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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11532/2020 del 15/06/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (docenti precari)

La controversia

Più docenti avevano stipulato con l’Amministrazione scolastica diversi contratti a termine. In primo grado il Tribunale di Milano aveva respinto la domanda principale di conversione dei rapporti in rapporti a tempo indeterminato, ma aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno da abusiva reiterazione e al pagamento delle differenze retributive, riconoscendo l’anzianità utile alla progressione stipendiale. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 862/2013 depositata il 19 agosto 2013, riuniti i giudizi e riformate le decisioni di primo grado, aveva invece accolto l’impugnazione ministeriale e respinto le domande dei docenti. Questi hanno proposto cinque motivi: 1) violazione dell’art. 6 CEDU e dell’art. 24 Cost. per le modalità di composizione del collegio d’appello; 2) violazione della disciplina nazionale e incompatibilità con la direttiva 99/70/CE, in relazione alla specialità del reclutamento scolastico e alla domanda di illegittimità dei termini, conversione e risarcimento; 3) incompatibilità della normativa nazionale con la direttiva europea quanto alle ragioni oggettive che giustificano il ricorso ai contratti a termine; 4) vizio di motivazione per omesso esame dei contratti impugnati; 5) violazione dell’art. 6 del D.Lgs. n. 368/2001 e della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, nonché vizio di motivazione, per il mancato riconoscimento dell’anzianità pregressa e della conseguente progressione stipendiale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: la censura era in parte inammissibile per carente specificazione delle regole ordinarie asseritamente violate e, per il resto, infondata, poiché la diversa assegnazione del giudice determinata da esigenze organizzative interne non determina nullità se il giudice appartiene all’ufficio ed è investito della funzione. Ha rigettato congiuntamente il secondo, il terzo e il quarto motivo, correggendo la motivazione della sentenza d’appello: sulla base dei principi già enunciati dalla Cassazione, le supplenze conferite ai ricorrenti non integravano abuso. La maggior parte degli incarichi terminava entro il 30 giugno e rientrava nelle supplenze temporanee o sino al termine delle attività didattiche; per i soli ricorrenti che avevano avuto incarichi annuali mancava il superamento complessivo di 36 mesi. Inoltre, i docenti non avevano allegato fatti concreti idonei a dimostrare un uso improprio o distorto delle supplenze su organico di fatto. È stato invece accolto il quinto motivo: la clausola 4 dell’Accordo quadro impone di riconoscere ai docenti a termine l’anzianità di servizio ai fini della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato comparabili, indipendentemente dalla legittimità del termine. Non spettano, invece, gli scatti biennali previsti dall’art. 53 della L. n. 312/1980, applicabili secondo il principio richiamato ai soli insegnanti di religione. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa, anche per le spese, è stata rinviata alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 6 CEDU

    Deducono i ricorrenti che, in ragione di un decreto del Presidente della Corte d’appello (che è trascritto nel motivo), i giudici assegnatari del Collegio della Corte d’appello siano stati individuati successivamente all’inizio della causa e con riferimento ad uno specifico gruppo di cause, con l’applicazione di regole di assegnazione diverse da quelle ordinarie e che “in tal modo si sarebbe posta in essere una violazione delle norme indicate che presuppongono l’individuazione del giudice persona fisica secondo criteri oggettivi e predeterminati sulla base delle regole generalmente applicate dall’ufficio giudiziario e non secondo regole ad hoc per la singola causa o gruppo di cause”.

    La censura fondata sulla garanzia convenzionale del giudice non può essere esaminata utilmente se non esplicita il contenuto precettivo invocato e non indica le regole ordinarie di assegnazione che si assumono violate; inoltre, le esigenze di organizzazione interna dell’ufficio non determinano di per sé nullità.

  • art. 24 Cost.

    D’altro canto lo stesso legislatore, nel riformulare il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 7 bis, ha previsto espressamente, al comma 1, che “la violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati”.

    La dedotta violazione delle regole di assegnazione interna non comporta la nullità della decisione, in assenza di un vizio di costituzione del giudice nel senso precisato dalla Corte.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Si richiamano nell’epigrafe le disposizioni che si assumono violate senza tuttavia esplicitarne, in relazione alla fattispecie, il contenuto precettivo.

    Il motivo di ricorso deve indicare il contenuto precettivo delle disposizioni invocate in relazione alla fattispecie; la carenza di tale specificazione comporta l’inammissibilità della censura nella parte interessata.

  • art. 7-bis R.D. n. 12/1941

    D’altro canto lo stesso legislatore, nel riformulare il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 7 bis, ha previsto espressamente, al comma 1, che “la violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati”.

    La violazione dei criteri interni di assegnazione degli affari può rilevare sul piano disciplinare, ma non determina la nullità dei provvedimenti.

  • art. 70, comma 8, D.Lgs. n. 165/2001

    La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.

    La disciplina speciale del reclutamento scolastico a termine contenuta nel D.Lgs. n. 297/1994 resta operante e non è stata abrogata dalla disciplina generale del D.Lgs. n. 368/2001.

  • art. 4, commi 1 e 11, L. n. 124/1999

    Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, e in applicazione della Direttiva 99/70/CE è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.

    La reiterazione oltre 36 mesi dei contratti diretti a coprire posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre e prevedibilmente tali per tutto l’anno scolastico è illegittima nelle condizioni temporali e soggettive precisate dalla Corte.

  • art. 36, commi 2 e 5, D.Lgs. n. 165/2001

    Ai sensi dell’art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.

    La violazione delle norme imperative sull’assunzione da parte della pubblica amministrazione non consente la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, restando ferme le altre responsabilità e sanzioni.

  • art. 6 D.Lgs. n. 368/2001

    La sentenza impugnata, nell’escludere il diritto al riconoscimento a fini retributivi della anzianità di servizio, si pone in contrasto con il principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla Direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.

    La Corte accoglie la censura relativa alla parità di trattamento retributivo e riconosce il diritto alla progressione stipendiale secondo l’anzianità maturata, richiamando la clausola 4 dell’Accordo quadro; il passaggio citato non attribuisce invece all’art. 6 del decreto una distinta interpretazione.

  • clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE

    La sentenza impugnata, nell’escludere il diritto al riconoscimento a fini retributivi della anzianità di servizio, si pone in contrasto con il principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla Direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.

    La clausola 4, direttamente applicabile, vieta di riservare ai lavoratori a termine condizioni retributive meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili e impone di riconoscere l’anzianità utile alla medesima progressione stipendiale.

  • art. 4, commi 2 e 3, L. n. 124/1999

    In applicazione dei predetti principi, nella fattispecie dedotta in giudizio non è configurabile alcuna abusiva reiterazione dei contratti a termine in quanto, per come emerge dalla lettura del ricorso e dall’elencazione delle supplenze conferite ai ricorrenti, gli incarichi hanno avuto, nella maggior parte dei casi, termini inferiori o coincidenti con il 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento e, quindi, non sono riconducibili alla supplenza annuale della L. n. 124 del 1999, ex art. 4, comma 1, integrando, invece, supplenze temporanee o sino al termine delle attività didattiche ex commi 2 e 3 del richiamato art. 4, per le quali l’illegittimità va esclusa sulla base delle considerazioni espresse da questa Corte nei punti da 97 a 102 della sentenza n. 22552/2016, che vanno qui ribadite.

    Le supplenze temporanee e quelle sino al termine delle attività didattiche, distinte dalle supplenze annuali del comma 1, non integrano di per sé l’abuso accertato per la reiterazione oltre 36 mesi sui posti vacanti e disponibili; resta possibile dimostrare in concreto un uso improprio o distorto.

  • art. 1, comma 109, L. n. 107/2015

    Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1, realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109.

    Per le ipotesi di abuso considerate, il piano straordinario di stabilizzazione può costituire misura effettiva di tutela anche quando assicuri un accesso privilegiato certo e ravvicinato al ruolo, secondo i presupposti indicati.

  • art. 53 L. n. 312/1980

    Non può, invece, essere riconosciuto il diritto a percepire gli scatti biennali previsti dalla L. n. 312 del 1980, art. 53 e in proposito deve essere ribadito il principio affermato dalla sentenza n. 22558 del 2016 con la quale, ricostruito il quadro normativo e contrattuale, si è statuito che: “In tema di retribuzione del personale scolastico, la L. n. 312 del 1980, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, il D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1, e art. 71, dal C.C.N.L. 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”.

    Gli scatti biennali previsti dall’art. 53 non si applicano ai contratti a termine del personale scolastico in generale; la loro perdurante vigenza è limitata agli insegnanti di religione.

  • art. 69, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001

    In tema di retribuzione del personale scolastico, la L. n. 312 del 1980, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, il D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1, e art. 71, dal C.C.N.L. 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione.

    La disposizione è richiamata, insieme all’art. 71 del medesimo decreto, quale base del richiamo contrattuale dell’art. 53 della L. n. 312/1980, la cui applicabilità resta limitata agli insegnanti di religione.

  • art. 71 D.Lgs. n. 165/2001

    In tema di retribuzione del personale scolastico, la L. n. 312 del 1980, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, il D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1, e art. 71, dal C.C.N.L. 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione.

    La disposizione è richiamata quale base, insieme all’art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, del richiamo contrattuale dell’art. 53 della L. n. 312/1980, applicabile limitatamente agli insegnanti di religione.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logico-giuridica, non possono trovare accoglimento perchè il dispositivo della sentenza impugnata, che ha escluso la denunciata illegittimità dei termini apposti ai contratti degli odierni ricorrenti, è conforme a diritto e pertanto deve essere confermato, ex art. 384 c.p.c., comma 4, sia pure sulla base di una motivazione parzialmente difforme.

    La Corte può confermare il dispositivo corretto in diritto sostituendo, anche parzialmente, la motivazione adottata dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, la disciplina speciale del reclutamento a termine contenuta nel D.Lgs. n. 297/1994 non è abrogata dalla disciplina generale del lavoro a termine, in ragione della salvezza prevista dall’art. 70, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001.
  • La reiterazione dei contratti per coprire posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre, prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, è abusiva quando, ricorrendone i presupposti temporali indicati dalla normativa e dalla giurisprudenza richiamate, supera complessivamente 36 mesi. Per le supplenze temporanee o fino al termine delle attività didattiche l’abuso non discende dalla sola reiterazione: il lavoratore deve allegare e provare elementi concreti di uso improprio o distorto, quali la continuità delle assegnazioni presso lo stesso istituto e sulla stessa cattedra.
  • La violazione delle norme imperative sull’assunzione da parte di una pubblica amministrazione non comporta la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato; l’abuso deve essere contrastato mediante misure effettive e adeguate, tra cui, nei casi e alle condizioni precisati, la stabilizzazione o il risarcimento del danno.
  • La clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE è direttamente applicabile e impone, per il personale scolastico a termine, il riconoscimento dell’anzianità maturata ai fini della stessa progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato comparabili. Tale tutela opera a prescindere dalla legittimità del termine e comporta la disapplicazione delle disposizioni collettive che attribuiscono ai lavoratori a termine soltanto il trattamento economico iniziale.
  • Il riconoscimento dell’anzianità ai fini della progressione stipendiale non equivale al riconoscimento degli scatti biennali previsti dall’art. 53 della L. n. 312/1980, che, secondo il principio richiamato, restano applicabili soltanto agli insegnanti di religione.
  • La violazione dei criteri organizzativi interni di assegnazione degli affari non determina nullità della sentenza se il giudice appartiene all’ufficio ed è investito della funzione; il vizio di costituzione del giudice ricorre soltanto quando gli atti siano compiuti da persona estranea all’ufficio e non investita della funzione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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