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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27115/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica e di irrogazione sanzioni emesso in relazione all'importazione di elementi di fissaggio in acciaio. L'Ufficio aveva revocato il trattamento preferenziale e applicato il dazio paesi terzi e il dazio antidumping, ritenendo che la merce, dichiarata come proveniente dalle Filippine, fosse in realtà di origine taiwanese e che vi fosse stato un trasbordo nelle Filippine privo di giustificazione economica, sulla base di indagini OLAF e della documentazione doganale esaminata. La società aveva contestato sia la propria asserita estraneità all'obbligazione doganale, sia l'insufficienza della prova sull'origine taiwanese delle merci, sostenendo che i prodotti fossero semilavorati poi completati nelle Filippine. La CTR aveva annullato l'atto per due ragioni autonome: mancanza di prova sufficiente dell'origine taiwanese/elusione del dazio e inapplicabilità del regolamento antidumping successivo perché le importazioni erano anteriori alla data di registrazione prevista dal regolamento del 2013. L'Agenzia ha proposto ricorso deducendo violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme doganali/unionistiche richiamate, lamentando che la CTR avrebbe invertito l'onere della prova e non avrebbe valorizzato correttamente gli elementi raccolti dall'OLAF; la società ha proposto ricorso incidentale deducendo a sua volta la violazione dei regolamenti UE in tema di antidumping.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia e inefficace il ricorso incidentale della società. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da una duplice ratio decidendi, entrambe autonomamente idonee a giustificare l'annullamento dell'avviso; l'Agenzia ha censurato solo la prima, lasciando intatta la seconda, relativa alla non retroattività del regolamento antidumping e all'impossibilità di assoggettare a registrazione operazioni anteriori alla data prevista. Non essendo stata impugnata una ratio decisiva e autonoma, il gravame principale è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Conseguentemente, il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace. Le spese sono state poste a carico della ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la ripartizione dell'onere della prova sulla reale origine della merce e sui presupposti del trattamento doganale agevolato.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2700 c.c. in tema di efficacia probatoria della documentazione e degli atti considerati dall'Ufficio e dalla CTR.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2699 c.c. per contestare la valutazione della prova documentale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nella sentenza impugnata.

  • art. 11 del regolamento UE n. 883 del 2013

    Richiamato nel motivo di ricorso come fonte rilevante in materia di attività OLAF/indagini antifrode.

  • art. 9 del regolamento n. 1073 del 1999

    Richiamato per la disciplina unionale delle indagini OLAF, sostituita dal regolamento UE n. 883 del 2013.

  • Allegato 15 delle D.A.C. del regolamento CEE n. 2454 del 1993

    Richiamato tra le norme doganali applicabili alla documentazione di origine e alle regole di prova.

  • reg. CE n. 1890 del 2005

    Regolamento antidumping base invocato dall'Ufficio per l'applicazione del dazio antidumping sulle merci asseritamente di origine taiwanese.

  • reg. UE n. 205 del 2013

    Indicato dalla CTR come regolamento che ha introdotto un dazio sugli accessori provenienti dalle Filippine, con applicazione alle sole operazioni registrate dal 15 giugno 2012; nel caso concreto le importazioni erano anteriori e quindi non registrabili.

  • reg. UE 230/13

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la corretta applicazione della disciplina antidumping/antielusiva.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito è fondata su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes; l'omessa impugnazione anche di una sola comporta l'inammissibilità del gravame per difetto di interesse.
  • In sede di ricorso per cassazione, la censura limitata ad una sola delle autonome basi decisorie della sentenza non può condurre alla cassazione della decisione, poiché la ratio non impugnata renderebbe comunque intatto il dispositivo.
  • Nei giudizi in materia doganale e antidumping, la critica alla valutazione della prova deve confrontarsi con tutti i presupposti decisivi accertati dal giudice di merito; altrimenti il motivo resta privo di utilità processuale.
  • Quando il giudice di merito ritiene non retroattiva una disciplina antidumping sopravvenuta rispetto alle operazioni contestate, tale autonoma ragione impedisce l'accoglimento del gravame se non specificamente censurata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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