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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34569/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente, fondata sull'intervenuta conciliazione sindacale tra le parti, e ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha inoltre disposto che non vi fossero spese di lite e ha escluso i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento di destituzione per giusta causa intimato da una società nei confronti di un lavoratore. Il tribunale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, decisione poi confermata dalla corte d'appello che aveva rigettato il reclamo della società e condannato quest'ultima alle spese. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi contro la sentenza d'appello. Nel giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver definito la lite mediante verbale di conciliazione intervenuta in sede sindacale il 6.5.2024, con conseguente richiesta di compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    consente la decisione in camera di consiglio con motivazione riservata; la Corte richiama la norma solo per indicare il rito seguito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte esclude i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, avendo dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato cui si riferisce l'ulteriore importo eventualmente dovuto.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente proposta e collegata a una conciliazione tra le parti, determina l'estinzione del processo di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può disporre che non vi sia luogo a provvedere sulle spese secondo quanto risulta dal contenuto dell'atto di rinuncia e dagli accordi intervenuti tra le parti.
  • La declaratoria di estinzione per rinuncia esclude, in mancanza dei relativi presupposti processuali, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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