Cassazione Civile, Sentenza n. 11545/2020 del 15/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore, mentre svolgeva mansioni di imbianchino, era caduto da un ponteggio riportando lesioni gravissime. Il Tribunale di Pistoia, con sentenze non definitiva n. 223/2012 e definitiva n. 975/2012, aveva dichiarato responsabile il datore di lavoro e lo aveva condannato a risarcire Euro 840.792,97. Il ponteggio era privo del corrente intermedio e della tavola fermapiede; la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1312/2015 depositata il 13 luglio 2015, aveva confermato la decisione, ritenendo provati l’inadempimento datoriale e il nesso causale sulla base degli accertamenti di polizia giudiziaria e della relazione dell’ufficio di prevenzione e sicurezza. Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il lavoratore non avesse provato il nesso causale e che la tesi del cedimento della sbarra superiore, asseritamente legata con fil di ferro, non fosse stata dimostrata. Con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 115 c.p.c., contestando che i giudici avessero ricostruito l’incidente come uno scivolamento sotto la sbarra superiore, benché il lavoratore avesse dedotto il cedimento della sbarra. Con il terzo ha censurato il rigetto della richiesta di consulenza tecnica cinematica e denunciato un vizio motivazionale, affermando che la dinamica riferita dal lavoratore fosse tecnicamente incompatibile con la caduta e con il rinvenimento al suolo del secchio ricolmo di vernice. Con il quarto ha denunciato violazione degli artt. 444 e 445 c.p.p., sostenendo che la sentenza penale di patteggiamento non potesse fondare l’accertamento della responsabilità civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura non riguardava un’errata ripartizione dell’onere della prova, ma contestava la valutazione delle risultanze istruttorie e chiedeva una nuova ricostruzione di fatto, non consentita in cassazione. I motivi secondo e terzo sono stati respinti: la denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c. non era configurabile per il solo dissenso sulla valutazione delle prove; la sentenza d’appello aveva esposto in modo logicamente congruo le ragioni della decisione e gli elementi probatori a sostegno del nesso causale. È stato inoltre ritenuto legittimo il diniego della CTU cinematica, giudicata superflua alla luce degli accertamenti già disponibili, poiché la nomina del consulente rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il quarto motivo è stato respinto: la Corte d’appello aveva considerato la sentenza di patteggiamento non come vincolo di giudicato o inversione dell’onere probatorio, ma come elemento da valutare insieme alle altre acquisizioni. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il resistente non aveva svolto attività difensiva. È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Questa Corte (ex aliis, vedi in motivazione Cass. 29/5/2018 n. 13395) ha infatti reiteratamente ribadito che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., si configura se il giudice del merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo (cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni), non anche quando abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.
La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre quando il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata, non quando la parte contesta il peso attribuito dal giudice alle prove acquisite.
art. 115 c.p.c.
Una questione, quale quella prospettata in questa sede, di violazione o di falsa, applicazione dell’art. 115 c.p.c., non può, infatti, porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico elementi di prova soggetti invece a valutazione.
La violazione dell’art. 115 c.p.c. non coincide con l’asserita erroneità della valutazione delle prove: è configurabile nei casi indicati dalla Corte, tra cui l’uso di prove non dedotte o l’alterazione del regime delle prove legali e liberamente valutabili.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Con riferimento, al vizio denunciato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va rimarcato che lo stesso può rilevare solo nei limiti in cui l’apprezzamento delle prove – liberamente valutabili dal giudice di merito, costituendo giudizio di fatto – si sia tradotto in una pronuncia che sia sorretta da motivazione non rispondente al minimo costituzionale (vedi per tutte Cass. S.U. 7/4/2014 n. 8053); ma la Corte di merito, nel proprio incedere argomentativo, non è incorsa in siffatta omissione, giacchè con accertamento che investe pienamente la quaestio facti, ha dato conto delle fonti del proprio convincimento ed ha argomentato in modo logicamente congruo in ordine alla fattispecie sottoposta al suo scrutinio.
La censura motivazionale relativa all’apprezzamento delle prove è scrutinabile nei limiti del minimo costituzionale della motivazione; non consente di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti quando il giudice abbia indicato le fonti del convincimento e sviluppato un ragionamento logicamente congruo.
art. 61 c.p.c.
E’ bene rammentare al riguardo, che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) che ha la funzione di offrire al giudice l’ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere; è quindi sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario, la motivazione dell’eventuale diniego potendo anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte, nonchè dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice.
La CTU è uno strumento ausiliario, non una prova nella disponibilità delle parti; spetta al giudice di merito decidere discrezionalmente se disporla e il diniego può risultare motivato anche implicitamente dal quadro complessivo della decisione.
art. 444 c.p.p.
In tale prospettiva, non è incorso in violazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia di vincolo di giudicato (ex aliis, vedi Cass. 6/12/2011 n. 26263), nè inverte l’onere della prova; ha infatti proceduto alla globale valutazione di tutte le acquisizioni probatorie nel cui ambito la pronuncia di patteggiamento è stata doverosamente inserita, in coerenza con il dictum di questa Corte secondo cui di tale pronuncia di applicazione della pena, il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare.
La sentenza di patteggiamento non vincola il giudice civile come giudicato e non determina un’inversione dell’onere della prova; può essere valutata nel quadro complessivo delle prove e il suo rilievo non può essere escluso senza adeguata motivazione.
art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
In tale prospettiva, non è incorso in violazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia di vincolo di giudicato (ex aliis, vedi Cass. 6/12/2011 n. 26263), nè inverte l’onere della prova; ha infatti proceduto alla globale valutazione di tutte le acquisizioni probatorie nel cui ambito la pronuncia di patteggiamento è stata doverosamente inserita, in coerenza con il dictum di questa Corte secondo cui di tale pronuncia di applicazione della pena, il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare.
Nel contesto esaminato, la pronuncia di patteggiamento non produce vincolo di giudicato nel giudizio civile né modifica l’onere della prova; costituisce un elemento probatorio da apprezzare insieme agli altri.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 ricorrono le condizioni per dare atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
In caso di rigetto del ricorso e ricorrendone i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 ricorrono le condizioni per dare atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Il parametro per determinare l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto è l’importo previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis, ove dovuto.
Massime di principio
- La violazione delle regole sull’onere della prova sussiste se il giudice assegna l’onus probandi alla parte diversa da quella cui spetta secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non sussiste per il solo fatto che il giudice abbia attribuito maggior valore persuasivo ad alcune prove rispetto ad altre.
- La denuncia di violazione dell’art. 115 c.p.c. non può risolversi in una contestazione del modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove: occorre allegare l’uso di prove non dedotte, l’assunzione officiosa fuori dai limiti legali o un’alterazione del regime delle prove legali e liberamente valutabili.
- Il ricorso per cassazione non consente una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o una diversa ricostruzione della dinamica dei fatti; il vizio motivazionale rileva nei limiti in cui la motivazione non raggiunga il minimo costituzionale.
- La consulenza tecnica d’ufficio è uno strumento ausiliario e non una prova nella disponibilità delle parti; la decisione di disporla o negarla appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito, e la motivazione del diniego può risultare anche implicitamente dal complesso delle argomentazioni e delle prove.
- La sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile e non inverte l’onere della prova, ma può essere valutata insieme agli altri elementi acquisiti; il giudice non può privarla di rilievo senza adeguata motivazione.
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