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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10721/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e rigettato l'istanza di affidamento in prova. Il ricorrente ha dedotto che il diniego fosse fondato soltanto su precedenti penali risalenti nel tempo e non avesse considerato la condotta successiva, allegando un lavoro regolare, l'assistenza prestata alla madre anziana e un atteggiamento critico verso il proprio passato. La Corte ha però rilevato che il ricorso si limitava a deduzioni generiche e meramente confutative, senza confrontarsi davvero con la ratio decidendi dell'ordinanza, e tendeva a una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata non fosse manifestamente illogica o contraddittoria, avendo il giudice di sorveglianza valorizzato la genericità della revisione critica del condannato, pendenze anche recenti, un'informativa dei Carabinieri attestante perdurante e attuale capacità criminale e ripetute violazioni di prescrizioni cautelari. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 94 ord. pen.

    La decisione richiama in via generale il potere discrezionale della magistratura di sorveglianza nella concessione delle misure alternative alla detenzione, da esercitarsi senza automatismi e in funzione della meritevolezza e dell'idoneità al reinserimento sociale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza, che deve accertare, senza automatismi, la concreta meritevolezza del condannato e l'idoneità della misura a favorirne il reinserimento sociale.
  • Il giudizio sulla concedibilità di misure alternative può legittimamente fondarsi anche su elementi negativi attuali, quali pendenze recenti, capacità criminale persistente e violazioni pregresse delle prescrizioni, oltre che sui precedenti penali.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito; il ricorso è inammissibile quando si limita a censure generiche o meramente confutative, senza un effettivo confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata.
  • La motivazione del provvedimento di sorveglianza resiste al sindacato di cassazione se non presenta manifesta illogicità o contraddittorietà.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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