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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25046/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva riformato la decisione di primo grado, chiedendo di dichiarare l'illegittimità della conferma delle statuizioni civili perché i reati si sarebbero prescritti prima della sentenza di primo grado. Sostiene che, applicando la disciplina antecedente alla legge 5/12/2005 n.251 (cd. "ex Cirielli") — ritenuta più favorevole — il termine ordinario di prescrizione di cinque anni sarebbe spirato prima del 21/12/2011 (data della sentenza di primo grado), considerando come punto di partenza il decreto di citazione a giudizio e sommando le sospensioni dovute ai rinvii richiesti dalla difesa e per astensione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile, in via comparativa, l'intero regime normativo (e non una combinazione di disposizioni favorevoli) più vantaggioso per l'imputato, ma ha altresì considerato le cause di sospensione come parte integrante del regime prescrizionale. Applicando la disciplina anteriore alla L. 251/2005 il termine ordinario di 5 anni va aumentato delle sospensioni effettive (727 giorni), così che la prescrizione sarebbe maturata il 19/05/2012, cioè dopo la sentenza di primo grado (21/12/2011). Anche applicando la normativa posteriore la prescrizione sarebbe maturata successivamente (23/11/2012). Ne consegue che la conferma delle statuizioni civili da parte della Corte d'appello è legittima. Il ricorrente è inoltre condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cd. ex Cirielli), art. 10, comma 2

    «Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano piu' lunghi di quelli previgenti»

    La Corte interpreta la disposizione come vincolante nel confronto tra discipline: non si applicano i nuovi termini se risultano più sfavorevoli, ma la comparazione deve essere complessiva e non selettiva.

  • Art. 157 cod. pen. (termine di prescrizione)

    Secondo la disciplina anteriore il termine ordinario per i reati in esame era di cinque anni (art.157, comma 1, n.4). Tale termine va valutato insieme alle regole sulle sospensioni.

  • Art. 159 cod. pen. (cause di sospensione)

    Le cause di sospensione devono essere considerate nel computo della prescrizione; la novella introdotta dalla L. 251/2005 ha fissato un limite di 60 giorni per alcune sospensioni derivanti dall'impedimento dell'imputato o del difensore, limite che però non opera per i fatti anteriori alla riforma.

  • Art. 578 cod. proc. pen. (statuizioni civili)

    La conferma delle statuizioni civili da parte della Corte territoriale è legittima se, al momento della sentenza di primo grado, le pene civili non si erano ancora prescritte.

  • Art. 2, comma 4 cod. pen. (principio di favore)

    Richiamato come criterio generale per l'applicazione della normativa più favorevole, ma la Corte sottolinea che la scelta va fatta sul regime normativo nel suo complesso.

Massime di principio

  • Quando i fatti sono anteriori a una riforma della prescrizione occorre confrontare integralmente i due regimi (ante e post) e applicare quello complessivamente più favorevole; non è consentito combinare singole disposizioni favorevoli di entrambi i regimi.
  • Le cause di sospensione della prescrizione (es. rinvii per richiesta della difesa, astensione dei difensori, impedimento) vanno computate nel calcolo della prescrizione e possono posticiparne sensibilmente la scadenza; il diverso trattamento delle sospensioni introdotto dalla riforma può far risultare complessivamente meno favorevole la normativa apparentemente più vantaggiosa solo guardando al termine isolato.
  • Per valutare se la prescrizione è maturata prima della sentenza di primo grado il termine va calcolato dal momento interruttivo più recente (qui il decreto di citazione) sommando tutte le sospensioni effettive previste dalla disciplina applicabile.
  • La Corte può confermare statuizioni civili anche quando pene penali vengono successivamente estinte o modificate, purché al momento della sentenza di primo grado non fosse intervenuta la prescrizione delle obbligazioni civili correlate.
  • In ricorsi contro la conferma di statuizioni civili per presunta prescrizione è essenziale documentare con precisione le date dei rinvii e le cause di sospensione per dimostrare che, sotto il regime scelto come favorevole, il termine sia effettivamente spirato.
  • La scelta della disciplina applicabile ai fini prescrizionali deve essere valutata caso per caso, considerando tutte le conseguenze pratiche (durata dei termini, limiti alle sospensioni, ecc.).

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