Cassazione Civile, Sentenza n. 11541/2020 del 15/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
Una dipendente, già in servizio presso l’Ente sardo acquedotti e fognature e successivamente trasferita alla società che gestiva il servizio idrico regionale, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per Euro 22.656,00, relativo all’assegno personale non riassorbibile per il periodo aprile-agosto 2009. L’importo rappresentava la differenza tra il trattamento economico percepito presso il precedente datore di lavoro e quello riconosciutole dalla società. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione della società e la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 23 gennaio 2017, aveva rigettato l’impugnazione, ritenendo che nel trattamento economico da conservare ai sensi della L.R. Sardegna n. 10 del 2005, art. 2, comma 2, rientrasse anche la retribuzione accessoria, compreso l’assegno in questione, pur dopo la cessazione o revoca dell’incarico cui esso era collegato. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione della L.R. n. 10 del 2005, art. 2, comma 2, dell’art. 101, comma 2, del CCRL Sardegna e degli artt. 3, 36 e 41 Cost. Ha sostenuto che l’assegno fosse dovuto esclusivamente quale indennità per l’incarico e non dovesse essere incluso nel trattamento economico garantito in occasione del trasferimento, poiché ciò avrebbe determinato un trattamento disparitario rispetto al personale non trasferito, che avrebbe percepito l’emolumento solo per la durata dell’incarico.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito la censura sulla natura e sull’inclusione dell’assegno nel trattamento economico. La lavoratrice aveva eccepito che la questione era preclusa dal giudicato esterno formatosi tra le stesse parti con la sentenza del Tribunale di Cagliari dell’11 maggio 2012, n. 1123, relativa alle mensilità da gennaio a marzo 2009, che aveva già accertato il suo diritto all’inclusione dell’assegno personale non riassorbibile nel trattamento dovuto dalla società. La Corte ha ritenuto specificamente trascritto e quindi esaminabile il giudicato nel controricorso e ha stabilito che esso precludeva il riesame della medesima questione fondamentale, riferita allo stesso rapporto e allo stesso diritto, benché il nuovo giudizio riguardasse mensilità diverse, da aprile ad agosto 2009. La società è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c.
E ciò ha fatto con la debita trascrizione del giudicato (a pgg. da 11 a 14 del controricorso), così osservando il principio di specificità prescritto dall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e n. 6, da rispettare anche nel caso di specie (di interpretazione del giudicato, sia pure regola del caso concreto e pertanto questione di diritto oggetto di accertamento diretto), in modo da consentire al giudice di legittimità l’esercizio dell’attività nomofilattica, ad esso propria, possibile soltanto se la sentenza da esaminare sia messa in tal guisa a disposizione.
La parte che invoca un giudicato esterno deve indicare e riprodurre adeguatamente il contenuto della sentenza, rispettando il principio di specificità, così da consentire alla Cassazione di esaminarla direttamente.
art. 34 c.p.c.
E ciò senza necessità, al fine di formazione del giudicato esterno sullo stesso, di una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato, come previsto dall’art. 34 c.p.c., posto che tale norma è intesa a disciplinare il profilo dell’individuazione della competenza per materia o per valore del giudice dell’intera causa in caso di pregiudizialità in senso tecnico e non già soltanto in senso logico giuridico.
Perché si formi il giudicato esterno su una questione che costituisce presupposto logico-giuridico della decisione non è necessaria una domanda di parte ai sensi dell’art. 34 c.p.c.; tale norma riguarda la pregiudizialità in senso tecnico e i suoi effetti sulla competenza.
Massime di principio
- Tra le stesse parti e in relazione al medesimo rapporto giuridico, il giudicato copre le questioni di fatto e di diritto che costituiscono premessa logica indispensabile della statuizione, entro i limiti oggettivi della causa petendi e del petitum mediato; non si estende invece al mero accertamento di fatti storici svolto in motivazione.
- L’accertamento coperto da giudicato su un punto fondamentale comune a controversie relative al medesimo rapporto preclude il riesame di quel punto in un successivo giudizio, anche quando quest’ultimo riguarda periodi diversi o persegue una finalità e un petitum immediato diversi.
- Il giudicato esterno su una questione pregiudiziale in senso logico-giuridico può formarsi senza che una parte abbia formulato una domanda diretta a ottenere una pronuncia con efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 34 c.p.c.
- Chi invoca in cassazione un giudicato esterno deve trascrivere o riprodurre in modo specifico la sentenza rilevante, affinché il giudice di legittimità possa svolgere direttamente l’esame necessario.
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