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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02556/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per il porto del coltello resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello territoriale che lo aveva ritenuto responsabile del porto di un coltello fuori dalla propria abitazione. L'unico motivo dedotto mirava, in sostanza, a ottenere una rivalutazione delle prove poste a base dell'affermazione di responsabilità e contestava anche il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto la prima censura inammissibile perché sollecitava un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, precluso in sede di legittimità, e la seconda inammissibile perché relativa a una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello, nei limiti dell'art. 606, comma 3, ultimo periodo, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La deduzione sulla particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione perché proposta per la prima volta come violazione di legge non dedotta nei motivi di appello.

  • art. 606, comma 3, ultimo periodo, c.p.p.

    il ricorso è inammissibile se è proposto (...), fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello

    La norma è stata applicata nel senso che non sono proponibili in cassazione, fuori dai casi espressamente previsti, questioni di violazione di legge non devolute in appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del compendio probatorio, della gravità, precisione e concordanza degli indizi o, più in generale, una nuova lettura del merito; il sindacato della Cassazione si limita al controllo della tenuta logica e giuridica della motivazione.
  • La censura relativa alla particolare tenuità del fatto è inammissibile in cassazione quando si traduce in una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello, salvo i casi espressamente previsti dalla legge processuale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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