione impugnata.
  • Quando il giudice di merito ha motivato adeguatamente sia sulla responsabilità sia sulla pena, una critica generica o meramente assertiva non supera il vaglio di specificità e conduce all'inammissibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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