Cassazione Penale, Sentenza n. 09168/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la correzione di un presunto errore materiale nel provvedimento di cumulo: la decorrenza della pena era stata indicata nel provvedimento esecutivo dal 10 gennaio 2003, mentre egli sosteneva che, essendo stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare il 3 agosto 2001 e sottoposto a regime di alta sorveglianza, la decorrenza dovesse partire da tale data (3 agosto 2001). Contestava quindi la data di consumazione del reato associativo (art. 416-bis) rispetto a quanto riportato in sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il reato associativo contestato fosse reato permanente commesso sino a tutto il 2002, per cui la decorrenza della pena era correttamente fissata dal giorno successivo alla cessazione della condotta permanente (1° gennaio 2003). La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la data di consumazione già accertata in sede di cognizione e divenuta irrevocabile non può essere rimessa in discussione davanti al giudice dell'esecuzione, salvo i casi di reato permanente contestato nella forma "aperta" non precisata nella sentenza. Per questi motivi il ricorso è stato ritenuto infondato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il reato associativo è stato riconosciuto come reato permanente nell'ipotesi concreta, con consumazione sino a tutto il 2002; la decorrenza della pena è quindi fissata dal giorno successivo alla cessazione della condotta permanente.
Applicazione del criterio moderatore: limite legale alla determinazione della pena cumulata (pena non superiore a trent'anni di reclusione) e principio che incide sulla determinazione della pena nel cumulo.
Ribadisce l'applicabilità delle norme sul concorso di reati (art. 71 e ss.) anche quando si eseguono più sentenze o decreti di condanna contro la stessa persona.
Principio dell'unità delle pene concorrenti e modalità di cumulo materiale con le limitazioni previste dall'art. 78; il cumulo si applica anche tra sentenze diverse, con criteri specifici quando i reati sono commessi durante l'espiazione di una pena precedente.
Norma richiamata insieme alle altre regole procedurali che disciplinano le istanze davanti al giudice dell'esecuzione (contesto normativo per la richiesta di correzione/interpretazione del titolo esecutivo).
Imposizione al pubblico ministero di determinare la pena da eseguire in osservanza delle norme sul concorso di pene; richiamata per affermare l'obbligo di applicazione delle norme di determinazione della pena, compreso il criterio moderatore.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Norme di impugnazione in Cassazione utilizzate dal ricorrente per censurare l'inosservanza di legge (lett. b) e vizio di motivazione (lett. e)), ma i motivi sono stati ritenuti infondati.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente dopo il rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando si tratta di reato permanente, la decorrenza della pena si determina in relazione alla cessazione della condotta; se la sentenza di condanna ha accertato la durata fino a una data certa, quella data vincola il giudice dell'esecuzione.
- Il giudicato formato in sede di cognizione (fase di merito) sul punto della consumazione non può essere rimesso in discussione dal giudice dell'esecuzione, salvo rilevanti eccezioni (es. reato permanente 'aperto' non precisato nella sentenza).
- Il cumulo delle pene segue le regole del concorso di reati (art. 71 e ss.) e il criterio moderatore dell'art. 78: tali regole si applicano anche tra più sentenze/decreti e possono limitare la determinazione della pena complessiva.
- Se un reato sopravviene durante l'espiazione di una pena già in corso, il cumulo ulteriore comprende la parte residua del cumulo precedente e la decorrenza si fissa in rapporto all'ultimo reato o all'arresto successivo, a seconda dei casi.
- In sede esecutiva la correzione di un 'errore materiale' è ammessa solo quando si tratta effettivamente di un errore formale/di trascrizione; questioni di fatto già decise in sede di merito devono essere impugnate nei gradi di cognizione e non riproposte davanti al giudice dell'esecuzione.
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