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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30697/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di indebita compensazione di crediti tributari. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che la responsabilità era stata affermata solo in ragione della qualità di legale rappresentante della società, senza chiarire chi avesse materialmente compilato e trasmesso i modelli F24; ha inoltre contestato la qualificazione dei crediti come inesistenti anziché non spettanti e ha censurato l'affermazione del dolo. Con il secondo motivo ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge sul trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la sottovalutazione della propria posizione processuale e la determinazione della pena base in misura incongrua, nonché la mancata valorizzazione della scelta del rito abbreviato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e in sostanza diretto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, osservando che la sentenza di appello aveva motivato in modo adeguato sulla riferibilità delle compensazioni al legale rappresentante che presentava i modelli F24 per la società. Ha ritenuto inammissibile anche la censura sull'elemento soggettivo perché nuova e non devoluta in appello. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha giudicato le doglianze non confrontate con la motivazione dei giudici di merito e comunque infondate, essendo il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sorretti da motivazione congrua, in particolare per l'elevato importo evaso e per l'assenza di condotte riparatorie. È stata quindi applicata la condanna alle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000

    La Corte richiama la norma incriminatrice in tema di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, ritenendo corretta la ricostruzione fattuale operata nei gradi di merito quanto alla riferibilità della condotta all'imputato e alla configurabilità del reato.

  • art. 606 c.p.p.

    art. 606, primo comma, lett. e)

    Il controllo di legittimità non consente una rivalutazione delle fonti probatorie né l'accesso diretto agli atti se i motivi non indicano specificamente i travisamenti dedotti; inoltre non possono essere dedotte in cassazione questioni non devolute al giudice di appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Non sono deducibili in cassazione questioni nuove, cioè non prospettate nel giudizio di appello.

  • art. 133 c.p.

    Nel valutare le attenuanti generiche il giudice di merito può fondarsi sugli elementi indicati dall'art. 133 c.p.; la motivazione è insindacabile se non contraddittoria e adeguata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre una diversa lettura del compendio probatorio o sollecitare una nuova valutazione del fatto, quando la sentenza impugnata abbia offerto una motivazione logica e non manifestamente illogica.
  • La riferibilità di condotte di indebita compensazione al legale rappresentante può essere affermata quando il giudice di merito accerti, con motivazione congrua, che la presentazione dei modelli F24 avveniva in nome e per conto della società e che l'imputato era stabilmente investito della carica gestoria nel periodo delle condotte.
  • La questione sull'elemento soggettivo non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta al giudice di appello; il silenzio della sentenza di secondo grado sul punto non integra vizio quando la censura sia nuova.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono insindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non contraddittoria che richiami elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p., come l'entità del profitto o dell'evasione e l'assenza di condotte riparatorie.
  • La scelta del rito abbreviato non può essere valorizzata ulteriormente come fattore autonomo di attenuazione del trattamento sanzionatorio, poiché comporta già per legge la relativa riduzione di pena.

Come è indicizzato

MaterieIndebita compensazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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