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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41600/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione tra più sentenze. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che, trattandosi di sentenze tutte pronunciate con il rito abbreviato, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto: 1) individuare preventivamente la pena base per il reato più grave al lordo della riduzione per il rito; 2) scorporare i reati già unificati in sede di cognizione e determinare autonomi aumenti per ciascun reato satellite; 3) applicare la riduzione per il rito solo alla fine del calcolo, così da consentire la verifica della congruità degli aumenti per continuazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che, per pene temporanee derivanti da reati unificati tutti giudicati con il rito abbreviato, l'ordine di applicazione della riduzione per il rito (prima del calcolo degli aumenti o solo alla fine) non altera il trattamento sanzionatorio ricalcolato, richiamando le Sezioni Unite (Sez. U, n. 7029/2023). Quanto alla mancata operazione di scorporo, la Corte ha richiamato il principio per cui normalmente il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati già riuniti, individuare il più grave e poi operare aumenti per i satelliti; tuttavia ha precisato che la censura è inammissibile se non è dimostrato uno specifico pregiudizio concreto. Nel caso concreto il giudice dell'esecuzione ha individuato la pena base per il reato più grave (associazione mafiosa) e ha confermato gli aumenti già determinati in cognizione per i reati satellite, motivando inoltre la rideterminazione della pena per le estorsioni con riferimento al carattere ripetuto della condotta e ai gravi precedenti. Pertanto la censura non ha avuto efficacia e il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma rilevata quale base procedurale per le questioni poste in sede di esecuzione (riconoscimento della continuazione). Nel caso, la decisione della Corte d'appello è stata valutata alla luce delle regole di computo delle pene in sede esecutiva.

  • art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. con legge n. 203 del 1991

    Richiamata quale aggravante applicata nella sentenza di condanna per tentata estorsione; la norma è stata riferita come parametro che ha inciso sulla determinazione della pena nella cognizione.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Richiamato nella motivazione relativa ai reati già unificati in continuazione: disciplina l'unificazione di reati e giustifica la necessità, in linea di principio, dello scorporo dei reati già riuniti quando il giudice dell'esecuzione ridetermina pene inflitte con distinte condanne.

  • Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023 (Giampà)

    Interpretazione giurisprudenziale secondo cui, nei casi di pene temporanee relative a reati unificati tutti giudicati con il rito abbreviato, l'applicazione della riduzione per il rito prima del calcolo dei singoli aumenti o solo alla fine non modifica l'entità del trattamento sanzionatorio ricalcolato.

  • Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 - 01

    Principio consolidato che il giudice dell'esecuzione, quando ridetermina pene relative a distinte condanne pronunciate per pluralità di reati unificati in continuazione, deve scorporare i reati già riuniti, individuare il più grave e operare aumenti autonomi per ciascun reato satellite. La Corte ha però precisato che la mancata osservanza di tale regola integra motivo di censura solo se sia dimostrato il concreto pregiudizio per il ricorrente.

Massime di principio

  • Quando tutte le sentenze unificate sono state pronunciate con rito abbreviato, l'applicazione della riduzione per il rito prima o dopo il calcolo degli aumenti di continuazione, di regola, non incide sull'ammontare finale delle pene temporanee ricalcolate.
  • Il giudice dell'esecuzione, se ridetermina pene derivanti da più condanne, in linea di principio deve scorporare i reati già unificati in continuazione, individuare il reato più grave e applicare aumenti per i reati satellite; tuttavia la mancata operazione di scorporo costituisce vizio rilevante solo se il ricorrente dimostra un concreto pregiudizio determinato dall'omissione.
  • Se il giudice della cognizione ha già quantificato aumenti per continuazione e il giudice dell'esecuzione li mantiene motivandone la congruità con elementi concreti (es. ripetizione della condotta, precedenti), la mera eccezione formale sulla mancata ricostruzione 'passo per passo' è insufficiente per ottenere accoglimento del ricorso.
  • La censura in materia di computo delle pene richiede una specifica descrizione dell'interesse leso e la dimostrazione dell'effettivo impatto numerico della presunta violazione sul trattamento sanzionatorio complessivo.
  • Nelle impugnazioni contro decisioni del giudice dell'esecuzione, l'onere del ricorrente è di articolare in modo concreto come l'errore di calcolo o la omissione di scorporo abbia effettivamente aumentato la pena; critiche meramente assertive o generiche sono destinate a essere rigettate.

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