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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8493/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la dichiarazione di inammissibilità dell'appello contro la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia del 31/03/2020. Contestavano la valutazione della Corte d'appello di Roma secondo cui l'appello, proposto il 25/05/2020, era tardivo poiché il termine di trenta giorni per proporre l'impugnazione era scaduto il 15/05/2020. I ricorrenti sostenevano che, in base alle disposizioni emergenziali contro la pandemia (art. 83 d.l. 18/2020 e art. 36 d.l. 23/2020), il corso dei termini processuali era stato sospeso dal 9 marzo 2020 fino all'11 maggio 2020 e che pertanto il termine per impugnare sarebbe iniziato a decorrere dal 12 maggio 2020, rendendo tempestivo l'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che, sebbene la sospensione dei termini per pandemia prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020 operi in generale anche per le impugnazioni, nel caso concreto si applicava l'esenzione prevista dall'art. 83, comma 3, lett. b), n. 2) per i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari quando gli imputati o i loro difensori "espressamente richiedono che si proceda". Poiché Garzo e Taccucci erano sottoposti a misure cautelari (arresti domiciliari e obbligo di dimora) e il difensore era presente e aveva chiesto che si procedesse, la sospensione non ha operato. Il termine per proporre l'appello è quindi decorso regolarmente dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione (deposito effettuato il 3/04/2020; termine di appello fino al 15/05/2020) e l'appello del 25/05/2020 è stato dichiarato tardivo. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 83 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

    la sospensione del decorso dei termini processuali per l'emergenza pandemica; la disposizione prevede che "i termini stabiliti [...] per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali" siano sospesi

    La norma sospende in generale i termini processuali (comprese le impugnazioni) per il periodo emergenziale, ma contiene l'esclusione applicabile ai procedimenti "in cui sono applicate misure cautelari" quando imputati o difensori espressamente richiedono di procedere (comma 3, lett. b), n. 2). Nel caso in esame tale esclusione si è applicata, per cui la sospensione non ha operato.

  • art. 36 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23

    Norma richiamata dai ricorrenti come parte del quadro emergenziale che sospende termini processuali; tuttavia la decisione si fonda principalmente sull'interpretazione dell'art. 83 d.l. 18/2020 e sulla sua esclusione per i procedimenti con misure cautelari.

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Richiamato per il computo dei termini di impugnazione: il termine per proporre l'impugnazione decorre dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione. Nel caso la indicazione del giudice di primo grado di 15 giorni per la motivazione si è collegata alla previsione dell'art. 544 c.p.p., con conseguente termine di impugnazione di 30 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. b) (calcolo del termine di impugnazione).

  • art. 544, comma 2, cod. proc. pen.

    La coincidenza del termine indicato dal giudice con il termine previsto dall'art. 544, comma 2, ha portato ad applicare la relativa disciplina sul deposito della motivazione e, per effetto, a definire il decorso del termine di impugnazione.

Massime di principio

  • La sospensione dei termini processuali per misure emergenziali opera in generale anche per le impugnazioni, ma è necessario verificare eventuali esclusioni previste dalla stessa norma (es. procedimenti con misure cautelari quando si è chiesto espressamente di procedere).
  • Se il giudice indica un termine per il deposito della motivazione coincidente con quello previsto dalle norme (es. 15 giorni), occorre ricondurre il calcolo al combinato disposto delle norme sul deposito della motivazione e sull'impugnazione (art. 544 e art. 585 c.p.p.): ciò può determinare un termine di impugnazione diverso rispetto a quello genericamente presumibile.
  • Nei procedimenti in cui sono applicate misure cautelari, la presenza o la richiesta espressa delle parti a procedere può far venire meno la sospensione dei termini; pertanto, in tali casi, gli imputati e i difensori devono monitorare attentamente i termini ordinari e provvedere tempestivamente alle impugnazioni.
  • In situazioni di incertezza circa la sospensione dei termini per cause straordinarie (es. emergenza sanitaria), documentare sempre le istanze e le presenze in udienza e valutare tempestivamente eventuali rimedi giurisdizionali o richieste di reintegro quando possibile.

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