Cassazione Civile, Sentenza n. 11531/2020 del 15/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto il pagamento, da parte del Fondo di garanzia istituito presso l’INPS, della parte residua del TFR non corrispostagli dal datore di lavoro inadempiente. Il Tribunale di Milano aveva respinto la domanda e la Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 25 settembre 2017, aveva confermato tale decisione. La Corte territoriale aveva ritenuto tardive e quindi inammissibili le deduzioni sulla concreta non fallibilità del datore di lavoro, perché formulate soltanto in appello; aveva inoltre affermato che la non assoggettabilità a fallimento dovesse essere attestata dal Tribunale fallimentare, non potendo il giudice del lavoro accertarla neppure incidentalmente. Il lavoratore ha proposto sei motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., sostenendo che la riproduzione della decisione di primo grado non dimostrasse un autonomo esame della controversia; 2) violazione della L. n. 297 del 1982, art. 2, per avere posto a suo carico l’onere di ottenere una pronuncia del Tribunale fallimentare; 3) incongruità logico-giuridica di tale onere rispetto alle ipotesi di non fallibilità previste dalla L.Fall., art. 1; 4) analoga censura in relazione al decorso del termine previsto dalla L.Fall., art. 10; 5) analoga censura con riferimento alla soglia dei debiti scaduti e non pagati prevista dalla L.Fall., art. 15; 6) omesso esame degli elementi di fatto dedotti a sostegno dell’insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per assoggettare l’impresa datrice alla legge fallimentare.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, esaminando unitariamente i sei motivi per la loro stretta connessione. Ha escluso che il lavoratore debba necessariamente ottenere dal Tribunale fallimentare una pronuncia sulla non assoggettabilità del datore di lavoro: la relativa verifica è una questione pregiudiziale in senso logico, che il giudice della controversia previdenziale può accertare incidentalmente, non essendo previsto che sia decisa con efficacia di giudicato. La Corte ha però precisato che il lavoratore deve provare le circostanze costitutive del diritto alla prestazione, inclusa la non assoggettabilità a fallimento, in astratto o in concreto; la mera allegazione, ad esempio, di un credito inferiore alla soglia dell’art. 15 L.Fall. non è sufficiente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 34 c.p.c.
secondo cui il giudice adito procede in via incidentale a tutti gli accertamenti preliminari rispetto alla risoluzione della controversia pendente innanzi a sè, salvo che, “per legge o per esplicita domanda di una delle parti”, sia necessario “decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene alla competenza per materia o per valore alla competenza di un giudice superiore”, nel qual caso “rimette tutta la causa a quest’ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui”.
La questione pregiudiziale relativa alla non assoggettabilità del datore di lavoro a fallimento può essere esaminata incidentalmente dal giudice della controversia previdenziale quando non vi sia una norma o una domanda che ne imponga la decisione con efficacia di giudicato.
L. n. 297 del 1982, art. 2
Più precisamente, per ciò che riguarda il pagamento del TFR (rectius: della prestazione previdenziale modulata sul TFR spettante al lavoratore assicurato), tale fatto costitutivo consiste non già nella cessazione del rapporto di lavoro, ma nel verificarsi dei presupposti previsti dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, che sono rispettivamente, da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l’insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2 ss.) e, dall’altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l’insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5).
Il diritto alla prestazione del Fondo sorge al verificarsi dei presupposti previsti dalla norma: insinuazione al passivo in caso di fallimento oppure, se il datore non è soggetto alla legge fallimentare, previo esperimento dell’esecuzione forzata che dimostri l’insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali.
L.Fall., art. 1, comma 2
l’espressione “non soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267”, di cui all’art. 2, comma 5, cit., va interpretata nel senso che l’azione nei confronti del Fondo di garanzia deve trovare ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi perchè appartenente ad una categoria di imprenditori non sottoponibili neanche in abstracto ad una procedura concorsuale, vuoi perchè, in concreto, il fallimento non è o non è più esperibile per ragioni oggettive (cfr. fra le più recenti, Cass. n. 24767 del 2017), tra le quali rilevano adesso quelle di cui alla L.Fall., art. 1, comma 2, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 1, comma 1.
La non assoggettabilità rilevante per l’accesso al Fondo può dipendere tanto dalla categoria cui appartiene l’imprenditore, quanto da ragioni oggettive che impediscono in concreto l’apertura o la prosecuzione della procedura, comprese quelle previste dall’art. 1, comma 2, L.Fall.
L.Fall., art. 15, ultimo comma
in questo senso, anzi, va senz’altro rimarcato che il lavoratore assicurato, che adducendo una situazione di concreta non assoggettabilità al fallimento del proprio datore di lavoro chieda l’intervento del Fondo di garanzia, resta pur sempre onerato della prova delle circostanze costitutive del fatto che ha dato luogo al sorgere del rapporto previdenziale, tra le quali appunto la non assoggettabilità a fallimento del proprio datore di lavoro, sia essa predicabile in abstracto o in concreto, e il mancato o insufficiente assolvimento di tale onere non potrà che comportare il rigetto della domanda.
Chi chiede la prestazione deve provare la non assoggettabilità del datore al fallimento anche quando questa sia fondata in concreto sulla soglia prevista dall’art. 15; la semplice allegazione di un credito inferiore alla soglia non basta.
Massime di principio
- Ai fini dell’accesso al Fondo di garanzia per il TFR, la non assoggettabilità del datore di lavoro alla procedura fallimentare può essere accertata incidentalmente dal giudice della controversia previdenziale: non è necessario ottenere previamente una pronuncia del Tribunale fallimentare, poiché tale accertamento non è richiesto con efficacia di giudicato.
- La non assoggettabilità alle procedure concorsuali che rileva per l’intervento del Fondo può sussistere sia in astratto, per l’appartenenza del datore a una categoria non soggetta a procedura, sia in concreto, quando ragioni oggettive rendano il fallimento non esperibile o non più esperibile.
- Il lavoratore che domanda la prestazione del Fondo ha l’onere di provare tutti i fatti costitutivi del rapporto previdenziale, compresa la non assoggettabilità del datore di lavoro al fallimento; la mera allegazione dei relativi presupposti non soddisfa tale onere.
- La prestazione del Fondo di garanzia è previdenziale e autonoma rispetto all’obbligazione retributiva del datore, anche se, quanto alla misura, può coincidere con il TFR dovuto; il suo fatto costitutivo è quindi distinto da quello dell’obbligo datoriale.
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