Sentenza del 30/08/2024 n. 23443 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Per l’anno d’imposta 2007 l’Agenzia aveva accertato, ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724/1994, un reddito minimo presunto di 498.608,57 euro, a fronte di una perdita dichiarata di 104.474 euro, considerando la società non operativa. Dopo l’annullamento dell’avviso da parte della Commissione tributaria provinciale di Taranto e il rigetto dell’appello erariale da parte della Commissione tributaria regionale della Puglia, l’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione con tre motivi: violazione dell’art. 30 della legge n. 724/1994 e dell’art. 2697 c.c., perché i fatti ritenuti idonei a giustificare la mancata operatività sarebbero state scelte soggettive, non impedimenti oggettivi; violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere considerato oggettivamente impossibile il conseguimento di ricavi sulla base di circostanze inidonee; nullità della sentenza per motivazione apparente. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbiti gli altri.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, cassato la sentenza d’appello e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia, anche per la regolazione delle spese. Ha stabilito che la CTR aveva ritenuto superata la presunzione di non operatività valorizzando il mancato rilascio di autorizzazioni, la crisi economica e le difficoltà della città di Taranto, la destinazione turistica dell’attività e la rinuncia a un contributo, senza individuare e verificare uno specifico impedimento oggettivo, indipendente dalla volontà imprenditoriale, che avesse reso impossibile svolgere l’attività con risultati reddituali conformi ai parametri legali. Gli altri due motivi non sono stati esaminati perché assorbiti. La Cassazione non ha deciso definitivamente la debenza dell’imposta: il nuovo giudice dovrà svolgere l’accertamento indicato.
Norme richiamate
Art. 30, commi 1 e 4-bis, della legge n. 724/1994
La possibilità, offerta al contribuente dal comma 4-bis dello stesso articolo, di presentare istanza di interpello chiedendo la disapplicazione delle disposizioni antielusive postula, pertanto, la presenza di situazioni oggettive - ossia non dipendenti da una scelta consapevole dell'imprenditore - che abbiano reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito di cui al precedente comma 1.
La presunzione legale relativa di non operatività può essere superata, ma il contribuente deve dimostrare situazioni oggettive e non riconducibili a una propria scelta consapevole che abbiano reso impossibile raggiungere i ricavi o il reddito minimi. Non basta provare la mera inattività o richiamare circostanze generiche o formali: occorre individuare l’impedimento concreto e la sua incidenza sull’attività.
Art. 53 della Costituzione
La ratio della disciplina antielusiva e la sua coerenza con il sistema e con l'art. 53 Cost. sono chiaramente desumibili dal fatto che l'art. 30, comma 1, della L. n. 724 del 1994 ha introdotto una presunzione legale relativa in base alla quale una società si considera "non operativa" se la somma di ricavi, incrementi di rimanenze e altri proventi (esclusi quelli straordinari) imputati in conto economico è inferiore a un ricavo presunto, calcolato applicando determinati coefficienti percentuali al valore degli asset patrimoniali intestati alla società.
La disciplina delle società non operative è ricondotta alla determinazione presuntiva della capacità reddituale sulla base dei ricavi effettivi e del valore degli asset. La presunzione è relativa e ammette prova contraria nei termini previsti dalla legge.
La Corte riconduce la controversia alla prova contraria richiesta al contribuente per superare la presunzione di non operatività; la prova deve riguardare impedimenti oggettivi, indipendenti dalla volontà dell’imprenditore. Il motivo formulato anche in relazione a questa norma è stato accolto insieme alla censura sull’art. 30.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Un tale sindacato non si traduce nella richiesta di una rivalutazione dei fatti già apprezzati nel giudizio di merito, che in questa sede non sarebbe consentita. Al contrario, e come da tempo afferma la giurisprudenza di questa Corte, fa parte del sindacato di legittimità, riferibile al paradigma di cui all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., il controllare se la fattispecie concreta come ricostruita dal giudice di merito (e, dunque, senza che si debba procederne ad un nuovo apprezzamento) è stata da questi correttamente ricondotta alla fattispecie giuridica astratta individuata come idonea a dettarne la disciplina.
Il vizio di falsa applicazione di legge consente alla Cassazione di verificare se i fatti già ricostruiti dal giudice di merito siano stati correttamente sussunti nella norma, senza rivalutare le prove o ricostruire nuovamente i fatti.
Massime di principio
- Nel contenzioso sulle società non operative, il mancato superamento del test di operatività determina una presunzione relativa; per disapplicare la disciplina antielusiva il contribuente deve provare fatti concreti, oggettivi e indipendenti dalle proprie scelte che abbiano reso impossibile conseguire i ricavi o il reddito presunti.
- Non sono sufficienti, da soli, il mancato rilascio di autorizzazioni, una crisi economica descritta genericamente, la natura dell’attività o condotte considerate trasparenti: occorre spiegare e dimostrare in che modo circostanze specifiche abbiano impedito l’avvio o l’esercizio dell’attività produttiva.
- Il giudice di merito deve valutare l’obiettività intrinseca dell’impedimento e la sua effettiva incidenza sulla possibilità di svolgere l’attività con risultati reddituali minimi; la mera constatazione che la società è stata inattiva non assolve tale compito.
- In Cassazione è ammissibile denunciare un errore di sussunzione quando si contesta che i fatti, così come accertati dal giudice di merito, siano giuridicamente idonei a superare la presunzione; ciò non equivale a chiedere una nuova valutazione dei fatti.
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