Cassazione Civile, Sentenza n. 11546/2020 del 15/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto alla società datrice di lavoro il risarcimento del danno biologico riportato in un infortunio verificatosi durante il deragliamento di un convoglio ferroviario. Secondo gli accertamenti richiamati dai giudici di merito, il deragliamento fu causato da grossi frammenti di pietra e massi collocati tra rotaie e controrotaie, che provocarono il sobbalzo del carrello anteriore della vettura semipilota di testa. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 2740/2015 depositata il 30 dicembre 2015, aveva confermato tale esito. Con un unico motivo, il lavoratore denunciò violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2087 e 2697 c.c. e degli artt. 113 e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d’Appello avesse invertito l’onere della prova: avrebbe richiesto al lavoratore di dimostrare che specifiche misure di tutela, quali recinzioni o sistemi di videocontrollo, avrebbero impedito l’evento, invece di richiedere alla società la prova di non aver potuto evitarlo con la normale diligenza. Contestò inoltre che l’onere datoriale potesse considerarsi assolto per il solo fatto che l’evento era stato causato da soggetti non identificati.
La decisione
La Cassazione ha rigettato l’unico motivo e il ricorso. Ha confermato che l’art. 2087 c.c. non introduce una responsabilità oggettiva né impone al datore di lavoro di garantire un ambiente a rischio zero o di prevenire qualunque evento lesivo, ma richiede la colpa datoriale, da valutare in relazione alle misure ragionevolmente esigibili e alle conoscenze tecniche dell’epoca. Nel caso concreto, la Corte d’Appello aveva accertato che il materiale rotabile era stato recentemente revisionato, che non presentava anomalie ai carrelli e che i macchinisti avevano agito con diligenza; aveva inoltre ritenuto che l’ostacolo fosse stato collocato da terzi e che tale condotta, imprevedibile e inevitabile secondo un criterio probabilistico, costituisse la causa esclusiva dell’infortunio, interrompendo il nesso causale. La pretesa necessità di ulteriori misure, come recinzioni o videocontrollo, non risultava ragionevolmente esigibile né era stata dimostrata la loro efficacia preventiva; la relativa valutazione di merito non era suscettibile di riesame in cassazione. La Corte ha dichiarato inammissibile per tardività la notificazione del controricorso, precisando che ciò non impediva alla resistente di partecipare alla discussione orale in forza della procura speciale; le spese riconosciute alla resistente sono state quindi limitate, escludendo quelle relative al controricorso. Il ricorrente è stato condannato a pagare 200 euro per esborsi e 1.000 euro per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2087 c.c.
L’art. 2087 c.c., non configura infatti un’ipotesi di responsabilità oggettiva (vedi sul punto ex plurimis, Cass. 23/5/2019 n. 14066), essendone elemento costitutivo la colpa, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore.
La responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. non sorge per il solo verificarsi di un infortunio: è necessario un difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire il danno.
art. 1218 c.c.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 15/6/2016 n. 12347; Cass. 10/6/2016 n. 11981) non si può automaticamente desumere, dal semplice verificarsi del danno, l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto.
Nell’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo di sicurezza, il danno non dimostra da solo l’inadeguatezza delle misure adottate: occorre collegare causalmente la lesione alla violazione di obblighi di condotta pertinenti al lavoro.
art. 2697 c.c.
Nessuna citazione applicativa o interpretativa autonoma dell’art. 2697 c.c. è riportata dalla Corte; la norma è richiamata nella rubrica del motivo di ricorso.
La Corte respinge la censura di inversione dell’onere probatorio applicando i principi relativi all’art. 2087 c.c., senza formulare un’autonoma interpretazione dell’art. 2697 c.c.
art. 370 c.p.c.
L’inammissibilità del controricorso, perchè notificato oltre il termine fissato dall’art. 370 c.p.c., comporta che non può tenersi conto del controricorso medesimo, ma non incide sulla validità ed efficacia della procura speciale rilasciata a margine di esso dal resistente al difensore, può partecipare in base alla stessa alla discussione orale, con la conseguenza che, in caso di rigetto del ricorso, dal rimborso delle spese del giudizio per cassazione sopportate dal resistente vanno escluse le spese e gli onorari relativi al controricorso, mentre tale rimborso spetta limitatamente alle spese per il rilascio della procura ed all’onorario per lo studio della controversia e per la discussione della causa, fatta dal patrono della parte vittoriosa alla pubblica udienza.
Il controricorso notificato oltre il termine è inammissibile e non può essere considerato, ma la tardività non invalida la procura speciale: il difensore può partecipare alla discussione orale e, in caso di vittoria, sono rimborsabili le spese per la procura, lo studio della controversia e la discussione, non quelle del controricorso.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 ricorrono le condizioni per dare atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendo i presupposti processuali, deve darsi atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 ricorrono le condizioni per dare atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Il comma 1-bis è richiamato per determinare l’importo di riferimento dell’ulteriore contributo unificato previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- L’art. 2087 c.c. ha funzione di norma di chiusura del sistema di prevenzione e può imporre misure non specificamente enumerate da regole tecniche preesistenti; la responsabilità presuppone tuttavia la colpa del datore di lavoro, valutata in rapporto alla concreta realtà aziendale, alle conoscenze tecniche dell’epoca e alla ragionevole esigibilità della condotta preventiva.
- La responsabilità datoriale per infortunio non è oggettiva: il verificarsi del danno non consente, da solo, di presumere l’inadeguatezza delle misure di sicurezza. La lesione deve derivare causalmente dalla violazione di obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche pertinenti all’attività svolta.
- L’obbligo di sicurezza non impone la garanzia di un ambiente a rischio zero né l’adozione di misure dirette a fronteggiare ogni evenienza, anche imprevedibile e inevitabile; la condotta datoriale va valutata secondo criteri di ragionevolezza e probabilità, non di mera possibilità.
- Quando sia accertato che l’infortunio è stato causato esclusivamente da una condotta di terzi assolutamente imprevedibile, inopinabile ed esorbitante secondo un criterio di regolarità causale, e che il datore abbia puntualmente assolto gli obblighi di sicurezza ragionevolmente esigibili, tale condotta può interrompere il nesso eziologico ed escludere la responsabilità datoriale.
- Il controricorso notificato oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c. è inammissibile e non può essere considerato; la tardività non invalida però la procura speciale, né impedisce al difensore di partecipare alla discussione orale. In caso di vittoria del resistente, il rimborso delle spese non comprende quelle relative al controricorso tardivo, ma può comprendere quelle per il rilascio della procura, lo studio della controversia e la discussione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 15 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11543/2020 del 15/06/2020
- Sentenza lavoro · 15 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11541/2020 del 15/06/2020
- Sentenza lavoro · 15 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11532/2020 del 15/06/2020
- Sentenza lavoro · 15 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11533/2020 del 15/06/2020
- Sentenza lavoro · 15 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11545/2020 del 15/06/2020
- Sentenza lavoro · 15 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11531/2020 del 15/06/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →