Cassazione Penale, Ordinanza n. 12285/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sul diniego delle attenuanti generiche fosse congrua e non affetta da evidenti illogicità, sicché la doglianza non poteva trovare ingresso in sede di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 20/02/2025. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo in sostanza che la motivazione della decisione di merito fosse erronea. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, osservando che il giudice di merito aveva motivato in modo diffuso il diniego, richiamando l'assenza di elementi positivi idonei a giustificare la concessione delle attenuanti.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti, essendo sufficiente una motivazione non illogica e adeguata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della valutazione, senza dover esaminare espressamente ogni dato prospettato dalle parti.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito sulla concessione delle attenuanti generiche, salvo che la motivazione sia manifestamente illogica o giuridicamente erronea.
- La censura sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando la sentenza impugnata contenga una motivazione diffusa e coerente sull'assenza di elementi positivi per il riconoscimento del beneficio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12101/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12102/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12103/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12104/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12105/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12106/2026 del 31/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →