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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13504/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per due motivi principali: (1) vizio di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, notificato il 22/09/2025 al domicilio e ricevuto dalla madre convivente mentre l'imputato risultava detenuto per altra causa dal 20/09/2025; si deduce che la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso il luogo di detenzione. (2) Erronea qualificazione del fatto come evasione: si sostiene che l'emissione dell'ordine di carcerazione per esecuzione di pena avrebbe reso inefficace la misura cautelare degli arresti domiciliari (richiamo all'art. 298 c.p.p.), escludendo così il reato di evasione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (1) la notifica è stata considerata rituale perché al momento della notifica lo stato detentivo non risultava dagli atti (art. 156, comma 4 c.p.p.) e la difesa non ha fornito la prova dell'effettiva mancata conoscenza dell'atto da parte dell'imputato; (2) l'emissione dell'ordine di carcerazione non ha determinato la perdita di efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari, sia perché l'ordine si riferiva a procedimenti diversi, sia perché, anche in caso di medesimo procedimento, la normativa (artt. 656, 657 c.p.p. e giurisprudenza consolidata) non comporta l'estinzione automatica della misura custodiale; pertanto la fuga configurava il delitto di evasione. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma riferita al reato di evasione; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie quando il ricorrente, sottoposto ad arresti domiciliari ancora efficaci, si dava alla fuga

  • art. 156, comma 4 cod. proc. pen.

    La notificazione all'imputato detenuto deve essere eseguita presso il luogo di detenzione solo se lo stato detentivo risulta dagli atti; in mancanza la notifica al domicilio dichiarato è valida

  • art. 298, comma 1 cod. proc. pen.

    Non consente, nel caso di misure custodiali, la sospensione automatica della misura cautelare a seguito dell'emissione dell'ordine di carcerazione; la sospensione opera solo in caso di incompatibilità, tipicamente riguardante misure non detentive

  • art. 297, comma 5 cod. proc. pen.

    Criterio di compatibilità tra detenzione per altro titolo e misure cautelari, richiamato per escludere la sospensione della misura cautelare in presenza di ordine di esecuzione

  • artt. 656 e 657 cod. proc. pen.

    Regolano il passaggio dalla fase cautelare a quella esecutiva; la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'irrevocabilità della sentenza non determina di per sé l'estinzione della misura custodiale e che gli arresti domiciliari possono proseguire o convertirsi in esecuzione della pena

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.

    Norme richiamate per inquadrare i motivi di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati

  • Sez. U., n. 12778 del 27/02/2020 (giurisprudenza)

    Richiamata per il principio che l'indicazione del domicilio dell'imputato rimane efficace salvo risulti dagli atti lo stato detentivo; non vi è obbligo dell'autorità di effettuare ricerche sistematiche sullo stato detentivo

  • Sez. 6, n. 33765 del 21/06/2021 e altre pronunce (giurisprudenza)

    Citate per affermare che il passaggio in giudicato non comporta automaticamente la cessazione della custodia cautelare detentiva e per consolidare l'interpretazione secondo cui la misura custodiale può proseguire in funzione esecutiva

Massime di principio

  • La notifica di atti processuali all'imputato detenuto è valida se eseguita al domicilio dichiarato quando lo stato detentivo non risulta dagli atti al momento della notifica; incombe alla difesa provare l'effettiva inefficacia della notifica o la conoscenza incompleta dell'atto da parte dell'imputato
  • L'obbligo di notificare presso il luogo di detenzione sorge solo se lo stato detentivo risulta formalmente dagli atti (art. 156 c.p.p.); le autorità non sono tenute a ricerche approfondite sullo stato detentivo ogni volta
  • L'emissione di un ordine di carcerazione non determina automaticamente la cessazione della misura cautelare custodiale già in atto; per le misure detentive la legge prevede la prosecuzione del vincolo restrittivo fino alla trasformazione in esecuzione della pena, quindi la fuga può integrare il reato di evasione
  • L'art. 298 c.p.p. non opera in senso estensivo per le misure custodiali: la sospensione della misura per incompatibilità con l'espiazione della pena riguarda principalmente misure non detentive
  • In situazioni analoghe è importante che la difesa comunichi tempestivamente e produca prova dello stato detentivo per ottenere notifiche correttive e per poter far valere eccezioni processuali; la mancata tempestiva rappresentazione può pregiudicare la fondatezza delle impugnazioni basate su notifica irregolare

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