Cassazione Penale, Ordinanza n. 13412/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il provvedimento impugnato ha revocato, con effetto dal 15 agosto 2024, l'affidamento in prova al servizio sociale perché il soggetto avrebbe tenuto condotte incompatibili con le prescrizioni della misura. In particolare, gli è stato attribuito un deferimento all'autorità giudiziaria per furto aggravato in concorso, commesso in orario notturno il 15 agosto 2024, in violazione anche dell'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione tra le 22.00 e le 6.00. Nel ricorso si contestavano soprattutto le modalità della condotta posta a base della revoca; il ricorrente mirava a infirmare il ragionamento del tribunale di sorveglianza, sostenendo in sostanza che l'episodio non giustificasse la revoca della misura alternativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il tribunale di sorveglianza avesse svolto un ragionamento completo, coerente e logico, valorizzando non la sola violazione formale della prescrizione o la mera commissione di un reato, ma la complessiva condotta del condannato durante la prova e la sua scarsa adesione al percorso rieducativo. Le doglianze del ricorrente sono state giudicate meramente confutative e non idonee a scalfire il nucleo motivazionale dell'ordinanza impugnata. Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47, comma 11, l. 26 luglio 1975, n. 354
revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale
La revoca non discende automaticamente dalla mera violazione della legge penale o delle prescrizioni, ma richiede una valutazione del giudice sulla concreta incompatibilità del comportamento tenuto con la prosecuzione della prova.
condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente alla commissione di un nuovo reato o alla violazione di una prescrizione, ma presuppone un giudizio motivato di incompatibilità concreta tra la condotta tenuta e la prosecuzione del programma trattamentale.
- Nel giudizio di revoca della misura alternativa il tribunale di sorveglianza può valorizzare singoli episodi solo se essi, letti alla luce dell'intero percorso del condannato, rivelino una complessiva scarsa adesione alla finalità rieducativa della misura.
- In cassazione è censurabile solo la mancanza, illogicità o insufficienza manifesta della motivazione sulla incompatibilità della condotta con la prova; non è invece sufficiente una mera diversa lettura dei fatti.
- Quando il ricorso contro la revoca della misura alternativa si limita a contestazioni di merito sulle modalità della condotta, senza intaccare il nucleo logico della motivazione, esso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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