Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18501/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una professionista aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare di compensi per attività difensiva e per attività svolta in ambito concorsuale, domandando anche la prededuzione per il credito relativo alla redazione della domanda di concordato preventivo "in bianco". Il tribunale aveva ammesso il credito solo in parte, escludendo sia una voce relativa ai compensi per il reclamo proposto nell’interesse della società poi fallita, sia la prededuzione per l’attività svolta in fase concordataria, ritenendo che mancasse l’apertura della procedura di concordato preventivo. Con il ricorso per cassazione la professionista deduceva omesso esame di un fatto decisivo e nullità del decreto, sostenendo che il tribunale non avrebbe considerato la successiva sentenza della corte d’appello che aveva accolto il reclamo contro la dichiarazione di fallimento, perché la domanda di concordato era stata ritenuta tempestiva, e che ciò avrebbe dovuto incidere sul riconoscimento della prededuzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile. Ha osservato, da un lato, che la decisione impugnata era conforme al principio per cui il credito del professionista incaricato per l’accesso al concordato preventivo è prededucibile solo se la prestazione sia funzionale alla procedura e sempre che la procedura concordataria sia stata effettivamente aperta; dall’altro lato, ha escluso la decisività del fatto dedotto, poiché l’eventuale revoca del fallimento non avrebbe comunque inciso sull’oggetto della controversia, limitata al riconoscimento della prededuzione nel passivo fallimentare. È stata quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimato, e con previsione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato ai fini della decisione in camera di consiglio non partecipata

  • art. 161 l.f.

    la prededuzione del credito del professionista è collegata alla prestazione funzionale all’accesso o al perfezionamento della domanda di concordato

  • art. 111, comma 2, l.f.

    la prededuzione richiede che il credito sia funzionale alle finalità della procedura, secondo un giudizio ex ante del giudice di merito

  • art. 163 l.f.

    la prededuzione presuppone che il debitore sia stato ammesso alla procedura di concordato

  • art. 120, quarto comma, l.f.

    l’eventuale revoca del fallimento inciderebbe sui provvedimenti ammissivi al passivo, salvo l’effetto di prova scritta per il monitorio

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sono stati ravvisati i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Il credito del professionista incaricato di assistere il debitore nell’accesso al concordato preventivo è prededucibile nel successivo fallimento solo se la prestazione sia concretamente funzionale, secondo una valutazione ex ante, alle finalità della procedura e se la procedura concordataria sia effettivamente aperta e il debitore sia ammesso ad essa.
  • Ai fini del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, il fatto dedotto deve essere realmente decisivo per la decisione impugnata; non lo è quando l’eventuale suo accoglimento non potrebbe incidere sull’assetto della controversia così come definita dal giudice di merito.
  • La successiva revoca del fallimento non muta, di per sé, la sorte di un’opposizione allo stato passivo che abbia ad oggetto esclusivamente il riconoscimento della prededuzione, salvo gli effetti specificamente previsti dalla legge fallimentare.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.