Cassazione Civile, Ordinanza n. 23492/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Ha inoltre compensato le spese di lite ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'ufficio ha chiesto alle parti il pagamento di imposta suppletiva di registro in relazione a un contratto di cessione d'azienda, rideterminando il valore dell'azienda oggetto di compravendita. Il ricorso del contribuente era stato respinto in primo grado; in appello la CTR della Campania aveva accolto l'impugnazione della società. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio la società controricorrente ha chiesto la sospensione per avere presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/2018. Successivamente l'Agenzia ha comunicato che la contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia e aveva effettuato il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
Norme richiamate
È richiamato come base della domanda di definizione agevolata della controversia; il perfezionamento della definizione, con il relativo pagamento, ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
È applicato per disporre la compensazione delle spese di giudizio in caso di estinzione per cessata materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, la controversia tributaria viene validamente definita mediante adesione a una procedura di definizione agevolata e relativo pagamento, viene meno l'interesse alla decisione e il processo deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- In caso di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere nella materia tributaria, il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite nei casi previsti dalla disciplina processuale tributaria.
Come è indicizzato
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