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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12285/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sul diniego delle attenuanti generiche fosse congrua e non affetta da evidenti illogicità, sicché la doglianza non poteva trovare ingresso in sede di legittimità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 20/02/2025. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo in sostanza che la motivazione della decisione di merito fosse erronea. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, osservando che il giudice di merito aveva motivato in modo diffuso il diniego, richiamando l'assenza di elementi positivi idonei a giustificare la concessione delle attenuanti.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti, essendo sufficiente una motivazione non illogica e adeguata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della valutazione, senza dover esaminare espressamente ogni dato prospettato dalle parti.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito sulla concessione delle attenuanti generiche, salvo che la motivazione sia manifestamente illogica o giuridicamente erronea.
  • La censura sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando la sentenza impugnata contenga una motivazione diffusa e coerente sull'assenza di elementi positivi per il riconoscimento del beneficio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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