Cassazione Civile, Ordinanza n. 37440/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratore)
La controversia
La controversia nasce da un’azione di responsabilità promossa dal Banco di Napoli contro vari amministratori e sindaci per avere autorizzato e controllato in modo negligente una serie di finanziamenti concessi a gruppi imprenditoriali in crisi, poi svalutati e ceduti a SGA nell’ambito del risanamento della banca. Il ricorrente principale, amministratore della banca, ha impugnato la sentenza d’appello che lo aveva ritenuto responsabile unitamente ad altri coobbligati e che lo aveva condannato anche alle spese verso alcuni chiamati in causa. I motivi principali riguardavano: il preteso superamento dei limiti temporali dell’autorizzazione assembleare all’azione sociale di responsabilità; la dedotta necessità di considerare, ai fini dell’an e del quantum, il successivo buon esito del recupero crediti da parte di SGA; la pretesa applicabilità della compensatio lucri cum damno; e, soprattutto, la censura alle statuizioni sulle spese, perché la Corte d’appello avrebbe dichiarato improcedibili o inammissibili appelli incidentali e domande verso soggetti contro i quali nessuna impugnazione o domanda era stata in realtà proposta. Diversi amministratori, sindaci e la compagnia assicuratrice hanno proposto ricorsi incidentali sostanzialmente sovrapponibili, insistendo sulla limitazione dell’autorizzazione assembleare, sull’insussistenza del nesso causale, sull’errore nella liquidazione equitativa del danno, sulla presenza del delegato della Banca d’Italia alle riunioni del c.d.a. e sulla non operatività della polizza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili quasi tutti i motivi relativi alla responsabilità sostanziale di amministratori e sindaci: ha confermato che, per gli amministratori di banca, la responsabilità può fondarsi sulla violazione dei doveri di prudenza, diligenza e sana gestione nella concessione di credito, senza che sia necessario attendere l’esito delle azioni di recupero; ha escluso che i successivi risultati della SGA possano integrare una compensatio lucri cum damno, sia per ragioni di fatto sia perché gli utili della SGA non erano nella disponibilità del Banco; ha ritenuto corretta la liquidazione equitativa del danno nella misura della svalutazione dei crediti ceduti, data la certezza del pregiudizio e la difficoltà di quantificazione precisa; e ha confermato la responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza e omessa segnalazione alla Banca d’Italia, nonostante la presenza del suo delegato alle riunioni del consiglio. Tuttavia ha accolto i motivi del ricorso principale relativi alle spese di lite, rilevando che la Corte d’appello aveva erroneamente dichiarato improcedibili/inammissibili impugnazioni e domande di garanzia verso soggetti nei confronti dei quali nessuna impugnazione o domanda era stata effettivamente proposta. Per tali capi la sentenza è stata cassata senza rinvio. Tutti i ricorsi incidentali sono stati rigettati; il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito.
Norme richiamate
La deliberazione assembleare è necessaria per legittimare l’azione sociale di responsabilità, ma il suo contenuto va interpretato secondo le regole ermeneutiche dei contratti; l’eventuale contestazione sulla sua estensione contenutistica grava sulla società attrice che agisce in giudizio.
Gli amministratori rispondono per violazione dei doveri di diligenza, vigilanza e prudente gestione; per gli amministratori di banca la verifica va condotta ex ante, rispetto alle cautele e informazioni preventive dovute al momento della decisione di affidamento.
I sindaci rispondono quando omettano i controlli e le segnalazioni dovute secondo la diligenza connessa all’ufficio; la presenza del delegato della Banca d’Italia non esonera i sindaci dai propri doveri di vigilanza e comunicazione.
Impone al collegio sindacale di informare senza indugio la Banca d’Italia degli atti o fatti conosciuti che possano costituire irregolarità nella gestione o violazioni delle norme bancarie.
Richiamato come parte del sistema di controllo sulla gestione bancaria applicabile ratione temporis.
Il danno risarcibile deve derivare in via diretta e immediata dal fatto illecito; la compensatio lucri cum damno è ammessa solo se vantaggio e danno provengono dallo stesso fatto generatore.
La liquidazione equitativa è legittima quando il danno sia certo ma non quantificabile con precisione o quantificabile solo con estrema difficoltà.
La responsabilità solidale è configurabile quando il fatto dannoso sia imputabile a più persone; le questioni di graduazione delle quote rilevano nei rapporti interni, non nei confronti del danneggiato.
Richiamato solo in relazione alla possibilità per i condebitori di avvalersi della transazione stipulata da altri; la questione non è stata ritenuta decisiva nel caso concreto.
È ribadito l’onere della parte che contesta la legittimazione o la portata dell’azione di allegare e provare i fatti a sostegno della propria tesi, nonché l’onere dell’attore di provare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria.
La Corte censura le pronunce di improcedibilità/inammissibilità per ultrapetizione quando la domanda o l’impugnazione non erano state in realtà proposte contro quei soggetti.
La condanna alle spese presuppone una reale soccombenza; non può essere posta a carico della parte per capi rispetto ai quali non vi era stata effettiva impugnazione o domanda.
La notifica dell’impugnazione ai chiamati può inserirsi nel meccanismo delle cause dipendenti, ma ciò non trasforma in impugnazione una domanda che in concreto non è stata proposta contro tutti i destinatari della notifica.
Richiamato in relazione alla richiesta di rimessione al primo giudice connessa alla contestazione di alcuni capi della sentenza.
Il motivo sul vizio motivazionale è inammissibile se non indica un fatto storico decisivo realmente omesso e la sua decisività nel processo decisionale.
Richiamato in tema di operatività della polizza di responsabilità civile del ricorrente nei confronti della banca assicurata.
Richiamato in tema di sospensione/cessazione della copertura assicurativa per mancato pagamento del premio e per la prova del pagamento tempestivo.
Richiamato nella discussione sulla polizza assicurativa e sulla sua struttura negoziale.
Richiamato per l’interpretazione delle clausole di polizza, ma le censure sono state dichiarate inammissibili perché non attaccavano la ratio decidendi.
Come sopra, richiamato per l’interpretazione sistematica della polizza, senza incidenza sulla decisione finale.
Massime di principio
- Nell’azione sociale di responsabilità deliberata dall’assemblea, la contestazione sull’estensione oggettiva o soggettiva della deliberazione va supportata dal contenuto completo dell’atto: non basta proporre una lettura alternativa e generica della delibera.
- Per gli amministratori di banca, la responsabilità può derivare dalla concessione di credito in violazione dei criteri di prudenza e diligenza, anche se il danno viene poi recuperato in tutto o in parte; non occorre attendere l’esito delle azioni di recupero per configurare il pregiudizio.
- La valutazione della condotta dell’amministratore va compiuta ex ante, ma ciò non impedisce di ravvisare responsabilità quando, già al momento della delibera, gli elementi disponibili imponevano cautele che non sono state osservate.
- La successiva attività di recupero crediti o l’esistenza di utili di una società cessionaria non integra compensatio lucri cum damno se il vantaggio non deriva direttamente dallo stesso fatto generatore del danno e, comunque, se gli utili non sono attribuiti al danneggiato.
- In materia di responsabilità concorsuale di amministratori e sindaci, il danneggiato può agire in solido verso tutti i responsabili; la graduazione delle quote ha rilievo nei soli rapporti interni e non impedisce la condanna solidale verso il danneggiato.
- I sindaci di una banca hanno un dovere autonomo di vigilanza e di segnalazione alle autorità di vigilanza: la presenza di rappresentanti dell’autorità alle riunioni non esclude il loro obbligo di controllo né li libera da responsabilità per omissione.
- La liquidazione equitativa del danno è legittima quando il pregiudizio sia certo nell’an debeatur, ma la quantificazione precisa sia impossibile o estremamente difficile; la doglianza che contesta il criterio equitativo è inammissibile se mira solo a rivalutare il merito.
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che non colpiscono la reale ratio decidendi della sentenza impugnata o che introducono questioni di fatto non dedotte e non esaminate nel merito.
- La condanna alle spese non può essere mantenuta per soggetti o capi rispetto ai quali non vi sia stata effettiva domanda o impugnazione: in tali casi la declaratoria di improcedibilità/inammissibilità può integrare ultrapetizione e va cassata senza rinvio.
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