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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24270/2025 del 31/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso per equa riparazione ex legge Pinto proposto da un soggetto che assumeva di aver subito un danno non patrimoniale per l'irragionevole durata del fallimento di una società. La Corte d'appello aveva emesso decreto di accoglimento indicando come soggetto tenuto all'indennizzo il Ministero della Giustizia, mentre il ricorso introduttivo e il decreto erano stati notificati al Ministero dell'Economia e delle Finanze presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato. Entrambi i Ministeri proponevano opposizione: il MEF eccepiva il proprio difetto di titolarità passiva, sostenendo che il soggetto obbligato fosse il Ministero della Giustizia; il Ministero della Giustizia contestava la rettifica officiosa del destinatario del decreto e deduceva l'inefficacia del decreto per mancata notificazione nel termine di legge, poiché non gli era stata notificata alcuna copia del ricorso e del decreto nei trenta giorni previsti. La Corte d'appello rigettava l'opposizione, ritenendo l'errore di individuazione del soggetto pubblico sanabile ai sensi dell'art. 4 l. n. 260/1958 e ritenendo sufficiente la notifica all'Avvocatura dello Stato, incaricata della difesa di entrambi i Ministeri. In cassazione, i Ministeri deducevano: violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme sulla legittimazione passiva e sulla sanatoria ex art. 4 l. n. 260/1958; erronea applicazione della sanatoria in un procedimento monitorio di equa riparazione; violazione delle norme che prevedono l'inefficacia del decreto per mancata notifica nel termine; illegittimità della rimessione in termini disposta d'ufficio. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, chiarendo che l'errore nell'individuazione dell'amministrazione statale legittimata a resistere integra una mera irregolarità sanabile; che la fase di opposizione nel procedimento Pinto è fase a cognizione piena del medesimo procedimento, nella quale può operare la rinnovazione della notifica; e che la nullità o irregolarità della notificazione non determina l'inefficacia del decreto, riservata alla sola mancata notifica o notifica giuridicamente inesistente nel termine. Ha quindi rigettato il ricorso e condannato le amministrazioni soccombenti alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso dei Ministeri. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Trieste che aveva rigettato l'opposizione al decreto di equa riparazione, ritenendo legittima la sanatoria dell'errore nell'individuazione del Ministero destinatario e non configurabile l'inefficacia del decreto per la sola nullità o irregolarità della notificazione. Ha inoltre posto a carico solidale delle amministrazioni ricorrenti le spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente, e le ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 3, legge n. 89/2001

    Indica il soggetto passivo della domanda di equa riparazione e la struttura monitoria del procedimento; la Corte la legge in combinazione con la disciplina della sanatoria delle notifiche errate verso amministrazioni statali.

  • art. 4, legge n. 260/1958

    L'errore di identificazione del soggetto pubblico destinatario dell'atto giudiziario, anche tra distinte soggettività pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato, è mera irregolarità sanabile con rimessione in termini nella fase a contraddittorio pieno.

  • art. 5, legge n. 89/2001

    La sanzione di inefficacia del decreto opera solo in caso di mancata notifica o notifica giuridicamente inesistente nel termine, non per nullità o irregolarità della notifica effettuata.

  • art. 5-ter, legge n. 89/2001

    L'opposizione nel procedimento Pinto realizza una fase a cognizione piena del medesimo procedimento e non un autonomo giudizio di impugnazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione quando il giudice applica d'ufficio la disciplina della sanatoria in presenza delle questioni dedotte dalle parti e nel rispetto del contraddittorio.

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la rimessione in termini richiederebbe istanza di parte; la Corte non accoglie tale censura nel caso concreto.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma di legittimazione dei motivi di ricorso utilizzata per inquadrare le censure di violazione di legge e di nullità processuale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è resa nel procedimento accelerato per ricorsi manifestamente infondati; la Corte reputa comunque applicabili le conseguenze sanzionatorie previste dal codice.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato nella fase camerale con memoria; la Corte ritiene non decisivo l'argomento di pretesa novità della proposta di definizione accelerata.

  • art. 51 c.p.c.

    La partecipazione del consigliere delegato proponente al collegio non integra incompatibilità.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta incompatibilità del consigliere delegato, esclusa dalla Corte.

  • art. 96 c.p.c.

    Le ulteriori somme previste per la definizione accelerata e la condanna in favore della Cassa delle ammende possono essere applicate anche nei confronti della P.A.

  • art. 650 c.p.c.

    La nullità o irregolarità della notifica del decreto rileva solo per l'opposizione tardiva, se impedisce la tempestiva conoscenza del provvedimento.

  • art. 644 c.p.c.

    L'inefficacia del decreto è limitata alla mancata o giuridicamente inesistente notificazione nel termine; una notifica nulla o irregolare non la determina.

  • art. 645 c.p.c.

    Se il decreto è stato comunque notificato, anche se nulla o tardivamente, il rimedio è l'opposizione, non la declaratoria di inefficacia.

  • art. 188 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 644 c.p.c. per delimitare i casi di inefficacia del decreto ingiuntivo.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'errore nell'individuazione dell'amministrazione statale destinataria dell'atto non integra una questione di merito, ma una irregolarità processuale sanabile tramite rimessione in termini, purché il soggetto pretermesso sia posto in condizione di difendersi nella fase a contraddittorio pieno.
  • La fase di opposizione nel procedimento Pinto non costituisce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase interna del medesimo procedimento con cognizione piena; pertanto, in essa può essere disposta la rinnovazione della notificazione ai fini della sanatoria dell'errore di identificazione del soggetto pubblico.
  • La declaratoria di inefficacia del decreto monitorio è confinata ai soli casi di mancanza assoluta o inesistenza giuridica della notificazione nel termine di legge; quando la notificazione sia stata comunque eseguita, anche se nulla o irregolare, l'atto non diviene inefficace e la tutela passa, semmai, attraverso gli strumenti dell'opposizione o dell'opposizione tardiva.
  • La notifica effettuata all'Avvocatura dello Stato può essere idonea, in presenza di errore di individuazione della specifica amministrazione, a consentire la sanatoria dell'atto nei confronti dell'amministrazione effettivamente legittimata, senza che ciò comporti automatica stabilizzazione degli effetti verso il soggetto erroneamente indicato.
  • Nel rito monitorio, la nullità della notificazione non vale di per sé a ottenere l'inefficacia del decreto, ma rileva solo ai fini della tempestiva o tardiva proponibilità dell'opposizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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