Cassazione Civile, Sentenza n. 11533/2020 del 15/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento, a decorrere dal 1987/1988, dei diritti di compartecipazione lavorativa nell’attività familiare di produzione di olio e gestione di un frantoio, nonché l’attribuzione di una quota ideale degli immobili in comunione. Secondo la prospettazione, aveva contribuito economicamente all’acquisto di un terreno edificabile nel 1987, alla realizzazione del frantoio e ai successivi acquisti e miglioramenti di terreni e fabbricati, nonché all’acquisto delle olive per la molitura, anche tramite finanziamenti agevolati; sarebbe stato estromesso nel 2007 dopo dissidi con il padre. Chiedeva utili e beni in proporzione al proprio apporto. Il Tribunale di Rossano aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 20 ottobre 2015, aveva confermato la decisione. Il ricorso per cassazione articolava due motivi, esaminati congiuntamente: con il primo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 230-bis c.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando sia il giudicato formatosi sul rigetto della domanda di comunione tacita familiare sia l’esclusione della partecipazione all’impresa familiare; con il secondo deduceva omesso esame, carenza di motivazione e violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 132, n. 4, c.p.c., lamentando che i giudici di merito avessero esaminato l’impresa familiare senza considerare la dedotta formazione di un comune peculio e la comunione tacita familiare.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Quanto alla comunione tacita familiare, ha rilevato che il ricorrente non aveva specificamente censurato l’affermazione della Corte d’appello secondo cui il capo della sentenza di primo grado che ne aveva escluso l’esistenza era passato in giudicato; per contestarla avrebbe dovuto riprodurre almeno per estratto i passaggi pertinenti della sentenza e dell’atto di appello, così da consentire la verifica della censura. Quanto all’impresa familiare, la Corte ha ritenuto che il ricorso sollecitasse una diversa valutazione dei fatti, anziché denunciare un errore di sussunzione, e che non identificasse in modo idoneo un fatto storico decisivo omesso. Ha inoltre confermato che l’impresa familiare ex art. 230-bis c.c. è istituto residuale e richiede la dimostrazione dell’esercizio dell’impresa e di un apporto lavorativo continuativo, non necessariamente di una presenza costante in azienda. In base agli accertamenti di merito, il ricorrente, residente a Roma e avvocato, aveva svolto attività di finanziatore, garante verso terzi e consulente occasionale, anche nei rapporti con banche e soggetti coinvolti nei finanziamenti e nei lavori; non era stata provata una partecipazione lavorativa continuativa, neppure in regime di parasubordinazione, compatibile con l’istituto. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 4.000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre al 15% per spese forfetarie e agli accessori di legge. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 230-bis c.c.
ai sensi dell’art. 230 bis c.c., l’impresa familiare, ha carattere residuale in quanto mira a coprire le situazioni di apporto lavorativo all’impresa del congiunto (parente entro il terzo grado o affine entro il secondo) che non rientrino nell’archetipo del rapporto di lavoro subordinato o per le quali non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione ed a confinare in un’area limitata il lavoro familiare gratuito
L’impresa familiare opera in via residuale rispetto al lavoro subordinato e tutela l’apporto lavorativo familiare quando non ricorrono, o non sono provati, i caratteri della subordinazione. La sua applicazione richiede la prova di un’attività lavorativa nell’impresa e di un apporto continuativo; non basta un contributo finanziario o un’attività occasionale di garanzia o consulenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
In tema di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il controllo di legittimità non si esaurisce in una verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, ma è esteso alla verifica della corretta sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nel paradigma normativo di riferimento
La censura di violazione o falsa applicazione di legge consente alla Cassazione di verificare anche la corretta sussunzione dei fatti accertati nella fattispecie legale, ma non permette di ottenere una nuova ricostruzione del fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L’ingerenza nella loro ricostruzione da parte del giudice di legittimità è infatti limitata – successivamente alle modifiche apportate all’art. 360 c.p.c., n. 5 dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del D.L. 22 giugno 2012 – n. 83, nell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Il vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo. L’omessa considerazione di singole risultanze istruttorie non è sufficiente se il fatto storico rilevante è stato comunque esaminato.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Alla richiesta di verifica dell’esistenza di una tale omissione corrisponde un obbligo per il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.
Per dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve specificare il fatto, la fonte da cui risulta, le modalità e il momento in cui è stato discusso e la sua decisività.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Alla richiesta di verifica dell’esistenza di una tale omissione corrisponde un obbligo per il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.
La deduzione dell’omesso esame deve rispettare gli oneri di specificità e di indicazione degli atti e dei documenti rilevanti previsti per il ricorso per cassazione.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto, ricorrendone i presupposti processuali, dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- L’impresa familiare ex art. 230-bis c.c. ha natura residuale: tutela l’apporto lavorativo prestato nell’impresa del familiare quando non ricorra, o non sia provato, un rapporto di lavoro subordinato, e non trasforma in partecipazione lavorativa i contributi finanziari o gli interventi occasionali di garanzia e consulenza.
- Per riconoscere la partecipazione all’impresa familiare occorre provare l’esercizio dell’impresa e un’attività lavorativa del familiare con apporto continuativo. Non è necessaria una presenza costante in azienda, ma la continuità dell’apporto deve risultare.
- La censura di violazione o falsa applicazione di legge può investire la corretta sussunzione dei fatti accertati nella norma, ma non può essere utilizzata per chiedere alla Cassazione una nuova valutazione delle risultanze di fatto.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico discusso tra le parti e decisivo, non la mancata menzione di ogni singolo elemento istruttorio se il fatto rilevante è stato comunque preso in considerazione.
- Chi deduce in cassazione l’omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente il fatto, la fonte da cui risulta, quando e come sia stato discusso e perché il suo esame avrebbe potuto determinare un esito diverso.
- La statuizione di primo grado non specificamente impugnata in appello passa in giudicato; la contestazione in cassazione della relativa affermazione deve indicare in modo puntuale gli atti e i passaggi processuali necessari a verificarne la fondatezza.
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