Cassazione Civile, Ordinanza n. 13319/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento deducendo, in sostanza, la mancata prova della sua rituale notificazione. La CTP aveva accolto il ricorso perché i convenuti erano rimasti contumaci e non risultava fornita la prova della notifica della cartella; la CTR aveva confermato, ritenendo inammissibile la produzione, solo in appello, della documentazione attestante l'avvenuta notificazione. La società concessionaria della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione e falsa applicazione dell'art. 58 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la CTR avesse erroneamente escluso la producibilità in appello dei documenti sulla notifica; il secondo per violazione degli artt. 91 e 97 c.p.c. in tema di spese. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha depositato istanza di definizione della controversia ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione depositata dalla parte ricorrente ai fini della definizione agevolata della controversia e del fatto che, entro il 31 dicembre 2020, nessuna parte aveva chiesto la trattazione del giudizio, né risultava un diniego della definizione. Ha quindi dichiarato estinto il processo. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. La Corte ha anche escluso l'applicazione dell'attestazione ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la definizione estintiva del giudizio non rientra tra inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell'impugnazione.
Norme richiamate
La norma era invocata per sostenere la producibilità in appello della documentazione relativa alla notifica della cartella; il giudizio però non è stato deciso nel merito del motivo.
Erano richiamati in relazione alla condanna alle spese, ma la causa è stata dichiarata estinta con spese a carico della parte che le aveva anticipate.
artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018
La presentazione della domanda di definizione agevolata, unita alla mancata istanza di trattazione entro il termine previsto e all'assenza di diniego, ha determinato l'estinzione del processo.
art. 6, commi 8, 9, 10 e 13, d.l. n. 119/2018
La Corte ha applicato la disciplina della definizione agevolata ritenendo estinto il processo e ponendo le spese a carico della parte che le aveva anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso l'obbligo di attestazione perché la formula decisoria dell'estinzione non coincide con inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell'impugnazione.
Massime di principio
- La presentazione della domanda di definizione agevolata della lite tributaria, se non seguita da tempestiva istanza di trattazione e in assenza di diniego dell'amministrazione, comporta l'estinzione del processo.
- Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, non si decide il merito dei motivi di ricorso e le spese restano regolate dalla disciplina speciale richiamata dalla normativa sulla definizione.
- L'attestazione dovuta per il contributo unificato aggravato non va disposta quando l'esito del giudizio è l'estinzione, poiché tale esito non equivale a inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell'impugnazione.
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