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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02143/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l’anno 2008 relativo ad alcuni terreni destinati ad attività estrattiva, ai quali il Comune aveva attribuito natura edificabile dal 14 maggio 2008 in forza di una variante urbanistica. La società aveva impugnato l’atto sostenendo che quelle aree dovessero essere considerate pertinenze del fabbricato/impianto cui erano asservite e, dunque, non autonomamente imponibili. La CTP aveva respinto il ricorso sull’imposta e accolto solo la doglianza sulle sanzioni; la CTR, invece, aveva accolto l’appello ritenendo le aree parte della rendita catastale del fabbricato e comunque pertinenze indispensabili all’attività svolta, con conseguente esclusione dell’imponibilità come aree fabbricabili. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) giudicato esterno formatosi su altra sentenza relativa all’anno 2009, che avrebbe già accertato la debenza dell’ICI sulla stessa area; 2) motivazione apparente della sentenza d’appello, per mancato confronto con le difese comunali volte a escludere il vincolo pertinenziale; 3) violazione degli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 2 d.lgs. 504/1992 e degli artt. 817 e 2697 c.c., sostenendo che l’edificabilità dipende dallo strumento urbanistico e che la pertinenzialità richiede un asservimento durevole e dimostrato; 4) violazione dell’art. 10, comma 4, d.lgs. 504/1992, per avere ritenuto la pertinenzialità in assenza della specifica dichiarazione fiscale richiesta.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, escludendo l’efficacia del giudicato esterno invocato sia perché relativo a un’annualità diversa e a un presupposto d’imposta variabile nel tempo, sia perché il giudicato non era stato adeguatamente documentato nel giudizio di legittimità. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, ritenendo che la motivazione della CTR fosse apparente e che non fosse stata correttamente applicata la disciplina dell’ICI sulle pertinenze: per escludere l’autonoma imponibilità dell’area come pertinenziale occorre un rigoroso accertamento dei presupposti di cui all’art. 817 c.c., una destinazione effettiva, stabile e non agevolmente reversibile, nonché la specifica dichiarazione del contribuente; risultanze catastali e mera utilizzazione di fatto non bastano. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della società limitatamente all’imposta, confermando invece l’accoglimento già avvenuto in primo grado sulle sanzioni, non essendo stato proposto appello sul punto dal Comune e essendosi formato giudicato interno. Le spese del merito sono state compensate integralmente; le spese di legittimità sono state poste a carico della società intimata.

Norme richiamate

  • art. 817 c.c.

    la pertinenza richiede un effettivo e stabile asservimento del bene accessorio al bene principale, desumibile da elementi oggettivi e soggettivi; non basta un mero collegamento materiale o un uso di fatto facilmente revocabile.

  • art. 2697 c.c.

    il contribuente che intenda avvalersi dell’esclusione dall’autonoma imponibilità per pertinenzialità deve provare i presupposti del vincolo, trattandosi di deroga alla regola generale di imposizione.

  • art. 2 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    esclude l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, ma solo quando sia rigorosamente accertata la ricorrenza dei presupposti civilistici della pertinenza.

  • art. 10, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    per ottenere l’esclusione dell’imponibilità dell’area come pertinenziale è necessaria la specifica dichiarazione del contribuente circa tale destinazione.

  • art. 3 Cost.

    richiamato dal ricorrente in combinazione con l’art. 53 Cost. a sostegno della tesi impositiva, ma non decisivo nel dispositivo autonomamente.

  • art. 53 Cost.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la tassabilità dell’area edificabile secondo la capacità contributiva, ma la decisione si fonda soprattutto sulla disciplina dell’ICI e della pertinenza.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    chi eccepisce il giudicato esterno deve produrre anche la certificazione attestante che la sentenza non è soggetta a impugnazione.

  • art. 140-bis disp. att. c.p.c.

    richiamato solo per la trattazione da remoto dell’adunanza camerale.

  • art. 37, comma 53, d.l. n. 223 del 2006

    pur essendo venuto meno l’obbligo generale di dichiarazione ICI, restano fermi gli adempimenti in materia di riduzione dell’imposta; perciò la specifica dichiarazione di pertinenzialità conserva rilievo.

  • l. n. 248 del 2006

    norma di conversione richiamata in relazione alla disciplina dell’art. 37, comma 53, d.l. 223/2006.

Massime di principio

  • Nel regime ICI, un’area può essere esclusa dall’autonoma imponibilità come pertinenza solo se sono rigorosamente provati i presupposti oggettivi e soggettivi dell’art. 817 c.c., cioè un rapporto di servizio o ornamento effettivo, stabile e non agevolmente reversibile rispetto al fabbricato principale.
  • L’edificabilità urbanistica del terreno non è di per sé incompatibile con la qualificazione pertinenziale, ma non basta a escludere l’imposta: occorre verificare in concreto se lo ius edificandi sia stato sterilizzato da un vincolo pertinenziale reale e durevole.
  • In materia tributaria, il giudicato esterno formatosi su annualità diverse non si estende automaticamente alle annualità successive quando il presupposto impositivo sia variabile nel tempo e dipenda da elementi fattuali suscettibili di mutamento.
  • Chi invoca il giudicato esterno deve provarne l’esistenza e la definitività, producendo la sentenza e la certificazione attestante la non impugnabilità.
  • Le risultanze catastali hanno valore meramente formale e non sono sufficienti, da sole, a fondare o escludere il vincolo di pertinenzialità ai fini ICI.
  • L’esclusione dall’autonoma imposizione delle aree pertinenziali richiede, nei limiti della disciplina applicabile, una specifica dichiarazione del contribuente circa la destinazione pertinenziale del bene.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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