Cassazione Civile, Ordinanza n. 33851/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitori)
La controversia
Nel giudizio di merito era stata accolta un'azione revocatoria ordinaria proposta per rendere inefficaci, nei confronti del creditore, gli atti con cui due coniugi avevano modificato il regime patrimoniale, passando alla comunione legale con riferimento ad alcuni beni, e avevano poi conferito tali beni in un fondo patrimoniale. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da uno solo dei due soccombenti, ritenendo non rispettato l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, nonostante quest'ultimo fosse intervenuto volontariamente nel giudizio di appello prima dell'udienza fissata. Con il ricorso per cassazione i soccombenti deducevano violazione e falsa applicazione dell'art. 331 c.p.c., sostenendo che l'intervento volontario del litisconsorte necessario pretermesso, intervenuto prima dell'udienza indicata nell'ordinanza di integrazione, avesse sanato il difetto di tempestiva ottemperanza all'ordine del giudice di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nei giudizi inscindibili o dipendenti, l'omessa citazione in appello di un litisconsorte necessario non determina di per sé l'inammissibilità dell'impugnazione, ma impone l'ordine di integrazione del contraddittorio; tuttavia, tale sanzione è esclusa anche quando il litisconsorte pretermesso intervenga volontariamente nel giudizio prima della data dell'udienza fissata nell'ordinanza di integrazione, perché lo scopo dell'ordine risulta comunque raggiunto. Ha inoltre ritenuto irrilevanti, ai fini della decisione, le considerazioni della Corte territoriale sulla pretesa infondatezza del gravame, trattandosi di ragioni svolte solo ad abundantiam dopo la declaratoria di inammissibilità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato solo per descrivere l'azione revocatoria accolta in primo grado, relativa all'inefficacia degli atti dispositivi nei confronti del creditore
l'omessa citazione di un litisconsorte necessario in appello non comporta immediata inammissibilità; il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, ma la sanzione è evitata se il litisconsorte pretermesso interviene volontariamente prima dell'udienza fissata nell'ordinanza
base normativa dell'azione revocatoria esercitata per far dichiarare inefficaci gli atti dispositivi compiuti dai debitori
Massime di principio
- Nei giudizi di impugnazione inscindibili o dipendenti, la mancata notifica dell'appello a un litisconsorte necessario non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione, ma impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio.
- L'intervento volontario del litisconsorte necessario pretermesso, se avviene prima della data dell'udienza fissata nell'ordinanza di integrazione, sana il vizio del mancato tempestivo adempimento all'ordine del giudice, perché raggiunge lo scopo di assicurare la partecipazione di tutte le parti necessarie al giudizio di appello.
- Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile, le ulteriori considerazioni sul merito rese dal giudice a quo restano prive di effetti decisori e non costituiscono autonoma ragione della decisione impugnata.
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