Cassazione Penale, Sentenza n. 27770/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di L'Aquila che, nel riesame avverso la custodia cautelare in carcere per rapina pluriaggravata, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. Il Procuratore ha censurato l'interpretazione della norma ritenendola contrastante con la giurisprudenza di legittimità sull'uso del "metodo mafioso", lamentando che il Tribunale abbia dato rilievo a fatti quali l'assenza di una notorietà territoriale di infiltrazione mafiosa e la mancata evocazione esplicita di legami mafiosi, non avendo invece considerato adeguatamente la modalità paramilitare, la violenza, la professionalità dell'azione e gli elementi investigativi che attesterebbero contiguità con soggetti vicini a gruppi mafiosi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero e confermato l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. Ha riconosciuto che, pur essendo la rapina realizzata con modalità estremamente organizzate, violente e paramilitari (blocchi stradali multipli, chiodi a quattro punte, uso di escavatore, armi da guerra, veicoli rubati e fuga coordinata), mancavano elementi ulteriori idonei a far percepire alle vittime la provenienza del fatto da un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'aggravante punisce un "metodo" evocativo di potere intimidatorio mafioso (forza di intimidazione del vincolo associativo e condizione di assoggettamento/omertà); la mera professionalità, violenza o pluralità degli esecutori sono indizi utili ma non decisivi senza il "quid pluris" che renda ragionevolmente percepibile l'origine mafiosa dell'atto. In mancanza di tali elementi aggiuntivi (contesto territoriale noto, richiami verbali, modalità coercitive evocative, percezione della vittima, ecc.), l'aggravante non si configura.
Norme richiamate
comma 3: indicazione del "metodo mafioso" come caratterizzato da forza di intimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà
Definisce il "metodo mafioso" in termini di capacità intimidatoria e di generazione di assoggettamento/omertà; tale nozione è la chiave per applicare l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1
aumento di pena da un terzo alla metà quando il reato è commesso avvalendosi del metodo mafioso o al fine di agevolare l'attività dell'organizzazione mafiosa
L'aggravante riguarda l'uso del "metodo mafioso" (non necessariamente la dimostrazione di un'associazione mafiosa); richiede però che la condotta sia oggettivamente idonea ad evocare la provenienza mafiosa e la conseguente maggior capacità intimidatoria rispetto a un delinquente comune
art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione del c.p.p.
disposizione sulla trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario in caso di mancata rimessione in libertà
Prevede l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario affinché sia dato seguito alle determinazioni previste per l'esecuzione della misura
Massime di principio
- La configurazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 richiede, oltre a modalità organizzative o violente, un "quid pluris" che faccia ragionevolmente percepire alle vittime la provenienza dell'atto da un gruppo mafioso.
- La mera professionalità, l'uso di armi da guerra, la pluralità degli esecutori o modalità paramilitari sono indizi rilevanti ma non autosufficienti per l'aggravante.
- Fattori probanti per l'aggravante: contesto territoriale noto per presenza mafiosa, espressioni o rivendicazioni che richiamino sodalizi, modalità di coercizione evocative di condotte mafiose, percezione delle vittime di provenienza mafiosa, collegamenti documentabili con soggetti contigui a clan.
- Contatti o vicinanze investigative con persone ritenute "vicine" a gruppi mafiosi possono integrare il quadro probatorio, ma da soli non bastano: è necessaria una valutazione complessiva che dimostri l'evocazione del metodo mafioso.
- Il pubblico ministero deve costruire una motivazione probatoria che colleghi le modalità esecutive all'effetto intimidatorio di matrice mafiosa; al giudice spetta valutare se l'insieme degli elementi provoca la percezione di potere mafioso nelle vittime.
- In assenza di elementi che inducano la percezione di "assoggettamento/omertà" o di provenienza mafiosa, il giudice è legittimato a escludere l'aggravante nonostante l'elevata efferatezza o organizzazione del reato.
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