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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42869/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 29/06/2021, con cui era stata in parte riformata la pronuncia di primo grado (confermate le condanne per furto aggravato e ricettazione e rideterminata la pena per la ricettazione). Il ricorrente deduceva un'unica censura relativa all'erronea applicazione della legge penale e all'illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 625-bis c.p. (contributo collaborativo per individuare i complici della ricettazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione dei giudici di merito sull'utilità e concretezza del contributo collaborativo ex art. 625-bis c.p. rientri nel loro apprezzamento discrezionale e sia sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. I giudici d'appello avevano motivato l'esclusione dell'attenuante con la genericità delle informazioni fornite e il riscontro solo parziale delle stesse da parte della polizia giudiziaria e dei testi. La Corte ha quindi considerato insufficiente e generica la documentazione prodotta in ricorso (nomi e descrizioni non dettagliate), dichiarandolo inammissibile. Per legge, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende per colpa nell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. pen.

    Riconoscimento dell'attenuante per il contributo collaborativo è rimesso al libero apprezzamento del giudice di merito; la sua applicazione richiede che il contributo sia concreto e utile per l'individuazione dei complici; valutazione sindacabile in cassazione nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

  • artt. 624-625 cod. pen. (n.2 e 7)

    Norme richiamate per la qualificazione dei fatti relativi al capo B (ricettazione) e per la configurazione delle fattispecie contestate in sede di appello

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita la sindacabilità in sede di legittimità dei giudizi di fatto del merito: la Corte di Cassazione può censurare le valutazioni di fatto solo nei casi e nei limiti previsti da questa norma

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito con l. 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma richiamata per spiegare che il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, con conclusioni per iscritto, ai sensi delle disposizioni emergenziali

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzioni pecuniarie (versamento alla Cassa delle Ammende) in caso di inammissibilità del ricorso per profili di colpa dell'impugnante; applicata per determinare la sanzione di Euro 3.000,00

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014 (Rv. 261659 - 01)

    Precedente richiamato a conferma del principio che il riconoscimento dell'attenuante del contributo collaborativo è rimesso al giudice di merito, con i relativi limiti di sindacabilità in cassazione

Massime di principio

  • L'attenuante prevista dall'art. 625-bis c.p. richiede un contributo concreto, utile e verificabile fornito dall'imputato per individuare complici: dichiarazioni generiche o non riscontrate sono insufficienti.
  • Le valutazioni sull'utile apporto collaborativo sono di natura fattuale e rientrano nel libero apprezzamento del giudice di merito; la Cassazione interviene solo nei limiti previsti dall'art. 606 c.p.p.
  • In sede di appello e di ricorso in cassazione la difesa deve documentare con precisione e riscontri le informazioni fornite dall'imputato (nomi dettagliati, elementi verificabili, riscontri investigativi), altrimenti la richiesta di attenuante può essere respinta come generica.
  • Un ricorso in cassazione ritenuto inammissibile per negligenza o profili di colpa può comportare condanne alle spese e una sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.; quindi l'impugnazione deve essere fondata e ben motivata per evitare sanzioni.
  • Le procedure straordinarie (es. trattazione senza comparizione delle parti per norme emergenziali) non alterano i requisiti di concretezza necessari per il riconoscimento di circostanze attenuanti.

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