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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21120/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare promossa dalla procedura fallimentare di una società in liquidazione per far dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 1, l.fall., una compravendita immobiliare stipulata poco meno di un anno prima del fallimento. Con quell'atto erano stati trasferiti all'acquirente un fabbricato ad uso abitazione, un locale deposito e tre appezzamenti di terreno siti in Comune di Offida, per il prezzo di euro 25.000. I giudici di merito hanno ritenuto provata la sproporzione del corrispettivo rispetto al valore dei beni, sulla base di una perizia di parte prodotta dalla curatela, e hanno respinto le contestazioni dell'acquirente, che sosteneva l'inattendibilità della stima perché riferita, secondo la sua prospettazione, a un momento non coerente con il deterioramento derivante da eventi sismici e criticava il mancato ricorso a consulenza tecnica d'ufficio. In cassazione la parte soccombente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse acriticamente valorizzato la perizia di parte e che fosse necessaria una CTU per accertare la sproporzione del prezzo; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, censurando la condanna integrale alle spese e il contributo unificato, nonostante il riconoscimento della natura di mera difesa dell'eccezione sulla congruità del prezzo e dell'onere probatorio gravante sulla curatela.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello non fosse apparente, poiché consentiva di ricostruire chiaramente il percorso logico-giuridico seguito; inoltre ha qualificato le censure come dirette, in sostanza, a rivalutare il merito e le risultanze peritali, operazione preclusa nel giudizio di legittimità. Quanto alla CTU, ha ribadito che essa è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e il suo mancato esercizio non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto nei rigorosi canoni dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Sul secondo motivo ha confermato la corretta applicazione del principio di soccombenza, escludendo che la parte non interamente vittoriosa possa sottrarsi alla condanna alle spese. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento dell'importo ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, primo comma, n. 1, l.fall.

    fondamento dell'azione di inefficacia revocatoria fallimentare proposta per l'atto compiuto nell'anno anteriore al fallimento e per la sproporzione del prezzo rispetto al valore dei beni ceduti.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro della dedotta nullità per motivazione apparente; la Corte esclude la violazione perché la motivazione era sufficiente e intelligibile.

  • art. 111 Cost.

    evocato a sostegno della censura sulla motivazione; la Corte ritiene che il requisito costituzionale della motivazione sia stato rispettato.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    invocati per contestare la valutazione della perizia di parte; la Corte precisa che la doglianza mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma processuale richiamata per la nullità della sentenza; la Corte esclude il vizio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per denunciare violazioni di legge, ma la censura è stata reputata inammissibile perché diretta a contestare accertamenti di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che il sindacato sul mancato ricorso alla CTU è possibile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale e della decisività del fatto omesso.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di spese processuali; la Corte conferma l'applicazione del principio di soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    invocato per sostenere la richiesta di compensazione, ma la Corte non ravvisa i presupposti per derogare alla regola della soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato come norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    utilizzato per la condanna equitativa a favore della controparte conseguente alla definizione del ricorso come inammissibile.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    utilizzato per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, liquidata equitativamente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o di nullità della motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove già apprezzate in modo conforme dai giudici di merito.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; se invece il ragionamento decisorio è intellegibile, la censura non può essere accolta.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non è una prova in senso proprio ma un mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; il mancato ricorso alla CTU non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto nei termini rigorosi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • In tema di spese processuali, la parte che non sia integralmente vittoriosa può essere legittimamente condannata al pagamento delle spese secondo il principio di soccombenza.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, possono conseguire la condanna alle spese, il pagamento della somma ex art. 96 c.p.c. e, ricorrendone i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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